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Sez. 3 - , Ordinanza n. 4653 del 22/02/2021 (Rv. 660601 - 01)

RISARCIMENTO DEL DANNO - CONDANNA GENERICA - SEPARAZIONE DEL GIUDIZIO SULL'"AN" DA QUELLO SUL "QUANTUM" | Opposizione del convenuto - Ammissibilità - Conseguenze - Verifica, in termini di certezza, dell'esistenza o dell'inesistenza del danno - Necessità - Effetti sulla prosecuzione della pretesa attorea in una separata fase od in un distinto giudizio.
Stato
decisa il 2021-02-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/660601-01

RISARCIMENTO DEL DANNO - CONDANNA GENERICA - SEPARAZIONE DEL GIUDIZIO SULL'"AN" DA QUELLO SUL "QUANTUM"

L'opposizione del convenuto alla domanda di condanna generica al risarcimento del danno è ammissibile ed impone al giudice di stabilire se il pregiudizio si sia verificato o meno con certezza e non con semplice probabilità, con la conseguenza che l'accertamento negativo di detto danno preclude la prosecuzione della pretesa attorea in una seconda fase o in un successivo giudizio. Tale prosecuzione è, invece, legittima ove siffatto accertamento, pur condotto in termini di certezza e non di probabilità, dia esito positivo, ma sia nondimeno necessario quantificare in concreto il pregiudizio in esame in una separata fase od in un distinto giudizio.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 278

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)