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Sez. 1, Sentenza n. 2983 del 18/01/1979 Ud. (dep. 23/03/1979) Rv. 141561 - 01

PROVA PENALE - IN GENERE - VALUTAZIONE (LIBERO CONVINCIMENTO DEL GIUDICE) - TESTIMONI - PERSONA OFFESA - GIUDIZIO DI RESPONSABILITA FONDATO UNICAMENTE SULLE DICHIARAZIONI DELLA PERSONA OFFESA - LEGITTIMITA - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1979-01-18
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/141561-01

PROVA PENALE - IN GENERE - VALUTAZIONE (LIBERO CONVINCIMENTO DEL GIUDICE) - TESTIMONI - PERSONA OFFESA - GIUDIZIO DI RESPONSABILITA FONDATO UNICAMENTE SULLE DICHIARAZIONI DELLA PERSONA OFFESA - LEGITTIMITA - CONDIZIONI.*

Nel vigente sistema processuale ispirato al principio della liberta dei mezzi di prova ed a quello del libero convincimento del giudice, le dichiarazioni della persona offesa possono costituire, anche da sole, la fonte di prova della responsabilita dell'imputato, quale autore del fatto costituente reato, e cio specie quando siano state rese sotto il vincolo del giuramento, essendo previsto che la persona offesa assume processualmente la qualita di testimonio; le predette dichiarazioni, peraltro, prima di poter assumere un decisivo rilievo per l'affermazione di responsabilita, debbono essere valutate dal giudice di merito con la necessaria cautela, dato l'interesse alla punizione del colpevole di cui l'offeso dal reato e portatore, per cogliere, nell'ambito delle risultanze processuali, gli elementi intrinseci e, in ispecie, estrinseci di riscontro, confermativi della loro attendibilita o le eventuali emergenze che possano far dubitare di questa. (Conf mass n 138810; (Conf mass n 137821).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 378 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 474

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)