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Sez. 1, Sentenza n. 1673 del 16/02/1988 (Rv. 457697 - 01)

SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ PER AZIONI - ORGANI SOCIALI - ASSEMBLEA DEI SOCI - DELIBERAZIONI - INVALIDE - IMPUGNAZIONE - IN GENERE - VIZI DI LEGITTIMITÀ SOSTANZIALE - AMMISSIBILITÀ DELL'IMPUGNAZIONE.*
Stato
decisa il 1988-02-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/457697-01

SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ PER AZIONI - ORGANI SOCIALI - ASSEMBLEA DEI SOCI - DELIBERAZIONI - INVALIDE - IMPUGNAZIONE - IN GENERE - VIZI DI LEGITTIMITÀ SOSTANZIALE - AMMISSIBILITÀ DELL'IMPUGNAZIONE.*

L'impugnazione della deliberazione dell'assemblea di una società, ai sensi dell'art. 2377 cod. civ., è consentita non soltanto per violazioni formali, ma anche per vizi di legittimità sostanziale, come quando abbia un contenuto non consentito dalla legge, ovvero dallo statuto o dall'atto costitutivo (nella specie, deliberazione di società consortile, per la ripartizione fra tutti i soci delle spese di opere riguardanti esclusivamente alcuni di essi). (V 818/79, mass n 396987).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2377

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)