Sez. 1, Sentenza n. 1673 del 16/02/1988 (Rv. 457697 - 01)
SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ PER AZIONI - ORGANI SOCIALI - ASSEMBLEA DEI SOCI - DELIBERAZIONI - INVALIDE - IMPUGNAZIONE - IN GENERE - VIZI DI LEGITTIMITÀ SOSTANZIALE - AMMISSIBILITÀ DELL'IMPUGNAZIONE.*
SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ PER AZIONI - ORGANI SOCIALI - ASSEMBLEA DEI SOCI - DELIBERAZIONI - INVALIDE - IMPUGNAZIONE - IN GENERE - VIZI DI LEGITTIMITÀ SOSTANZIALE - AMMISSIBILITÀ DELL'IMPUGNAZIONE.*
L'impugnazione della deliberazione dell'assemblea di una società, ai sensi dell'art. 2377 cod. civ., è consentita non soltanto per violazioni formali, ma anche per vizi di legittimità sostanziale, come quando abbia un contenuto non consentito dalla legge, ovvero dallo statuto o dall'atto costitutivo (nella specie, deliberazione di società consortile, per la ripartizione fra tutti i soci delle spese di opere riguardanti esclusivamente alcuni di essi). (V 818/79, mass n 396987).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2377
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)