Sez. 1, Sentenza n. 4627 del 06/03/2015 (Rv. 634551 - 01)
RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE - CAUSE DI PRELAZIONE - PRIVILEGI - GENERALE SUI MOBILI - IN GENERE | Contributi dovuti alla cassa di previdenza degli agenti da una compagnia assicuratrice - Somme depositate dalla cassa presso l'impresa assicuratrice - Liquidazione coatta amministrativa della compagnia depositaria - Privilegio ex art. 2751 bis, n. 3, cod. civ. - Spettanza alla cassa - Esclusione - Fondamento.
RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE - CAUSE DI PRELAZIONE - PRIVILEGI - GENERALE SUI MOBILI - IN GENERE
In tema di privilegio generale sui mobili per le provvigioni ed indennità derivanti dal rapporto di agenzia, l'art. 2751 bis, n. 3, cod. civ. trova applicazione solo nei rapporti tra l'agente ed il preponente, sicchè la predetta causa di prelazione non spetta alla cassa di previdenza degli agenti, creditrice in proprio verso la impresa di assicurazione, nella specie messa in liquidazione coatta amministrativa, per i contributi, lasciati in deposito presso la seconda ma dovuti da questa alla prima, non realizzando tale credito le fattispecie dell'indennità di fine rapporto prevista dall'art. 1751 cod. civ, nè le forme sostitutive previste dalla contrattazione collettiva, che presuppongono la cessazione del contratto di agenzia tra preponente ed agente.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1751 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1753 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2751 bis CORTE COST., DPR 18/03/1961 num. 387 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)