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Sez. L, Sentenza n. 2243 del 03/03/1987 (Rv. 451470 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - CIECHI, INVALIDI E MUTILATI - ASSUNZIONE OBBLIGATORIA - PRESUPPOSTI - RICHIESTA DEL DATORE DI LAVORO - MANCANZA - CONSEGUENZA - ATTUALITÀ DELLA RICHIESTA - ESTREMI.*
Stato
decisa il 1987-03-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/451470-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - CIECHI, INVALIDI E MUTILATI - ASSUNZIONE OBBLIGATORIA - PRESUPPOSTI - RICHIESTA DEL DATORE DI LAVORO - MANCANZA - CONSEGUENZA - ATTUALITÀ DELLA RICHIESTA - ESTREMI.*

In tema di assunzioni obbligatorie disciplinate dalla legge n. 482 del 1968, costituisce presupposto di legittimità dell'avviamento, da parte dell'U.P.l.m.o., del lavoratore protetto la richiesta del datore di lavoro ex art. 16 della legge cit., in Mancanza della quale l'atto medesimo è illegittimo, con la conseguenza che non è idoneo a far sorgere da un lato il diritto del lavoratore all'assunzione e dall'altro l'Obbligo del datore di lavoro alla stipulazione del relativo contratto di lavoro; a tal fine la richiesta deve avere il carattere dell'attualità e quindi deve esser stata fatta dal datore di lavoro entro un lasso di tempo non superiore al semestre che precede l'atto di avviamento e al quale si riferisce l'ultima denuncia ex art. 21 della legge cit.. (V 816/86, mass n 444353).*

Riferimenti normativi: Legge 02/04/1968 num. 482 art. 16 CORTE COST., Legge 02/04/1968 num. 482 art. 21

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)