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Sez. 2, Sentenza n. 856 del 20/03/1972 (Rv. 357059 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RINUNZIE E TRANSAZIONI - IMPUGNAZIONE - IN GENERE - CONCILIAZIONE AVVENUTA IN SEDE GIUDIZIARIA - IMPUGNABILITA - ESCLUSIONE - PRESUPPOSTI - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1972-03-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/357059-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RINUNZIE E TRANSAZIONI - IMPUGNAZIONE - IN GENERE - CONCILIAZIONE AVVENUTA IN SEDE GIUDIZIARIA - IMPUGNABILITA - ESCLUSIONE - PRESUPPOSTI - FATTISPECIE.*

L'ultimo comma dell'art 2113 cod civ fa salva, in caso di controversia, l'applicazione dell'art 185 cod proc civ, sottraendo alla facolta di impugnazione le conciliazioni avvenute in Sede giudiziaria. Tale restrizione, che investe la proponibilita dell'Azione ed il potere-dovere del giudice di pronunciarsi su di essa, e rigorosamente legata al richiesto presupposto che vi sia stato, in corso di causa, una conciliazione conclusa dinanzi al giudice ed attestata da un apposito verbale da lui sottoscritto (art 185, 130 cod proc civ). (nella specie la suprema Corte ha ritenuto impugnabile un accordo intervenuto fra datore di lavoro e lavoratore che, pur essendo stato formalizzato in una scrittura apposta in calce ad un atto processuale -citazione-e pur essendo avvenuto in corso di giudizio, mancava, tuttavia, della partecipazione del giudice e della verbalizzazione da parte del cancelliere).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2113 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 130 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 185

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)