Ordinamento delle carriere e trattamento economico del personale insegnante e direttivo degli istituti di istruzione elementare, secondaria e artistica e disposizioni sulla carriera degli ispettori centrali del Ministero della pubblica istruzione
Testo in vigore al
Titolo II. Carriera degli ispettori centrali del Ministero della pubblica istruzione
Art. 15 Carriera degli ispettori centrali
1. Gli ispettori centrali per l'istruzione elementare, per l'istruzione media, classica, scientifica, magistrale e tecnica e per le antichita' e belle arti, appartenenti ai ruoli dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione, conseguono la promozione alla prima classe, a ruolo aperto, dopo tre anni di effettivo servizio nella qualifica.
2. Agli ispettori centrali indicati nel precedente comma e' esteso il disposto della legge 7 giugno 1951, n. 500.
Titolo III. Compensi per prestazioni complementari Aumento dell'indennita' di direzione
Art. 16 Compensi per prestazioni complementari
1. Al personale insegnante di ruolo e non di ruolo e' corrisposto, per prestazioni complementari attinenti alla funzione docente, un compenso nella misura, alle condizioni e con le decorrenze stabilite dall'annessa tabella F.
Art. 17 Aumento dell'indennita' di direzione
1. L'indennita' di direzione spettante al personale delle scuole d'istruzione elementare, secondaria e artistica e degli istituti di educazione, contemplato nell'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, e' aumentata secondo quanto stabilito dalla annessa tabella G.
Titolo IV. Disposizioni finali e transitorie
Art. 18 Classificazione degli insegnanti degli istituti di istruzione artistica
1. Gli insegnanti in servizio negli istituti di istruzione artistica sono assegnati al ruolo stabilito, per la rispettiva materia e per il tipo di scuola cui appartengono, dall'annessa tabella C-1.
Art. 19 Inquadramento degli insegnanti straordinari
1. Agli insegnanti straordinari degli istituti di istruzione elementare, secondaria e artistica che non abbiano compiuto due anni di servizio, e' attribuita la prima, classe di stipendio stabilita, in relazione al ruolo cui appartengono, dalle annesse tabelle A, B, C, con l'anzianita' maturata alla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Agli insegnanti che all'entrata in vigore della presente legge abbiano compiuto in qualita' di straordinari due anni di servizio utile ai fini della prova, e' attribuita, qualora la prova abbia avuto esito favorevole, la qualifica di ordinario, con decorrenza, a tutti gli effetti, dal 1° ottobre successivo al compimento del biennio stesso. Ad essi e' assegnata, con la medesima decorrenza, la seconda classe di stipendio stabilita, per il ruolo cui appartengono, dalle annesse tabelle con la anzianita' maturata in eccedenza al predetto biennio di prova.
3. La disposizione del precedente comma si applica anche agli insegnanti elementari che abbiano compiuto due anni di servizio nel ruolo in soprannumero o cumulativamente in quest'ultimo e nel ruolo normale.
Art. 20 Inquadramento degli insegnanti ordinari
1. Agli insegnanti ordinari degli istituti di istruzione elementare, secondaria e artistica e' attribuita la classe di stipendio che ad essi rispettivamente compete, in conformita' delle annesse tabelle A, B, C e in base alla anzianita' di ordinario posseduta alla data di entrata in vigore della presente legge con gli aumenti periodici eventualmente spettanti.
2. La disposizione del precedente comma si applica anche agli insegnanti di ruolo transitorio ordinario.
3. Ai fini della determinazione dell'anzianita' di ordinario si computa l'eccedenza del servizio prestato in qualita' di straordinario rispetto alla durata del periodo di prova, stabilita all'art. 1 eccettuata l'eccedenza dipendente da proroga del periodo, stesso.
4. I servizi riconosciuti utili agli effetti della progressione in carriera sono computati nel calcolo dell'anzianita'.
5. Agli effetti dell'inquadramento non si applica il disposto della prima parte dell'ultimo comma dell'art. 2.
6. Ai professori degli istituti e delle scuole d'arte per il periodo 1° luglio 1956-31 dicembre 1957, e' attribuito il trattamento economico rispettivamente dei professori di ruolo A e di ruolo B, stabilito dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19.
Art. 21 Inquadramento degli insegnanti di musica e canto degli istituti magistrati
1. Gli insegnanti di musica e canto, in servizio negli Istituti magistrali, sono assegnati al ruolo B e ad essi sono attribuite le classi di stipendio stabilite per il predetto ruolo dall'annessa tabella B, in base all'anzianita' di ordinario posseduta alla data di entrata in vigore della presente legge con gli aumenti periodici eventualmente spettanti.
2. Si applicano i commi terzo, quarto e quinto dell'art. 20.
Art. 22 Inquadramento degli insegnanti tecnici pratici
1. Agli insegnanti tecnici pratici degli istituti di istruzione media tecnica di I e di II grado, la cui anzianita' di servizio di ruolo non sia superiore a due anni, e' attribuita la prima classe di stipendio per essi stabilita dall'annessa tabella B.
2. Agli insegnanti che abbiano oltre due anni di servizio di ruolo e' attribuita la classe di stipendio che ad essi compete, in relazione al ruolo cui appartengono, in base all'anzianita' di servizio posseduta, in eccedenza al biennio, alla data di entrata in vigore della presente legge, con gli aumenti periodici eventualmente spettanti.
3. Si applicano le disposizioni dei commi quarto e quinto dell'art. 20.
Art. 23 Inquadramento dei maestri d'arte
1. I maestri d'arte degli istituti e scuole d'arte, assumono la denominazione di insegnanti d'arte applicata e sono inquadrati nei corrispondenti ruoli previsti dall'annessa tabella. C.
2. Per l'attribuzione delle classi di stipendio agli insegnanti d'arte applicata si osservano le disposizioni dell'art. 22.
Art. 24 Valutazione dell'insegnamento non di ruolo a favore degli insegnanti in servizio
1. Agli insegnanti attualmente in servizio l'insegnamento non di ruolo e gli altri servizi contemplati nell'art. 6 sono valutati, nei casi e agli effetti previsti dall'articolo stesso, nella classe di stipendio che ad essi rispettivamente compete, in applicazione della presente legge, e nelle classi successive.
Art. 25 Inquadramento dei Capi istituto
1. Al personale direttivo degli istituti di istruzione secondaria di prima e seconda categoria che non abbia compiuto sei anni di servizio e' attribuita la classe di stipendio iniziale di cui alla tabella E annessa alla presente legge, con gli aumenti periodici eventualmente spettanti.
2. Allo stesso personale che abbia compiuto sei anni di servizio e' attribuita la seconda classe di stipendio di cui alla citata tabella E con gli aumenti periodici eventualmente spettanti per l'anzianita' eccedente i sei anni.
3. Analogamente si procede all'inquadramento e alla eventuale ricostruzione della carriera per il personale direttivo degli istituti d'istruzione artistica, secondo le classi di stipendio di cui alla tabella C, e per i direttori didattici e gli ispettori scolastici, a norma della tabella D.
4. Il servizio prestato nella carriera di professore a di capo di istituto di categoria inferiore, in grado, coefficiente o classe di stipendio equiparati alla classe di stipendio iniziale di capo di istituto, e' valutato per intero agli effetti della progressione economica, previa ricostruzione della carriera, sulla base delle norme attualmente in vigore, ai soli fini giuridici, nel vecchio ruolo di professore o di capo di istituto di categoria inferiore.
5. Ai direttori degli istituti e delle scuole d'arte per il periodo 1° luglio 1956-31 dicembre 1957 sono attribuiti lo stipendio e l'indennita' di direzione stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, rispettivamente per i presidi di prima e di seconda categoria.
Art. 26 Disposizioni particolari sul trattamento di quiescenza
1. Agli insegnanti elementari, ai direttori didattici e agli ispettori scolastici che alla data del 31 dicembre 1933 risultavano iscritti a regolamenti di pensione presso Comuni aventi autonomia scolastica e che passarono alle dipendenze dello Stato (per effetto della legge 1 luglio 1933, n. 786) nonche' alle loro famiglie, possono applicarsi le disposizioni di cui all'art. 7 della legge 13 giugno 1952, n. 690.
Art. 27 Rinvio
1. Per quanto non e' previsto dalla presente legge, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni con tenute nel decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19.
Art. 28 Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
2. I benefici di carriera, previsti dalla presente legge decorrono dal 1° gennaio 1958. Con la stessa decorrenza si provvede alla riliquidazione del trattamento di quiescenza, previa ricostruzione della carriera in base alle disposizioni della presente legge, per il personale insegnante, direttivo e ispettivo cessato dal servizio nel periodo 1° luglio 1956-31 dicembre 1957.
Art. 29 Copertura della spesa
1. All'onere della presente legge si fara' fronte con i proventi derivanti, ai sensi dell'art. 75 del regio decreto 17 aprile 1921, n. 796, dall'argento monetato giusta la legge 21 novembre 1957, n. 1141, nonche' con le entrate di cui al comma seguente.
2. E' autorizzato il versamento allo stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1957-58 delle somme di lire 2.461.800.000 e di lire 313.200.000 da, prelevarsi rispettivamente dal conto corrente infruttifero di Tesoreria, "Ministero del tesoro Provento netto buoni del Tesoro novennali 1961 - legge 14 dicembre 1951, n. 1325, art. 9" e da quello "Liquidazione beni tedeschi in Italia".
Art. 30 Variazioni di bilancio
1. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 13 marzo 1958
GRONCHI
ZOLI - MORO - MEDICI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA