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Sez. L, Sentenza n. 6339 del 18/07/1987 (Rv. 454605 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - GIUDICE - COLLEGIO - IN GENERE - PRINCIPIO DELL'IMMUTABILITÀ DEL COLLEGIO - PORTATA - IDENTITÀ DEI GIUDICI DALL'APERTURA DELLA DISCUSSIONE FINO ALLA DELIBERAZIONE DELLA DECISIONE - NECESSITÀ - DIVERSITÀ DEI COMPONENTI DEL COLLEGIO DOPO UN RINVIO PER ADEMPIMENTI ISTRUTTORI O PER SANARE UNA NULLITÀ DELLA NOTIFICA DELL'ATTO INTRODUTTIVO - LICEITÀ.*
Stato
decisa il 1987-07-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/454605-01

PROCEDIMENTO CIVILE - GIUDICE - COLLEGIO - IN GENERE - PRINCIPIO DELL'IMMUTABILITÀ DEL COLLEGIO - PORTATA - IDENTITÀ DEI GIUDICI DALL'APERTURA DELLA DISCUSSIONE FINO ALLA DELIBERAZIONE DELLA DECISIONE - NECESSITÀ - DIVERSITÀ DEI COMPONENTI DEL COLLEGIO DOPO UN RINVIO PER ADEMPIMENTI ISTRUTTORI O PER SANARE UNA NULLITÀ DELLA NOTIFICA DELL'ATTO INTRODUTTIVO - LICEITÀ.*

Il principio dell'immutabilità del collegio è inteso ad assicurare che i giudici che pronunciano la sentenza siano gli stessi che hanno assistito alla discussione della causa, ancorché protrattasi per più udienze; esso pertanto deve trovare applicazione dall'apertura della discussione fino alla deliberazione della decisione, ma non anche quando, senza che sia stata aperta la discussione, il collegio fissi una nuova udienza per adempimenti istruttori o per sanare una nullità della notifica dell'atto introduttivo e la nuova udienza sia tenuta da un collegio con diversa composizione. (Conf 6681/81, mass n 417550).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 158, Cod. Proc. Civ. art. 161 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 189 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 279 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)