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Sez. 5 - , Sentenza n. 22497 del 27/09/2017 (Rv. 645651 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - IN GENERE | Atti impugnabili ai sensi dell'art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992 - Richiesta di ulteriore credito d'imposta ai sensi dell'art. 7 della l. n. 388 del 2000 - Mancata risposta - Impugnabilità - Fondamento.
Stato
decisa il 2017-09-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/645651-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - IN GENERE

In tema di contenzioso tributario, deve ritenersi impugnabile la mancata risposta dell'Amministrazione finanziaria all'istanza, volta ad ottenere un maggior credito di imposta per l'incremento dell'occupazione ai sensi dell'articolo 7 della l. n. 388 del 2000, atteso che l'elencazione degli atti impugnabili di cui all'art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, pur essendo tassativa, deve essere interpretata in senso estensivo, in ossequio alle norme costituzionali di tutela del contribuente e di buon andamento della P.A. ed anche in conseguenza dell'estensione della giurisdizione tributaria, operata dalla l. n. 448 del 2001, ancorandosi tale possibilità all'esistenza di un atto adottato dall'Amministrazione finanziaria che, comunque, porti a conoscenza del contribuente una ben individuata pretesa tributaria ovvero il convincimento della stessa Amministrazione in ordine all'esistenza di un determinato rapporto tributario.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 19 CORTE COST., Legge 23/12/2000 num. 388 art. 7, Legge 28/12/2001 num. 448 art. 12 CORTE COST., Costituzione art. 24, Costituzione art. 97 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)