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Direttiva 2008/118/CE del Consiglio del 16 dicembre 2008 relativa al regime generale delle accise e che abroga la direttiva 92/12/CEE

Testo in vigore al

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo1,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo2,

La direttiva 92/12/CEE del Consiglio, del 25 febbraio 1992, relativa al regime generale, alla detenzione, alla circolazione ed ai controlli dei prodotti soggetti ad accisa3, ha più volte subito modifiche sostanziali. Dato che sono necessarie ulteriori modifiche, per motivi di chiarezza è opportuno sostituirla.

Le condizioni per la riscossione delle accise sui prodotti contemplati dalla direttiva 92/12/CEE («prodotti sottoposti ad accisa») devono rimanere armonizzate al fine di garantire il corretto funzionamento del mercato interno.

È opportuno specificare i prodotti sottoposti ad accisa ai quali si applica la presente direttiva e fare riferimento a tal fine alla direttiva 92/79/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, relativa al ravvicinamento delle imposte sulle sigarette4, alla direttiva 92/80/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, relativa al ravvicinamento delle imposte sui tabacchi lavorati diversi dalle sigarette5, alla direttiva 92/83/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, relativa all'armonizzazione delle strutture delle accise sull'alcole e sulle bevande alcoliche6, alla direttiva 92/84/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, relativa al ravvicinamento delle aliquote di accisa sull'alcole e sulle bevande alcoliche7, alla direttiva 95/59/CE del Consiglio, del 27 novembre 1995, relativa alle imposte diverse dall'imposta sul volume d'affari che gravano sul consumo dei tabacchi lavorati8 e alla direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità9.

I prodotti sottoposti ad accisa possono essere oggetto di altre imposte indirette aventi finalità specifiche. In tali casi, tuttavia, al fine di non compromettere l'utile effetto delle norme comunitarie relative alle imposte indirette, gli Stati membri dovrebbero rispettare taluni elementi essenziali di tali norme.

Al fine di garantire la libera circolazione, occorre che la tassazione di prodotti diversi dai prodotti sottoposti ad accisa non dia luogo a formalità connesse all'attraversamento delle frontiere.

È necessario assicurare l'applicazione di talune formalità quando i prodotti sottoposti ad accisa circolano dai territori che sono definiti come facenti parte del territorio doganale della Comunità ma sono esclusi dall'ambito di applicazione della presente direttiva verso territori che rientrano in tale definizione ma sono soggetti alla presente direttiva.

Poiché i regimi sospensivi di cui al regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario10, prevedono l'esecuzione di adeguati controlli nel tempo in cui i prodotti sottoposti ad accisa sono soggetti alle disposizioni di detto regolamento, non occorre l'applicazione separata di un sistema di controllo relativo alle accise per il tempo in cui i prodotti sottoposti ad accisa sono soggetti a procedure o regimi doganali comunitari sospensivi.

Poiché ai fini del corretto funzionamento del mercato interno rimane necessario che la nozione di accisa e le condizioni di esigibilità dell'accisa siano uguali in tutti gli Stati membri, occorre precisare a livello comunitario il momento in cui i prodotti sottoposti ad accisa sono immessi in consumo e chi è il debitore dell'accisa.

Poiché l'accisa è un'imposta gravante sul consumo di determinati prodotti, essa non dovrebbe essere riscossa relativamente a prodotti sottoposti ad accisa che, in talune circostanze, siano stati distrutti o irrimediabilmente perduti.

Le disposizioni in materia di riscossione e rimborso dell'accisa incidono sul corretto funzionamento del mercato interno e dovrebbero pertanto essere informate a criteri non discriminatori.

In caso di irregolarità, l'accisa dovrebbe essere pagata nello Stato membro nel cui territorio si è verificata l'irregolarità che ha portato all'immissione in consumo o, se non è possibile stabilire dove si è verificata l'irregolarità, nello Stato membro in cui quest'ultima è stata rilevata. Se i prodotti sottoposti ad accisa non giungono a destinazione senza che siano state rilevate irregolarità, è opportuno ritenere che si sia verificata un'irregolarità nello Stato membro di spedizione dei prodotti.

Oltre ai casi di rimborso previsti dalla presente direttiva, gli Stati membri dovrebbero avere la facoltà, se lo scopo della presente direttiva lo consente, di rimborsare l'accisa pagata su prodotti sottoposti ad accisa immessi in consumo.

Le norme e condizioni relative alle consegne esenti dal pagamento dell'accisa dovrebbero rimanere armonizzate. Per le consegne esenti a organizzazioni situate in altri Stati membri occorre utilizzare un certificato di esenzione.

Al fine di evitare evasione o abusi occorre precisare chiaramente le situazioni in cui possono essere effettuate vendite esenti da imposta ai viaggiatori che lasciano il territorio della Comunità. Poiché le persone che viaggiano via terra possono spostarsi con maggiore frequenza e libertà rispetto a quelle che viaggiano in nave o in aereo, il rischio del mancato rispetto delle franchigie sulle importazioni da parte dei viaggiatori e di conseguenza l'onere del controllo per le autorità doganali sono nettamente superiori in caso di viaggio via terra. Occorre pertanto prevedere che non siano consentite le vendite in esenzione dall'accisa alle frontiere terrestri, come già avviene nella maggior parte degli Stati membri. Dovrebbe essere tuttavia previsto un periodo transitorio durante il quale gli Stati membri siano autorizzati a continuare ad esentare dall'accisa i prodotti ceduti negli esistenti punti di vendita in esenzione da imposte ubicati alla frontiera terrestre con un paese terzo.

Data la necessità di effettuare controlli nei luoghi di produzione e di detenzione per garantire la riscossione del debito fiscale, occorre mantenere un sistema di depositi, subordinati ad autorizzazione delle autorità competenti, al fine di facilitare detti controlli.

È anche necessario fissare gli obblighi cui devono conformarsi i depositari autorizzati e gli operatori che non hanno lo status di depositario autorizzato.

Prima della loro immissione in consumo i prodotti sottoposti ad accisa dovrebbero poter circolare nella Comunità in sospensione dall'accisa. Tale circolazione dovrebbe essere consentita a partire da un deposito fiscale verso varie destinazioni, in particolare verso un altro deposito fiscale o verso luoghi ad esso equivalenti ai fini della presente direttiva.

La circolazione di prodotti sottoposti ad accisa in sospensione dall'accisa dovrebbe essere consentita anche a partire dal loro luogo di importazione verso tali destinazioni e di conseguenza occorre regolamentare lo status della persona autorizzata a spedire, ma non a detenere, i prodotti dal luogo di importazione.

Al fine di garantire il pagamento dell'accisa in caso di mancato appuramento della circolazione dei prodotti sottoposti ad accisa, gli Stati membri dovrebbero richiedere una garanzia, che dovrebbe essere prestata dal depositario autorizzato speditore o dallo speditore registrato o, se lo Stato membro di spedizione lo consente, da un altro soggetto che interviene nella circolazione, alle condizioni fissate dagli Stati membri.

Al fine di garantire la riscossione dell'imposta alle aliquote fissate dagli Stati membri, le autorità competenti dovrebbero essere in grado di seguire i movimenti dei prodotti sottoposti ad accisa; pertanto occorre prevedere un sistema di monitoraggio per tali prodotti.

A tal fine è opportuno utilizzare il sistema informatizzato istituito dalla decisione n. 1152/2003/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 giugno 2003, relativa all'informatizzazione dei movimenti e dei controlli dei prodotti soggetti ad accisa11. L'uso di tale sistema, invece di un sistema basato sul supporto cartaceo, accelera l'espletamento delle formalità necessarie e facilita il monitoraggio della circolazione dei prodotti sottoposti ad accisa in sospensione dall'accisa.

Occorre fissare la procedura con cui gli operatori informano le autorità fiscali degli Stati membri circa le spedizioni di prodotti sottoposti ad accisa inviate o ricevute. Occorre anche tenere debitamente conto della situazione di taluni destinatari non collegati al sistema informatizzato che possono comunque ricevere prodotti sottoposti ad accisa circolanti in sospensione dall'accisa.

Al fine di garantire il corretto funzionamento delle norme relative alla circolazione in sospensione dall'accisa, occorre precisare le condizioni per l'inizio e la conclusione della circolazione, nonché per l'assolvimento degli obblighi derivanti dalle relative responsabilità.

È necessario determinare le procedure da utilizzare in caso di indisponibilità del sistema informatizzato.

Occorre consentire agli Stati membri di prevedere un regime speciale per la circolazione dei prodotti sottoposti ad accisa in sospensione dall'accisa che avvenga interamente nel loro territorio o di concludere accordi bilaterali con altri Stati membri per consentire semplificazioni.

Occorre precisare, senza modificarne la struttura generale, le norme impositive e procedurali relative alla circolazione di prodotti sui quali l'accisa è già stata pagata in uno Stato membro.

Quando i prodotti sottoposti ad accisa sono acquistati da privati per uso personale e da questi trasportati in un altro Stato membro, l'accisa dovrebbe essere pagata nello Stato membro in cui i prodotti sono acquistati, secondo il principio che disciplina il mercato interno.

Nei casi in cui, dopo l'immissione in consumo in uno Stato membro, i prodotti sottoposti ad accisa sono detenuti per scopi commerciali in un altro Stato membro, occorre stabilire che l'accisa sia esigibile nel secondo Stato membro. A tal fine è necessario, in particolare, definire la nozione di «scopi commerciali».

Quando i prodotti sottoposti ad accisa sono acquistati da soggetti non aventi la qualità di depositario autorizzato o di destinatario registrato e che non esercitano un'attività economica indipendente e sono spediti o trasportati direttamente o indirettamente dal venditore o per suo conto, l'accisa dovrebbe essere pagata nello Stato membro di destinazione e occorre prevedere una procedura che deve essere seguita dal venditore.

Al fine di evitare i conflitti di interesse tra gli Stati membri e le doppie imposizioni nei casi in cui i prodotti sottoposti ad accisa già immessi in consumo in uno Stato membro circolino all'interno della Comunità, occorre adottare disposizioni per le situazioni in cui i prodotti sottoposti ad accisa siano oggetto di irregolarità dopo la loro immissione in consumo.

Gli Stati membri dovrebbero poter prevedere che i prodotti immessi in consumo siano muniti di contrassegni fiscali o di contrassegni nazionali di riconoscimento. L'uso di tali contrassegni non dovrebbe ostacolare in alcun modo gli scambi intracomunitari. Poiché l'uso di detti contrassegni non dovrebbe dar luogo ad un duplice onere fiscale, occorre precisare che qualsiasi importo pagato o garantito per ottenerli è oggetto di rimborso, sgravio o svincolo da parte dello Stato membro che li ha rilasciati se l'accisa è divenuta esigibile ed è stata riscossa in un altro Stato membro. Tuttavia, per evitare abusi, gli Stati membri che hanno rilasciato detti contrassegni dovrebbero poter subordinare il rimborso, lo sgravio o lo svincolo alla presentazione della prova che i contrassegni siano stati tolti o distrutti.

L'imposizione dei normali obblighi relativi alla circolazione e al controllo dei prodotti sottoposti ad accisa potrebbe comportare un onere amministrativo sproporzionato per i piccoli produttori di vino. Pertanto gli Stati membri dovrebbero poter esonerare tali produttori da determinati obblighi.

Occorre tenere conto del fatto che, per quanto riguarda i prodotti sottoposti ad accisa utilizzati per il rifornimento delle navi e degli aeromobili, ancora non è stato trovato un adeguato approccio comune.

Per quanto riguarda i prodotti sottoposti ad accisa utilizzati per la costruzione e la manutenzione di ponti di confine tra Stati membri, al fine di ridurre gli oneri amministrativi occorre consentire a tali Stati membri di adottare misure che deroghino alle normali norme e procedure applicate ai prodotti sottoposti ad accisa che circolano tra uno Stato membro e l'altro.

Le misure per l'attuazione della presente direttiva dovrebbero essere adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione12.

Al fine di consentire un periodo di adeguamento al sistema di controllo elettronico per la circolazione dei prodotti in sospensione dall'accisa, gli Stati membri dovrebbero poter beneficiare di un periodo transitorio durante il quale tale circolazione possa continuare ad avere luogo secondo le formalità previste dalla direttiva 92/12/CEE.

Poiché l'obiettivo della presente direttiva, ossia garantire un regime comune in relazione a taluni aspetti delle accise, non può essere realizzato in misura sufficiente dagli Stati membri e può dunque, a causa delle sue dimensioni e dei suoi effetti, essere realizzato meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire, in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Capo I. Disposizioni generali

Art. 1

1. La presente direttiva stabilisce il regime generale relativo alle accise gravanti, direttamente o indirettamente, sul consumo dei seguenti prodotti («prodotti sottoposti ad accisa»):

  1. a) prodotti energetici ed elettricità di cui alla direttiva 2003/96/CE;

  2. b) alcole e bevande alcoliche di cui alle direttive 92/83/CEE e 92/84/CEE;

  3. c) tabacchi lavorati di cui alle direttive 95/59/CE, 92/79/CEE e 92/80/CEE.

2. Gli Stati membri possono applicare ai prodotti sottoposti ad accisa altre imposte indirette aventi finalità specifiche, purché tali imposte siano conformi alle norme fiscali comunitarie applicabili per le accise o per l'imposta sul valore aggiunto in materia di determinazione della base imponibile, calcolo, esigibilità e controllo dell'imposta; sono escluse da tali norme le disposizioni relative alle esenzioni.

3.

Gli Stati membri possono applicare imposte:

  1. a) su prodotti diversi dai prodotti sottoposti ad accisa;

  2. b) sulle prestazioni di servizi, compresi i servizi relativi a prodotti sottoposti ad accisa, che non abbiano il carattere di imposte sul volume d'affari.

Tuttavia, l'applicazione di tali imposte non può comportare, negli scambi tra Stati membri, formalità connesse all'attraversamento delle frontiere.

Art. 2

I prodotti sottoposti ad accisa sono soggetti a tale imposta all'atto:

  1. a) della loro fabbricazione, compresa, se applicabile, l'estrazione, nel territorio della Comunità;

  2. b) della loro importazione nel territorio della Comunità.

Art. 3

1. Le formalità previste dalle disposizioni doganali comunitarie per l'entrata di merci nel territorio doganale della Comunità si applicano in quanto compatibili all'entrata nella Comunità di prodotti sottoposti ad accisa da un territorio di cui all'articolo 5, paragrafo 2.

2. Le formalità previste dalle disposizioni doganali comunitarie per l'uscita di merci dal territorio doganale della Comunità si applicano in quanto compatibili all'uscita di prodotti sottoposti ad accisa dalla Comunità verso un territorio di cui all'articolo 5, paragrafo 2.

3. In deroga ai paragrafi 1 e 2, la Finlandia è autorizzata, per i movimenti di prodotti sottoposti ad accisa tra il suo territorio, quale definito all'articolo 4, punto 2, e i territori di cui all'articolo 5, paragrafo 2, lettera c), ad applicare le stesse procedure previste per i movimenti nel suo territorio, quale definito all'articolo 4, punto 2.

4. I capi III e IV non si applicano ai prodotti sottoposti ad accisa soggetti ad una procedura doganale sospensiva o ad un regime doganale sospensivo.

Art. 4

Ai fini della presente direttiva e delle relative disposizioni di applicazione si intende per:

  1. 1) «depositario autorizzato» la persona fisica o giuridica autorizzata dalle autorità competenti di uno Stato membro, nell'esercizio della sua attività, a fabbricare, trasformare, detenere, ricevere o spedire prodotti sottoposti ad accisa in regime di sospensione dall'accisa in un deposito fiscale;

  2. 2) «Stato membro» e «territorio di uno Stato membro» il territorio di ciascuno Stato membro della Comunità al quale si applica il trattato, a norma dell'articolo 299 dello stesso, ad eccezione dei territori terzi;

  3. 3) «Comunità» e «territorio della Comunità» i territori degli Stati membri come definiti al punto 2;

  4. 4) «territorio terzo» qualsiasi territorio di cui all'articolo 5, paragrafi 2 e 3;

  5. 5) «paese terzo» qualsiasi Stato o territorio cui non si applica il trattato;

  6. 6) «procedura doganale sospensiva o regime doganale sospensivo» una delle procedure speciali previste dal regolamento (CEE) n. 2913/92 relative alla vigilanza doganale di cui sono oggetto le merci non comunitarie al momento dell'entrata nel territorio doganale della Comunità, la custodia temporanea, le zone franche o i depositi franchi, nonché uno dei regimi di cui all'articolo 84, paragrafo 1, lettera a), di detto regolamento;

  7. 7) «regime di sospensione dall'accisa» un regime fiscale applicabile alla fabbricazione, alla trasformazione, alla detenzione o alla circolazione di prodotti sottoposti ad accisa non soggetti ad una procedura doganale sospensiva o ad un regime doganale sospensivo, in sospensione dall'accisa;

  8. 8) «importazione di prodotti sottoposti ad accisa» l'entrata nel territorio della Comunità di prodotti sottoposti ad accisa a meno che al momento dell'entrata nella Comunità tali prodotti siano soggetti ad una procedura doganale sospensiva o ad un regime doganale sospensivo, nonché lo svincolo di tali prodotti da una procedura doganale sospensiva o un regime doganale sospensivo;

  9. 9) «destinatario registrato» una persona fisica o giuridica autorizzata dalle autorità competenti dello Stato membro di destinazione, nell'esercizio della sua attività e alle condizioni fissate da dette autorità, a ricevere prodotti sottoposti ad accisa circolanti in regime di sospensione dall'accisa da un altro Stato membro;

  10. 10) «speditore registrato» una persona fisica o giuridica autorizzata dalle autorità competenti dello Stato membro di importazione, nell'esercizio della sua attività e alle condizioni fissate da dette autorità, unicamente a spedire prodotti sottoposti ad accisa in regime di sospensione dall'accisa a seguito dell'immissione in libera pratica in conformità dell'articolo 79 del regolamento (CEE) n. 2913/92;

  11. 11) «deposito fiscale» un luogo in cui prodotti sottoposti ad accisa sono fabbricati, trasformati, detenuti, ricevuti o spediti in regime di sospensione dall'accisa da un depositario autorizzato nell'esercizio della sua attività e nel rispetto di determinate condizioni stabilite dalle autorità competenti dello Stato membro in cui è situato il deposito fiscale.

Art. 5

1. La presente direttiva e le direttive menzionate all'articolo 1 si applicano al territorio della Comunità.

2. La presente direttiva e le direttive menzionate all'articolo 1 non si applicano ai seguenti territori, che fanno parte del territorio doganale della Comunità:

  1. a) isole Canarie;

  2. b) i territori francesi di cui all’articolo 349 e all’articolo 355, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea;

  3. c) isole Åland;

  4. d) isole Anglo-normanne.

3. La presente direttiva e le direttive menzionate all'articolo 1 non si applicano ai territori di cui all'articolo 299, paragrafo 4, del trattato né ai seguenti altri territori che non fanno parte del territorio doganale della Comunità:

  1. a) isola di Helgoland;

  2. b) territorio di Büsingen;

  3. c) Ceuta;

  4. d) Melilla;

  5. e) Livigno;

  6. f) Campione d'Italia;

  7. g) le acque italiane del lago di Lugano.

4. La Spagna può notificare, mediante dichiarazione, che la presente direttiva e le direttive menzionate all'articolo 1 si applicano alle isole Canarie — con riserva di misure d'adeguamento alla situazione ultraperiferica delle medesime — per tutti o per alcuni dei prodotti sottoposti ad accisa menzionati all'articolo 1, a decorrere dal primo giorno del secondo mese successivo alla presentazione della dichiarazione in questione.

5. La Francia può notificare, mediante dichiarazione, che la presente direttiva e le direttive menzionate all’articolo 1 si applicano ai territori di cui al paragrafo 2, lettera b) – con riserva di misure d’adeguamento alla situazione ultraperiferica di detti territori – per tutti o per alcuni dei prodotti sottoposti ad accisa menzionati all’articolo 1, a decorrere dal primo giorno del secondo mese successivo alla presentazione della dichiarazione in questione.

6. Le disposizioni della presente direttiva non ostano a che la Grecia mantenga lo statuto specifico concesso al Monte Athos, come garantito dall'articolo 105 della costituzione ellenica.

Art. 6

1. Ai fini della presente direttiva, tenuto conto delle convenzioni e dei trattati conclusi rispettivamente con la Francia, l'Italia, Cipro e il Regno Unito non sono considerati paesi terzi il Principato di Monaco, San Marino, le zone di sovranità del Regno Unito di Akrotiri e Dhekelia e l'Isola di Man.

2. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che i movimenti di prodotti sottoposti ad accisa in provenienza o a destinazione:

  1. a) del Principato di Monaco siano trattati come movimenti in provenienza o a destinazione della Francia;

  2. b) di San Marino siano trattati come movimenti in provenienza o a destinazione dell'Italia;

  3. c) delle zone di sovranità del Regno Unito di Akrotiri e Dhekelia siano trattati come movimenti in provenienza o a destinazione di Cipro;

  4. d) dell'Isola di Man siano trattati come movimenti in provenienza o a destinazione del Regno Unito.

3. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che i movimenti di prodotti sottoposti ad accisa in provenienza o a destinazione di Jungholz e Mittelberg (Kleines Walsertal) siano trattati come movimenti in provenienza o a destinazione della Germania.

Capo II. Esigibilità, rimborso, esenzione dall'accisa

Sezione 1. Momento e luogo di esigibilità

Art. 7

1. L'accisa diviene esigibile al momento e nello Stato membro dell'immissione in consumo.

2. Ai fini della presente direttiva, per «immissione in consumo» si intende:

  1. a) lo svincolo, anche irregolare, dei prodotti sottoposti ad accisa da un regime di sospensione dall'accisa;

  2. b) la detenzione dei prodotti sottoposti ad accisa fuori da un regime di sospensione dall'accisa qualora non sia stata applicata un'accisa conformemente alle pertinenti disposizioni della normativa comunitaria e della legislazione nazionale;

  3. c) la fabbricazione, anche irregolare, dei prodotti sottoposti ad accisa fuori da un regime di sospensione dall'accisa;

  4. d) l'importazione, anche irregolare, dei prodotti sottoposti ad accisa, a meno che i prodotti sottoposti ad accisa non siano immediatamente vincolati, all'atto dell'importazione, ad un regime di sospensione dall'accisa.

3. Per momento di immissione in consumo si intende:

  1. a) nelle situazioni di cui all'articolo 17, paragrafo 1, lettera a), punto ii), il momento del ricevimento dei prodotti sottoposti ad accisa da parte del destinatario registrato;

  2. b) nelle situazioni di cui all'articolo 17, paragrafo 1, lettera a), punto iv), il momento del ricevimento dei prodotti sottoposti ad accisa da parte del destinatario;

  3. c) nelle situazioni di cui all'articolo 17, paragrafo 2, il momento del ricevimento dei prodotti sottoposti ad accisa nel luogo di consegna diretta.

4.

La distruzione totale o la perdita irrimediabile dei prodotti sottoposti ad accisa in regime di sospensione dall'accisa per una causa inerente alla natura stessa di tali prodotti, per un caso fortuito o per causa di forza maggiore, o in seguito all'autorizzazione delle autorità competenti dello Stato membro, non è considerata immissione in consumo.

Ai fini della presente direttiva, si considera che i prodotti abbiano subito una distruzione totale o una perdita irrimediabile quando sono inutilizzabili come prodotti sottoposti ad accisa.

La distruzione totale o la perdita irrimediabile dei prodotti sottoposti ad accisa in questione deve essere comprovata in un modo che sia ritenuto soddisfacente dalle autorità competenti dello Stato membro nel luogo in cui si è verificata la distruzione totale o la perdita irrimediabile o, quando non è possibile determinare il luogo in cui si è verificata la perdita, nel luogo in cui è stata scoperta.

5. Ogni Stato membro fissa le proprie norme e condizioni per la definizione delle perdite menzionate nel paragrafo 4.

Art. 8

1. Il debitore dell'accisa divenuta esigibile è:

  1. a) per quanto riguarda lo svincolo dei prodotti sottoposti ad accisa da un regime di sospensione dall'accisa di cui all'articolo 7, paragrafo 2, lettera a):

    1. i) il depositario autorizzato, il destinatario registrato o qualsiasi altra persona che svincola i prodotti sottoposti ad accisa dal regime di sospensione dall'accisa o per conto della quale tali prodotti sono svincolati dal regime di sospensione dall'accisa e, in caso di svincolo irregolare dal deposito fiscale, qualsiasi altra persona che ha partecipato a tale svincolo;

    2. ii) in caso di irregolarità durante la circolazione di prodotti sottoposti ad accisa in regime di sospensione dall'accisa, di cui all'articolo 10, paragrafi 1, 2 e 4, il depositario autorizzato, lo speditore registrato o qualsiasi altra persona che ha garantito il pagamento conformemente all'articolo 18, paragrafi 1 e 2, e qualsiasi altra persona che ha partecipato allo svincolo irregolare e che era a conoscenza o avrebbe dovuto ragionevolmente essere a conoscenza della natura irregolare dello svincolo;

  2. b) per quanto riguarda la detenzione di prodotti sottoposti ad accisa di cui all'articolo 7, paragrafo 2, lettera b), la persona che detiene i prodotti sottoposti ad accisa e qualsiasi altra persona che ha partecipato alla loro detenzione;

  3. c) per quanto riguarda la fabbricazione di prodotti sottoposti ad accisa di cui all'articolo 7, paragrafo 2, lettera c), la persona che fabbrica i prodotti sottoposti ad accisa e, in caso di fabbricazione irregolare, qualsiasi altra persona che ha partecipato alla loro fabbricazione;

  4. d) per quanto riguarda l'importazione di prodotti sottoposti ad accisa di cui all'articolo 7, paragrafo 2, lettera d), la persona che dichiara i prodotti sottoposti ad accisa o per conto della quale essi sono dichiarati all'atto dell'importazione e, in caso di importazione irregolare, qualsiasi altra persona che ha partecipato all'importazione.

2. Qualora vi siano più soggetti tenuti al pagamento di un singolo debito dall’accisa, essi rispondono in solido di tale debito.

Art. 9

Le condizioni di esigibilità e l'aliquota dell'accisa da applicare sono quelle in vigore alla data in cui l'accisa diviene esigibile nello Stato membro nel quale ha luogo l'immissione in consumo.

L'accisa viene applicata e riscossa e, se del caso, è oggetto di rimborso o sgravio secondo le modalità stabilite da ciascuno Stato membro. Gli Stati membri applicano le medesime modalità ai prodotti nazionali e ai prodotti provenienti dagli altri Stati membri.

Art. 10

1. Se durante la circolazione di prodotti sottoposti ad accisa in regime di sospensione dall'accisa si è verificata un'irregolarità che ha dato luogo alla loro immissione in consumo in conformità dell'articolo 7, paragrafo 2, lettera a), l'immissione in consumo ha luogo nello Stato membro in cui si è verificata l'irregolarità.

2. Se durante la circolazione di prodotti sottoposti ad accisa in regime di sospensione dall'accisa è stata rilevata un'irregolarità che ha dato luogo alla loro immissione in consumo in conformità dell'articolo 7, paragrafo 2, lettera a), e non è possibile determinare dove si sia verificata l'irregolarità, essa si presume avvenuta nello Stato membro e nel momento in cui è stata rilevata.

3. Nei casi di cui ai paragrafi 1 e 2, le autorità competenti dello Stato membro nel quale i prodotti sono stati o si presume che siano stati immessi in consumo informano le autorità competenti dello Stato membro di spedizione.

4.

Se i prodotti sottoposti ad accisa che circolano in regime di sospensione dall'accisa non sono giunti a destinazione e durante la circolazione non è stata rilevata alcuna irregolarità che abbia dato luogo alla loro immissione in consumo in conformità dell'articolo 7, paragrafo 2, lettera a), l'irregolarità si presume avvenuta nello Stato membro di spedizione e nel momento in cui è iniziata la circolazione, a meno che, entro un termine di quattro mesi dalla data in cui ha avuto inizio la circolazione conformemente all'articolo 20, paragrafo 1, sia fornita la prova, ritenuta soddisfacente dalle autorità competenti dello Stato membro di spedizione, della conclusione della circolazione conformemente all'articolo 20, paragrafo 2, o del luogo in cui si è verificata l'irregolarità.

Se la persona che ha prestato la garanzia di cui all'articolo 18 non è o potrebbe non essere a conoscenza del fatto che i prodotti non sono giunti a destinazione, le è concesso un termine di un mese a decorrere dalla comunicazione di tale informazione da parte delle autorità competenti dello Stato membro di spedizione per consentirle di fornire la prova della conclusione della circolazione conformemente all'articolo 20, paragrafo 2, o del luogo in cui si è verificata l'irregolarità.

5.

Tuttavia, nei casi di cui ai paragrafi 2 e 4, se, prima della scadenza di un termine di tre anni dalla data in cui ha avuto inizio la circolazione conformemente all'articolo 20, paragrafo 1, si determina lo Stato membro nel quale l'irregolarità si è effettivamente verificata, si applicano le disposizioni del paragrafo 1.

In questi casi, le autorità competenti dello Stato membro in cui si è verificata l'irregolarità informano le autorità competenti dello Stato membro in cui è stata applicata l'accisa, le quali procedono al rimborso o allo sgravio non appena ricevono la prova dell'applicazione dell’accisa nell'altro Stato membro.

6. Ai fini del presente articolo, si intende per «irregolarità» una situazione che si verifica durante la circolazione di prodotti sottoposti ad accisa in regime di sospensione dall'accisa diversa da quella di cui all'articolo 7, paragrafo 4, a motivo della quale una circolazione o parte di una circolazione di prodotti sottoposti ad accisa non si è conclusa conformemente all'articolo 20, paragrafo 2.

Sezione 2. Rimborso e sgravio

Art. 11

Oltre ai casi di cui all'articolo 33, paragrafo 6, all'articolo 36, paragrafo 5, e all'articolo 38, paragrafo 3, nonché a quelli previsti dalle direttive di cui all'articolo 1, l'accisa su prodotti sottoposti ad accisa immessi in consumo può, su richiesta di un interessato, essere oggetto di rimborso o sgravio da parte delle autorità competenti dello Stato membro in cui tali prodotti sono stati immessi in consumo nei casi stabiliti dagli Stati membri membro e alle condizioni che gli Stati membri fissano per impedire ogni possibile evasione o abuso.

Tale rimborso o sgravio non può dar luogo ad esenzioni diverse da quelle previste dall'articolo 12 o da una delle direttive di cui all'articolo 1.

Sezione 3. Esenzioni

Art. 12

1. I prodotti sottoposti ad accisa sono esentati dal pagamento dell'accisa quando sono destinati a essere utilizzati:

  1. a) nel quadro di relazioni diplomatiche o consolari;

  2. b) da organizzazioni internazionali riconosciute come tali dalle autorità pubbliche dello Stato membro ospitante, e dai membri di dette organizzazioni, nei limiti e alle condizioni fissati dalle convenzioni internazionali che istituiscono tali organizzazioni o dagli accordi di sede;

  3. c) dalle forze armate di qualsiasi Stato che sia parte contraente del trattato Nord Atlantico diverso dallo Stato membro nel quale è esigibile l'accisa, per l'uso di tali forze, del personale civile che le accompagna, o per l'approvvigionamento delle loro mense;

  4. d) dalle forze armate del Regno Unito di stanza a Cipro in virtù del trattato relativo all'istituzione della Repubblica di Cipro del 16 agosto 1960, per l'uso di tali forze, del personale civile che le accompagna o per l'approvvigionamento delle relative mense;

  5. e) per il consumo nel quadro di un accordo concluso con paesi terzi o organizzazioni internazionali purché siffatto accordo sia ammesso o autorizzato in relazione all'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto.

2. Le esenzioni sono applicabili alle condizioni e nei limiti fissati dallo Stato membro ospitante. Gli Stati membri possono concedere l'esenzione mediante rimborso dell'accisa.