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Sez. 3, Sentenza n. 639 del 09/02/1996 Cc. (dep. 30/03/1996) Rv. 205055 - 01

Misure cautelari - Reali - Impugnazioni - Riesame - Procedimento | Riesame - Indagato o imputato non personalmente impugnante - Obbligo di notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza - Esclusione.
Stato
decisa il 1996-02-09
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/205055-01

Misure cautelari - Reali - Impugnazioni - Riesame - Procedimento

In tema di riesame dei provvedimenti cautelari reali l'art. 324 comma sesto impone l'invio dell'avviso della data di fissazione dell'udienza al difensore, mentre l'indagato deve essere avvisato solo quando questi abbia personalmente presentato la richiesta. Se l'impugnazione è stata proposta dal difensore perciò l'avviso spetta solo a quest'ultimo e non può trovare applicazione la regola fissata dall'art. 309 comma ottavo cod. proc. pen., che regola il procedimento di riesame dei provvedimenti cautelari personali e impone in ogni caso la notifica dell'avviso anche all'imputato.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 324 com. 6 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 324 com. 6 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 com. 8 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 309 com. 8 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)