Sez. 3, Ordinanza n. 7964 del 31/03/2026 (Rv. 678289-01)
ESECUZIONE FORZATA - CUSTODIA - IN GENERE | Infruttuosità dell'azione esecutiva - Obblighi di custodia a carico del terzo - Violazione - Legittimazione a farne valere le conseguenze dannose - Titolare del bene - Sussistenza - Creditore procedente - Esclusione. ESECUZIONE FORZATA - MOBILIARE - PRESSO TERZI - IN GENERE - In genere.
ESECUZIONE FORZATA - CUSTODIA - IN GENERE
In tema di espropriazione presso terzi, ove l'azione esecutiva sia risultata infruttuosa - per la dichiarazione negativa del terzo detentore del bene pignorato e per l'esito negativo del conseguente accertamento ex art. 549 c.p.c. -, le conseguenze dannose della violazione degli obblighi di custodia, incombenti sul terzo ai sensi dell'art. 546 c.p.c., possono essere fatte valere esclusivamente dal titolare del bene pignorato e non dal creditore procedente.
Cod. Proc. Civ. art. 65, Cod. Proc. Civ. art. 543, Cod. Proc. Civ. art. 547, Cod. Proc. Civ. art. 549 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)