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Sez. 2, Sentenza n. 682 del 16/03/1970 (Rv. 345892 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO IN CAUSE INSCINDIBILI - DOMANDA PER IL MUTAMENTO DI UNO STATUS GIURIDICO NEI CONFRONTI DEI COMPROPRIETARI DI UN IMMOBILE - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO NEI CONFRONTI DEI SOGGETTI ALLA DECISIONE DI PRIMO GRADO - NECESSITA - MANCANZA - NULLITA DEL GIUDIZIO DI SECONDO GRADO.*
Stato
decisa il 1970-03-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/345892-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO IN CAUSE INSCINDIBILI - DOMANDA PER IL MUTAMENTO DI UNO STATUS GIURIDICO NEI CONFRONTI DEI COMPROPRIETARI DI UN IMMOBILE - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO NEI CONFRONTI DEI SOGGETTI ALLA DECISIONE DI PRIMO GRADO - NECESSITA - MANCANZA - NULLITA DEL GIUDIZIO DI SECONDO GRADO.*

Proposta una domanda diretta a determinare il mutamento di uno stato giuridico unico nei confronti di piu comproprietari di un immobile in contestazione, e trattandosi quindi di causa inscindibile, il giudizio d'impugnazione deve necessariamente svolgersi, per l'identita del titolo dedotto in giudizio, nel contraddittorio delle stesse parti nei cui confronti e stata emessa la decisione di secondo grado. La mancata integrazione del contraddittorio determina la nullita del giudizio di secondo grado.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1100, Cod. Proc. Civ. art. 331, Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)