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Sez. 3 - , Sentenza n. 20995 del 23/08/2018 (Rv. 650444 - 01)

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - DISTRAZIONE DELLE SPESE | Credito del difensore distrattario - Opposizione all'esecuzione - Introduzione con ricorso anziché con citazione - Tardività - Conseguenze - Inammissibilità - Limiti - Fattispecie.
Stato
decisa il 2018-08-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/650444-01

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - DISTRAZIONE DELLE SPESE

L'opposizione agli atti esecutivi proposta dal creditore, che ha agito, quale difensore distrattario delle spese di lite, sulla base di un titolo giudiziario per crediti di lavoro, non è disciplinata dal rito del lavoro, non condividendo il credito azionato la natura di quello oggetto del titolo, sicché la controversia resta soggetta al rito ordinario e va introdotta con atto di citazione e non con ricorso con la conseguenza che essa può ritenersi tempestivamente proposta - e quindi ammissibile - solo in caso di notifica del relativo atto introduttivo (nella specie, avente le forme del ricorso) entro il termine a tale scopo fissato all'esito della fase sommaria dell'opposizione stessa.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 93 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 618 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 618 bis

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)