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Sez. 3, Ordinanza n. 31233 del 05/12/2024 (Rv. 673098-01)

LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - DANNI PER RITARDATA RESTITUZIONE | Locazione non abitativa - Domanda di condanna specifica al pagamento dell’indennità ex art. 1591 c.c. - Ripartizione degli oneri probatori sul locatore e sul conduttore - Criteri.
Stato
decisa il 2024-12-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/673098-01

LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - DANNI PER RITARDATA RESTITUZIONE

In tema di responsabilità del conduttore per ritardata restituzione dell'immobile locato, il locatore-creditore che domanda il pagamento dell'indennità ex art. 1591 c.c. ha l'onere di dimostrare la fonte (contrattuale) del suo diritto di credito, mentre spetta al debitore-conduttore provare il (pur tardivo) adempimento compiuto con l'avvenuta riconsegna del bene.

Cod. Civ. art. 1591 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)