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Sez. 1, Sentenza n. 478 del 05/03/1984 Cc. (dep. 02/05/1984) Rv. 163923 - 01

REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - DELITTI - ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE - IN GENERE - COMPETENZA TERRITORIALE - CRITERI - PROVA MANCANTE IN ORDINE AI CRITERI - RICHIAMO AI CRITERI EX ART. 40 COD. PROC. PEN. - ESCLUSIONE - ART. 47 COD. PROC. PEN. - APPLICABILITÀ.*
Stato
decisa il 1984-03-05
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/163923-01

REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - DELITTI - ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE - IN GENERE - COMPETENZA TERRITORIALE - CRITERI - PROVA MANCANTE IN ORDINE AI CRITERI - RICHIAMO AI CRITERI EX ART. 40 COD. PROC. PEN. - ESCLUSIONE - ART. 47 COD. PROC. PEN. - APPLICABILITÀ.*

Qualora, in tema di associazione per delinquere, manchi la prova del momento costitutivo dell'associazione ed il luogo ove lo stesso si è realizzato, ai fini della Determinazione della Competenza territoriale non deve farsi ricorso ai criteri sussidiari indicati dall'art. 40 cod. proc. pen., in quanto, esistendo reati connessi, la Competenza stessa va determinata secondo i criteri fissati dall'art. 47 cod. proc. pen.. ne consegue, che quando non è individuabile il reato più grave la Determinazione del giudice competente va effettuata in relazione graduale al reato meno grave e, quindi, osservando rispetto a tale reato (o gruppi di reati) gli stessi criteri posti dalla norma su indicata e cioè dall'art. 47 cod. proc. pen.. (V mass n 136196 e massime ivi citate).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 416 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 39 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 40, Cod. Proc. Pen. art. 47

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)