diritto.io

Regolamento di organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze, a norma degli articoli 2, comma 10-ter, e 23-quinquies, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135

Testo in vigore al

Art. 6 Consiglio tecnico-scientifico degli esperti

1. Il Consiglio tecnico-scientifico degli esperti opera presso il Dipartimento del tesoro, rispondendo direttamente al direttore generale del tesoro, con il compito di svolgere le attivita' di elaborazione, di analisi e di studio nelle materie di competenza del Dipartimento,

2. Il Consiglio e' composto da sedici membri scelti tra docenti universitari e tra esperti dotati di una specifica e comprovata specializzazione professionale nelle discipline oggetto dell'attivita' istituzionale del dipartimento. Gli incarichi sono rinnovabili. I compensi sono fissati con decreto del Ministro, nel rispetto delle disposizioni vigenti sui limiti retributivi.

3. Per le funzioni di supporto e di segreteria il Consiglio tecnico-scientifico degli esperti si avvale delle strutture specificatamente individuate dal direttore generale del tesoro.

4. Il Consiglio e' articolato in un collegio tecnico-scientifico ed un collegio degli esperti. Il collegio tecnico-scientifico e' composto di otto membri ed ha funzioni di consulenza nell'ambito delle attribuzioni del Dipartimento, con particolare riguardo alla trattazione di problemi a carattere tecnico-scientifico in materia di programmazione economica e finanziaria. Il collegio degli esperti e' composto di otto membri e svolge attivita' di analisi di problemi giuridici, economici e finanziari; in particolare, svolge le seguenti funzioni:

  1. a) compiere studi e formulare proposte per la definizione degli indirizzi di politica finanziaria;

  2. b) analizzare i problemi connessi alla partecipazione del Dipartimento del tesoro nei vari organismi internazionali. A tal fine, su mandato del direttore generale del tesoro, i singoli esperti possono rappresentare l'amministrazione in organismi nazionali ed internazionali e svolgere altri compiti specifici.

5. Il Consiglio tecnico-scientifico degli esperti svolge, altresi', specifici compiti affidatigli dal direttore generale del tesoro, nell'ambito delle competenze istituzionali.

Sezione II. Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato

Art. 7 Competenze del Dipartimento della ragioneria generale dello Stato

1. Il Dipartimento della ragioneria generale dello Stato ha competenza nel settore delle politiche di bilancio e del coordinamento e verifica degli andamenti di finanza pubblica, sulla quale esercita il monitoraggio, anche ai sensi del decreto-legge 6 settembre 2002, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 ottobre 2002, n. 246, di seguito denominato "decreto-legge n. 194 del 2002", i controlli e le verifiche previsti dall'ordinamento, ivi comprese le funzioni ispettive ed i controlli di regolarita' amministrativa e contabile. Provvede alla valutazione della fattibilita' e della rilevanza economico-finanziaria dei provvedimenti e delle iniziative di innovazione normativa, anche di rilevanza comunitaria, nonche' alla relativa verifica della quantificazione degli oneri e della loro coerenza con gli obiettivi programmatici in materia di finanza pubblica. Nell'esercizio delle funzioni istituzionali provvede, in particolare, nelle seguenti materie:

  1. a) previsioni economiche e finanziarie; elaborazione dei conti finanziari ed economici delle amministrazioni pubbliche; monitoraggio dei relativi saldi; relazione trimestrale di cassa; predisposizione dei documenti di programmazione economico-finanziaria per quanto di competenza; verifica delle relazioni tecniche dei provvedimenti; copertura finanziaria della legislazione di spesa e di minore entrata;

  2. b) formazione e gestione del bilancio dello Stato, definizione del rendiconto generale dello Stato, nonche' predisposizione del budget e del consuntivo economico;

  3. c) evoluzione normativa dei bilanci pubblici. Analisi studio e ricerca economica sugli impatti delle politiche settoriali nelle materie di competenza del Dipartimento;

  4. d) coordinamento dei servizi di tesoreria statale; integrazione e consolidamento della gestione per cassa del bilancio dello Stato con i relativi flussi di tesoreria, previsione e calcolo del fabbisogno;

  5. e) rapporti con gli organismi e le istituzioni internazionali per quanto di competenza del Dipartimento e con l'ISTAT per i raccordi tra la contabilita' finanziaria e la contabilita' economica prevista dalla disciplina dell'Unione europea e le rilevazioni statistiche d'interesse del Sistema statistico nazionale;

  6. f) informatizzazione dei dati di finanza pubblica; definizione delle esigenze funzionali, prestazioni e modalita' operative dei sistemi informativi per lo svolgimento dei compiti istituzionali del Dipartimento;

  7. g) attivita' di indirizzo e coordinamento normativo in materia di contabilita' delle amministrazioni pubbliche;

  8. h) definizione dei principi e delle metodologie della contabilita' economica, anche analitica, e patrimoniale, anche ai fini del controllo di gestione da parte delle amministrazioni pubbliche in ordine alla loro armonizznzione con quelli previsti nell'ambito dell'Unione europea; individuazione degli strumenti per il controllo di economicita' ed efficienza; analisi, verifica, monitoraggio e valutazione dei costi dei servizi e dell'attivita' delle amministrazioni pubbliche;

  9. i) monitoraggio delle leggi di spesa; monitoraggio e valutazione degli andamenti generali della spesa sociale; monitoraggio degli oneri derivanti dall'attuazione dei contratti collettivi in materia di personale delle amministrazioni pubbliche; analisi e verifica del costo del lavoro pubblico; consulenza per l'attivita' predeliberativa del CIPE nonche' relativi adempimenti di attuazione, per gli aspetti di competenza del Dipartimento; partecipazione all'attivita' preparatoria del Consiglio dei Ministri e supporto tecnico in sede di Consiglio dei Ministri;

  10. l) controllo e vigilanza dello Stato in materia di gestioni finanziarie pubbliche, anche attraverso i servizi ispettivi del dipartimento, secondo criteri di programmazione e flessibilita' nonche' in relazione allo svolgimento dei compiti di cui alle lettere g) e h);

  11. m) partecipazione al processo di formazione, esecuzione e certificazione del bilancio dell'Unione europea e relativi adempimenti, compresa la quantificazione dei conseguenti oneri a carico della finanza nazionale; monitoraggio complessivo dei corrispondenti flussi finanziari ed esercizio dei controlli comunitari affidati dall'Unione europea; gestione del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie istituito con la legge 16 aprile 1987, n. 183;

  12. n) definizione delle modalita' e dei criteri per l'introduzione nelle amministrazioni pubbliche di principi di contabilita' economica, e per la trasmissione dei bilanci in via telematica da parte di enti pubblici, regioni ed enti locali;

  13. o) svolgimento dei compiti attribuiti al Ministero, dell'economia e delle finanze ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, in materia di revisione legale dei conti;

  14. p) definizione delle esigenze del Dipartimento in materia di politiche delle risorse umane e strumentali in coerenza con le linee generali di attivita' elaborate dal Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi; definizione dei livelli di servizio per le attivita' amministrative in materia di gestione delle risorse umane, acquisti e logistica di competenza del Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi, rapporti con le articolazioni territoriali

2. Il dirigente preposto al Dipartimento assume la denominazione di «Ragioniere generale dello Stato».

3. Il Dipartimento della ragioneria generale dello Stato si articola in:

  1. a) Uffici centrali di livello dirigenziale generale;

  2. b) Uffici centrali del bilancio;

  3. c) Ragionerie territoriali dello Stato.

4. Il Dipartimento si articola nei seguenti uffici centrali di livello dirigenziale generale:

  1. a) Ispettorato generale di finanza;

  2. b) Ispettorato generale del bilancio;

  3. c) Ispettorato generale per gli ordinamenti del personale e l'analisi dei costi del lavoro pubblico;

  4. d) Ispettorato generale per gli affari economici;

  5. e) Ispettorato generale per la finanza delle pubbliche amministrazioni;

  6. f) Ispettorato generale per i rapporti finanziari con l'Unione europea;

  7. g) Ispettorato generale per la spesa sociale;

  8. h) Ispettorato generale per l'informatizzazione della Contabilita' di Stato;

  9. i) Ispettorato generale per la contabilita' e la finanza pubblica;

  10. l) Servizio studi dipartimentale.

5. Per le specifiche esigenze di consulenza studio e ricerca nelle materie di competenza degli uffici di cui al presente articolo sono assegnati al Dipartimento nove posti di funzione di livello dirigenziale generale, di cui uno posto alle dirette dipendenze del Ragioniere generale per il coordinamento delle attivita' del suo ufficio.

6. Alle dirette dipendenze del Ragioniere generale dello Stato operano uffici di livello dirigenziale non generale, i cui compiti sono definiti ai sensi dell'articolo 1, comma 2, con competenze nelle seguenti materie: coordinamento dell'Ufficio del Ragioniere generale dello Stato, controllo di gestione dipartimentale, coordinamento e monitoraggio dei progetti trasversali, coordinamento dell'attivita' amministrativa, attivita' tecnica di supporto all'Ufficio del Ragioniere generale dello Stato, comunicazione istituzionale e relazioni esterne, per quanto di competenza del Dipartimento, in raccordo con la Direzione della comunicazione istituzionale, coordinamento con il Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi nelle materie di cui al comma 1, lettera p) del presente articolo.

Art. 8 Attribuzioni degli uffici di livello dirigenziale generale del Dipartimento della ragioneria generale dello Stato

1. L'Ispettorato generale di finanza si articola in Uffici dirigenziali non generali e posizioni dirigenziali destinati allo svolgimento di servizi ispettivi di finanza pubblica, i cui compiti sono definiti ai sensi dell'articolo 1, comma 2, e svolge le seguenti funzioni:

  1. a) attivita' ispettiva sulla regolarita' e proficuita' della gestione amministrativo-contabile delle pubbliche amministrazioni, enti ed organismi pubblici, tenuto conto anche della Direttiva annuale per l'azione amministrativa e la gestione del Ministero, nonche' sul sistema delle Ragionerie;

  2. b) coordinamento, indirizzo e vigilanza sulle attivita' del sistema delle Ragionerie;

  3. c) attivita' di vigilanza istituzionale sulle pubbliche amministrazioni in materia finanziaria e contabile;

  4. d) monitoraggio, analisi e valutazione dei risultati finanziari, economici e patrimoniali di enti, societa' ed organismi pubblici, anche ai fini del rispetto degli obiettivi di finanza pubblica;

  5. e) attivita' concernente la designazione alle funzioni sindacali, di revisione ed agli incarichi presso enti, societa' ed organismi pubblici, nonche' altri incarichi autorizzati;

  6. f) controllo legale dei conti ed accertamento del regolare adempimento dei compiti svolti dai sindaci e dai revisori;

  7. g) svolgimento dei compiti attribuiti al Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, in materia di revisione legale dei conti;

  8. h) attivita' diretta ad assicurare, mediante opportune verifiche, la regolare ed uniforme tenuta delle scritture contabili e la puntuale resa dei conti da parte dei soggetti obbligati;

  9. i) attivita' normativa, interpretativa, di indirizzo e coordinamento in materia di ordinamenti amministrativo-contabili delle pubbliche amministrazioni, al fine anche di curare l'esatta ed uniforme interpretazione ed applicazione delle disposizioni della contabilita' pubblica; esame del regolamento di amministrazione e contabilita' degli enti ed organismi pubblici;

  10. l) vigilanza sull'attivita' di liquidazione degli enti e cura delle operazioni di dismissione del patrimonio immobiliare degli enti soppressi;

  11. m) istruttoria e predisposizione, d'intesa con il Dipartimento del tesoro, degli atti relativi all'approvazione delle concessioni di costruzione ed esercizio di autostrade.

2. L'Ispettorato generale del bilancio si articola in uffici dirigenziali non generali, i cui compiti sono definiti ai sensi dell'articolo 1, comma 2, e svolge le seguenti funzioni:

  1. a) predisposizione del bilancio di previsione annuale e pluriennale dello Stato e relative note di variazioni, nonche' del budget economico;

  2. b) predisposizione dei provvedimenti di assestamento del bilancio, della revisione del budget, nonche' del rendiconto generale dello Stato e del consuntivo economico; predisposizione degli atti amministrativi di variazioni al bilancio e coordinamento delle variazioni adottate dalle amministrazioni interessate;

  3. c) elaborazione e coordinamento degli schemi di legge di stabilita', dei provvedimenti ad essa collegati e degli altri provvedimenti legislativi di finanza pubblica;

  4. d) coordinamento, nell'ambito dell'attivita' prelegislativa, in ordine al riscontro ed alla valutazione della congruita' e degli effetti delle coperture finanziarie, alla verifica delle relazioni tecniche, alla valutazione della clausola di salvaguardia;

  5. e) stima, analisi e monitoraggio dei flussi di bilancio e dei dati economici; predisposizione, per quanto di competenza del Dipartimento, di dati ed elementi ai fini dell'elaborazione degli altri documenti di finanza pubblica; raccordo tra le classificazioni di bilancio e i conti nazionali;

  6. f) analisi e monitoraggio degli andamenti della spesa e delle entrate; coordinamento delle attivita' istruttorie e predisposizione delle relazioni e dei provvedimenti da adottare;

  7. g) definizione dei principi, delle regole e delle metodologie della contabilita' economica e patrimoniale; attuazione degli strumenti per il controllo dell'economicita' e dell'efficienza in particolare mediante analisi, verifica, valutazione e monitoraggio dei costi delle funzioni, dei servizi e delle attivita' delle medesime amministrazioni pubbliche.

3. L'Ispettorato generale per gli ordinamenti del personale e l'analisi dei costi del lavoro pubblico si' articola in uffici dirigenziali non generali, i cui compiti sono definiti ai sensi dell'articolo 1, comma 2, e svolge le seguenti funzioni:

  1. a) analisi, verifica e monitoraggio del costo del personale delle amministrazioni pubbliche ed adempimenti attuativi del titolo V del decreto legislativo n. 165 del 2001;

  2. b) attivita' di supporto per la definizione delle politiche retributive ed occupazionali del personale delle pubbliche amministrazioni; predisposizione dei documenti di finanza pubblica e per la verifica della compatibilita' economico-finanziaria della contrattazione collettiva, anche integrativa, per il personale delle pubbliche amministrazioni, ai sensi della normativa vigente;

  3. c) trattazione delle questioni e degli affari di competenza del Dipartimento in materia di ordinamenti, strutture ed organici delle amministrazioni pubbliche, di trattamenti economici fondamentali ed accessori dei dipendenti pubblici, anche a status internazionale, nonche' di quelle relative al trasferimento di personale in attuazione del federalismo.

4. L'Ispettorato generale per gli affari economici si articola in uffici dirigenziali non generali, i cui compiti sono definiti ai sensi dell'articolo 1, comma 2, e svolge le seguenti funzioni:

  1. a) attivita' normativa, di consulenza e di coordinamento in materia di interventi pubblici nei diversi settori dell'economia e di politiche degli investimenti pubblici, ai fini della valutazione dell'impatto sulle politiche finanziarie e di bilancio e relativo monitoraggio;

  2. b) consulenza e coordinamento - per quanto di competenza del Dipartimento - ai fini dell'attivita' pre-deliberativa del CIPE e connessi adempimenti di attuazione; partecipazione in rappresentanza del Dipartimento alle relative riunioni;

  3. c) valutazione degli effetti in ambito nazionale delle norme e delle politiche comunitarie ed extracomunitarie nelle materie di competenza;

  4. d) valutazione della fattibilita' ed impatto economico-finanziario dei provvedimenti e della normativa di attuazione delle materie di competenza;

  5. e) rapporti con gli organismi internazionali nelle materie di competenza;

  6. f) attivita' di raccordo con le altre strutture di livello dirigenziale generale ai fini dello svolgimento dell'attivita' prelegislativa di competenza del Dipartimento.

5. L'Ispettorato generale per la finanza delle pubbliche amministrazioni si articola in uffici dirigenziali non generali, i cui compiti sono definiti ai sensi dell'articolo 1, comma 2, e svolge le seguenti funzioni:

  1. a) analisi e tecniche della previsione finanziaria; rilevazione, previsione e consolidamento dei flussi di cassa dei singoli comparti delle pubbliche amministrazioni per la predisposizione dei documenti di finanza pubblica; coordinamento del Sistema informativo delle operazioni degli enti pubblici (SIOPE) per gli enti pubblici diversi dallo Stato;

  2. b) monitoraggio del patto di stabilita' interno e dei flussi di bilancio e di tesoreria delle pubbliche amministrazioni;

  3. c) coordinamento del servizio di tesoreria statale;

  4. d) rapporti con la Banca d'Italia; disciplina della tesoreria unica;

  5. e) gestione dei conti di tesoreria, con esclusione di quelli di cui al comma 6, lettera g) e di quelli affidati in gestione ad altri uffici del Ministero; elaborazione del conto riassuntivo del tesoro;

  6. f) gestione dei rapporti finanziari con gli enti decentrati di spesa;

  7. g) attivita' di supporto alla verifica della legittimita' costituzionale delle leggi regionali;

  8. h) attivita' normativa, interpretativa e di coordinamento in materia di rapporti finanziari con gli enti territoriali; rapporti con la Conferenza Stato-regioni, la Conferenza Unificata e la Conferenza Stato-citta';

  9. i) attivita' di supporto all'attuazione del federalismo.

6. L'Ispettorato generale per i rapporti finanziari con l'Unione europea si articola in uffici dirigenziali non generali, i cui compiti sono definiti ai sensi dell'articolo 1, comma 2, e svolge le seguenti funzioni:

  1. a) partecipazione al processo di formazione, esecuzione e certificazione del bilancio dell'Unione europea e relativi adempimenti;

  2. b) analisi dei riflessi finanziari e di bilancio derivante dalla partecipazione dell'Italia all'Unione europea e quantificazione degli oneri a carico della finanza nazionale;

  3. c) partecipazione al processo di definizione della normativa e delle politiche in sede comunitaria e coordinamento del processo di recepimento della normativa comunitaria nell'ordinamento interno, per quanto di competenza del Dipartimento;

  4. d) monitoraggio dei flussi finanziari intercorrenti tra l'Italia e l'Unione europea; monitoraggio dell'attuazione finanziaria, fisica e procedurale, degli interventi di politica comunitaria, ivi compresi i Fondi strutturali;

  5. e) esercizio dei controlli sull'attuazione degli interventi di politica comunitaria e sull'utilizzo delle relative risorse finanziarie, ivi comprese le quote di cofinanziamento nazionale, anche attraverso l'ausilio delle Ragionerie territoriali dello Stato;

  6. f) gestione del fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183;

  7. g) gestione dei conti correnti di tesoreria riguardanti i flussi finanziari con l'Unione europea.

7. L'Ispettorato generale per la spesa sociale si articola in uffici dirigenziali non generali, i cui compiti sono definiti ai sensi dell'articolo 1, comma 2, e svolge le seguenti funzioni:

  1. a) monitoraggio e previsione degli andamenti generali e delle dinamiche della spesa sociale, ai fini della valutazione del relativo impatto sulle politiche finanziarie e di bilancio;

  2. b) attivita' normativa, di consulenza e di coordinamento in materia di protezione sociale, nonche' supporto delle delegazioni italiane presso organismi internazionali;

  3. c) attivita' di verifica, di gestione, ove prevista, e di supporto nei procedimenti riguardanti il finanziamento del Servizio sanitario nazionale ed in materia di assistenza sociale;

  4. d) vigilanza sulle attivita' degli enti previdenziali in materia di contributi e prestazioni;

  5. e) attivita' concernente il progetto tessera sanitaria e verifica degli andamenti della spesa farmaceutica.

8. L'Ispettorato generale per l'informatizzazione della Contabilita' di Stato si articola in uffici dirigenziali non generali, i cui compiti sono definiti ai sensi dell'articolo 1, comma 2, e svolge le seguenti funzioni:

  1. a) definizione delle strategie, pianificazione, gestione, monitoraggio e sviluppo delle attivita' informatiche del Dipartimento, realizzate anche attraverso rapporti operativi con la societa' dedicata di cui al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 414 e successive modificazioni ed integrazioni;

  2. b) gestione informatica dei dati sulle spese e sui flussi di entrata relativi al bilancio dello Stato. Realizzazione di sistemi per le amministrazioni finalizzati all'integrazione dei relativi bilanci con il Sistema informativo della ragioneria generale dello Stato, nonche' di sistemi informativi direzionali a supporto del Dipartimento, delle amministrazioni e del Parlamento;

  3. c) programmazione dei fabbisogni e acquisizione diretta e indiretta delle risorse informatiche e strumentali del Dipartimento; gestione del patrimonio e dell'inventario dei beni informatici del Dipartimento e relativa logistica;

  4. d) attivita' di consulenza in materia informatica.

9. L'Ispettorato generale per la contabilita' e la finanza pubblica, che assorbe le funzioni del Centro nazionale di contabilita' pubblica, il quale viene contestualmente soppresso, si articola in uffici dirigenziali non generali, i cui compiti sono definiti ai sensi dell'articolo 1, comma 2, e svolge compiti di finanza pubblica, di indirizzo e coordinamento normativo in materia di sistemi contabili delle amministrazioni pubbliche; l'Ispettorato svolge, in particolare, le seguenti funzioni:

  1. a) iniziative per l'adeguamento dei sistemi contabili, fermo restando quanto disposto dall'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, e dei bilanci pubblici alle disposizioni contenute nella normativa nazionale e comunitaria al fine di consentire il monitoraggio, le verifiche e il consolidamento delle risultanze dei bilanci dei vari enti e per la costruzione del conto economico consolidato delle amministrazioni pubbliche;

  2. b) monitoraggio e consuntivo del fabbisogno del settore statale e pubblico e dell'indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni, monitoraggio dei flussi giornalieri di cassa;

  3. c) predisposizione, d'intesa con il Servizio studi dipartimentale, di banche dati e documentali in materia economica e finanziaria;

  4. d) coordinamento, d'intesa con il Servizio studi dipartimentale, dell'area modellistica del Dipartimento della ragioneria generale dello Stato e gestione del modello disaggregato di finanza pubblica e del modello integrato con le variabili macroeconomiche;

  5. e) coordinamento nella predisposizione delle Relazioni trimestrali di cassa ed elaborazione degli altri documenti di previsione e consuntivi sulla finanza pubblica.

10. Il Servizio studi dipartimentale, posto alle dirette dipendenze del Ragioniere generale dello Stato, si articola in uffici dirigenziali non generali, i cui compiti sono definiti ai sensi dell'articolo 1, comma 2, e svolge attivita' di analisi metodologica, studio e ricerca a supporto delle attivita' di tutto il Dipartimento. Il Servizio svolge, in particolare, le seguenti funzioni:

  1. a) ricerca economica e analisi metodologica in materia di finanza pubblica e di impatto delle politiche di bilancio, anche per la verifica del raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica;

  2. b) collaborazione con l'Ispettorato generale per la contabilita' e la finanza pubblica alla predisposizione di banche dati e documentali in materia economica e finanziaria;

  3. c) collaborazione con l'Ispettorato generale per la contabilita' e la finanza pubblica al coordinamento dell'area modellistica del Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, nonche' all'elaborazione e allo sviluppo di nuovi modelli econometrici;

  4. d) studi preliminari volti alla predisposizione di banche dati e di modelli disaggregati in materia di finanza pubblica;

  5. e) studio dell'evoluzione del bilancio dello Stato e delle amministrazioni pubbliche ai fini del supporto alle iniziative di riforma e delle relative attivita' di monitoraggio e controllo; studio e analisi comparata delle discipline contabili adottate nei paesi dell'UE;

  6. f) definizione di procedure, di metodologie e di tecniche di rilevazione e di consolidamento dei costi dei servizi e delle attivita' delle amministrazioni pubbliche. Identificazione di indicatori di economicita', efficacia ed efficienza;

  7. g) analisi dell'economia e della finanza pubblica su base regionale;

  8. h) analisi e studi in materia di contabilita' e bilancio ambientale.

Art. 9 Sistema delle ragionerie

1. Il sistema delle ragionerie del Dipartimento della ragioneria generale dello Stato e' costituito da:

  1. a) Uffici centrali del bilancio;

  2. b) Ragionerie territoriali dello Stato.

Art. 10 Uffici centrali di bilancio

1. Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173, gli uffici centrali del bilancio di seguito riportati, sono uffici di livello dirigenziale generale:

  1. a) Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero degli affari esteri, che si articola in uffici dirigenziali non generali;

  2. b) Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero dell'interno, che si articola in uffici dirigenziali non generali;

  3. c) Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della giustizia, che si articola in uffici dirigenziali non generali;

  4. d) Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della difesa, che si articola in uffici dirigenziali non generali;

  5. e) Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero dell'economia e delle finanze, che si articola in uffici dirigenziali non generali;

  6. f) Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero dello sviluppo economico, che si articola in uffici dirigenziali non generali;

  7. g) Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, che si articola in uffici dirigenziali non generali;

  8. h) Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che si articola in uffici dirigenziali non generali;

  9. i) Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che si articola in uffici dirigenziali non generali;

  10. l) Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che si articola in uffici dirigenziali non generali;

  11. m) Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute, che si articola in uffici dirigenziali non generali;

  12. n) Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, che si articola in uffici dirigenziali non generali;

  13. o) Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero per i beni e le attivita' culturali, che si articola in uffici dirigenziali non generali

2. Le modalita' organizzative interne degli Uffici centrali del bilancio e le rispettive competenze sono definite con decreto ministeriale prevedendo anche, nel caso in cui l'ambito di competenza dei predetti Uffici ricomprenda piu' Ministeri, la suddivisione operativa in corrispondenti sezioni di livello dirigenziale non generale ferma restando la direzione unitaria.

3. Gli uffici centrali del bilancio svolgono, in modo coordinato, le seguenti funzioni:

  1. a) concorrono alla formazione del bilancio dei singoli Ministeri con gli altri uffici del Dipartimento, intervenendo nella valutazione degli oneri delle funzioni e dei servizi istituzionali, nonche' dei programmi e dei progetti presentati dalle amministrazioni a livello di unita' previsionale o di singolo capitolo e curano la compilazione del rendiconto di ciascun Ministero;

  2. b) esercitano, anche a campione, il controllo di regolarita' amministrativa e contabile. Provvedono alla tenuta delle scritture contabili e alla registrazione degli impegni di spesa risultanti dai provvedimenti assunti dagli uffici amministrativi, sotto la responsabilita' dei dirigenti competenti;

  3. c) effettuano, anche a campione, il riscontro amministrativo contabile dei rendiconti amministrativi resi dai funzionari delegati e dei rendiconti prodotti ai sensi di leggi di settore che li prevedano; effettuano, altresi', il riscontro amministrativo contabile sui conti giudiziali resi dagli agenti contabili;

  4. d) coordinano i lavori della Conferenza permanente di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1998, n. 38, con lo scopo anche di favorire un'ottimale collaborazione interistituzionale in materia di programmazione, controllo e monitoraggio dell'attivita' finanziaria, ai lini indicati dall'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279;

  5. e) ricevono dalle amministrazioni i dati relativi alle rilevazioni e alle risultanze della contabilita' economica per centri di costo ed effettuano gli adempimenti richiesti per la loro utilizzazione ai fini dell'armonizzazione dei flussi informativi.
    Effettuano gli adempimenti relativi alle rilevazioni previste dal Titolo V del decreto legislativo n. 165 del 2001, sui dati comunicati dalle amministrazioni, in materia di consistenza del personale, delle relative spese, nonche' delle attivita' svolte. Effettuano inoltre il controllo sulla compatibilita' dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio ai sensi dell'articolo 40-bis, comma 1, del decreto legislativo n. 165 del 2001;

  6. f) svolgono, per quanto di competenza, le funzioni loro attribuite dal decreto-legge n. 194 del 2002 in materia di controllo e monitoraggio degli andamenti di finanza pubblica;

  7. g) svolgono gli altri compiti ad essi demandati dalle vigenti norme in materia di contabilita' generale dello Stato e di gestioni fuori bilancio;

  8. h) svolgono le attivita' delegate dalle strutture di livello dirigenziale generale del Dipartimento;

  9. i) provvedono al controllo ed alla contabilizzazione delle entrate dello Stato per centro di responsabilita' ed alla tenuta del conto del patrimonio;

  10. l) provvedono alla valutazione della congruenza delle clausole di copertura finanziaria dei provvedimenti legislativi ai sensi dell'articolo 1, comma 470, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Art. 11 Incarichi specifici previsti dall'ordinamento

1. Il Dipartimento della ragioneria generale dello Stato provvede, altresi', al coordinamento e all'indirizzo dell'attivita' di controllo e monitoraggio svolta dai dirigenti utilizzati ai sensi dell'articolo 19, comma 10, del decreto legislativo n. 165 del 2001 presso i collegi di revisione degli enti pubblici in rappresentanza del Ministero.

Sezione III. Dipartimento delle finanze

Art. 12 Competenze del Dipartimento delle finanze

1. Il Dipartimento delle finanze, nell'esercizio delle competenze ad esso attribuite, svolge, in particolare, le seguenti funzioni statali:

  1. a) analisi, elaborazione e valutazione delle politiche economico-fiscali, in relazione alle quali: assicura l'acquisizione sistematica di dati e informazioni; predispone analisi, studi, indagini, simulazioni e previsioni per l'elaborazione di politiche e interventi in materia fiscale, in ambito nazionale, comunitario e internazionale; valuta gli effetti economico-finanziari generati dalle misure fiscali; gestisce i rapporti con il Servizio Statistico nazionale nelle materie di competenza del Dipartimento;

  2. b) previsioni, monitoraggio e consuntivazione delle entrate tributarie erariali e territoriali;

  3. c) analisi, elaborazione e valutazione delle politiche e delle norme in materia di legislazione tributaria, in ambito nazionale e comunitario, in relazione alle quali svolge attivita' di monitoraggio, analisi e studio finalizzata all'elaborazione normativa; valutazione dell'impatto amministrativo della normativa, anche quanto all'incidenza sulle convenzioni con le Agenzie;

  4. d) valutazione e predisposizione di elementi amministrativi e tecnici sui progetti di legge, sugli emendamenti parlamentari e sugli atti di sindacato ispettivo, anche acquisendo informazioni dalle agenzie fiscali e dagli altri enti della fiscalita';

  5. e) emanazione di direttive interpretative della legislazione tributaria, al fine di assicurare la coerenza nell'applicazione delle norme da parte degli uffici rispetto alle esigenze di equita', semplicita' e omogeneita' di trattamento, con particolare riguardo ai principi fissati dallo Statuto dei diritti del contribuente;

  6. f) verifica della congruita' degli adempimenti fiscali dei contribuenti e dei relativi modelli di dichiarazione e modalita' di assolvimento rispetto alle esigenze di semplificazione nonche' di riduzione dei costi di gestione degli adempimenti, sia per i contribuenti sia per l'amministrazione finanziaria;

  7. g) relazioni con gli altri Stati e con gli organismi comunitari e internazionali per le materie di competenza del dipartimento, fatte salve le competenze del Ministero degli affari esteri e del Ministero dello sviluppo economico;

  8. h) pianificazione e coordinamento, in relazione ai quali: elabora informazioni necessarie per la programmazione degli obiettivi per la gestione delle funzioni fiscali da parte delle agenzie; svolge attivita' propedeutica e preparatoria per la stipula delle convenzioni; assicura, sulla base degli indirizzi del Ministro, il coordinamento generale per preservare l'unitarieta' del sistema nell'esercizio delle funzioni della fiscalita' e promuove la collaborazione tra i soggetti operanti in campo fiscale; coordina e valuta le funzioni di informazione e assistenza ai contribuenti svolte dalle agenzie, proponendo strategie per il miglioramento dei servizi erogati.

  9. i) controllo e monitoraggio, in relazione ai quali: ferma rimanendo l'attivita' del Ministro di valutazione e controllo strategico nonche' di alta vigilanza, effettua la verifica sui risultati di gestione delle agenzie in relazione agli obiettivi fissati dalle convenzioni, individuando le cause degli scostamenti, effettua il monitoraggio organizzato e sistematico dei fattori gestionali interni alle agenzie al fine di acquisire le conoscenze necessarie allo sviluppo dei rapporti negoziali con le agenzie; svolge le attivita' istruttorie relative alle deliberazioni dei comitati di gestione delle agenzie di cui all'articolo 60 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni ed integrazioni; svolge le attivita' di controllo previste dalla legge nei confronti delle societa' partecipate; svolge attivita' di supporto al Ministro in ordine alla relazione annuale prevista dall'art. 13, comma 13, della legge 27 luglio 2000 n. 212;

  10. l) vigilanza, in relazione alla quale: valuta, ferma restando l'attivita' del Ministro di alta vigilanza, le modalita' di esercizio delle funzioni fiscali da parte delle agenzie, e degli altri soggetti operanti nel settore della fiscalita' di competenza dello Stato, sotto il profilo della trasparenza, imparzialita' e correttezza nell'applicazione delle norme, con particolare riguardo ai rapporti con i contribuenti nonche' a quanto previsto dalla legge 27 luglio 2000, n. 212;

  11. m) comunicazione istituzionale della fiscalita', in relazione alla quale: svolge le attivita' di promozione della conoscenza del sistema fiscale, curando la comunicazione relativa all'entrate tributarie e alla normativa fiscale in raccordo con la Direzione della comunicazione istituzionale;

  12. n) coordinamento del sistema informativo della fiscalita', in relazione al quale: svolge attivita' di supporto al Ministro per la definizione degli obiettivi strategici e delle linee guida dello sviluppo dell'informatica e delle tecnologie di comunicazione; assicura, sulla base degli indirizzi del Ministro, l'attuazione, l'integrazione ed il coordinamento del sistema informativo della fiscalita' e della rete unitaria di settore; definizione di criteri e regole per l'utilizzazione delle informazioni e dei dati che costituiscono il sistema informativo della fiscalita';

  13. o) gestione dei servizi relativi al funzionamento della giustizia tributaria; analisi, elaborazione e monitoraggio delle norme in materia di contenzioso tributario; rilevazioni ed analisi statistiche sull'andamento del processo tributario; valutazione e predisposizione di elementi amministrativi e tecnici sui progetti di legge, sugli emendamenti parlamentari e sugli atti di sindacato ispettivo; emanazione di direttive interpretative della legislazione in materia di contenzioso tributario;

  14. p) definizione delle esigenze del dipartimento in materia di politiche delle risorse umane e strumentali in coerenza con le linee generali di attivita' elaborate dal Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi; definizione dei livelli di servizio per le attivita' amministrative in materia di gestione delle risorse umane, acquisti e logistica di competenza del Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi, rapporti con le articolazioni territoriali.

2. Il dirigente preposto al Dipartimento assume la denominazione di «Direttore generale delle finanze». Alle dirette dipendenze del direttore generale delle finanze operano uffici di livello dirigenziale non generale, i cui compiti sono definiti ai sensi dell'articolo l, comma 2, con competenze nelle seguenti materie: coordinamento dell'ufficio del direttore generale delle finanze; controllo di gestione dipartimentale; coordinamento e monitoraggio dei progetti dipartimentali; coordinamento dell'attivita' amministrativa; attivita' tecnica di supporto all'ufficio del direttore generale delle finanze; supporto nell'attivita' di studio, analisi e legislazione fiscali; coordinamento con il Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi nelle materie di cui al comma 1, lettera p), del presente articolo.

3. Il Dipartimento si articola nei seguenti uffici di livello dirigenziale generale:

  1. a) Direzione studi e ricerche economico-fiscali;

  2. b) Direzione legislazione tributaria e federalismo fiscale;

  3. c) Direzione agenzie ed enti della fiscalita';

  4. d) Direzione relazioni internazionali;

  5. e) Direzione sistema informativo della fiscalita';

  6. f) Direzione della giustizia tributaria.

4. Per le specifiche esigenze di consulenza, studio e ricerca connesse a specifici compiti istituzionali del Direttore Generale delle Finanze e' assegnato al dipartimento un posto di funzione di livello dirigenziale generale con il compito di assicurare anche il supporto tecnico alle attivita' del Comitato permanente di cui all'art 3, comma 3, del presente Decreto.

5. Con decreto del Ministro sono stabilite le modalita' attraverso le quali sono assicurati il collegamento con la Guardia di Finanza e il coordinamento dell'attivita' svolta dai militari della Guardia di Finanza impiegati con funzioni di collegamento o di supporto presso il Ministero. Fino alla emanazione del decreto previsto dal presente comma, il coordinamento degli appartenenti al Corpo in servizio presso il Ministero e' assicurato da un ufficiale della Guardia di Finanza scelto dal Ministro.

Art. 13 Attribuzioni degli uffici di livello dirigenziale generale del Dipartimento delle finanze

1. La Direzione studi e ricerche economico-fiscali si articola in uffici dirigenziali non generali e svolge, anche in collaborazione con gli altri uffici del dipartimento, le funzioni di cui all'articolo 12, comma 1 lettere a), b) e m). A tali fini, la direzione:

  1. a) attiva, governa, aggiorna e rende disponibili i flussi informativi necessari alle funzioni di analisi, elaborazione e valutazione delle politiche economiche-fiscali;

  2. b) predispone indagini, studi economici e simulazioni di analisi fiscale, di relazione tra politica tributaria e di bilancio, delle implicazioni e degli effetti derivanti dall'adozione e applicazione di politiche e provvedimenti fiscali;

  3. c) fornisce al direttore generale delle finanze i dati sull'andamento delle entrate tributarie e gli elementi necessari per le previsioni di gettito;

  4. d) fornisce gli elementi necessari alla elaborazione del documento di programmazione economico finanziaria e alla definizione dell'atto di indirizzo pluriennale della politica fiscale;

  5. e) concorre alla elaborazione delle proposte di politica fiscale;

  6. f) definisce i requisiti delle banche dati relative alle entrate tributarie;

  7. g) predispone schemi di relazioni tecniche sui disegni di legge e sugli emendamenti in materia tributaria;

  8. h) fornisce gli elementi per la comunicazione istituzionale relativa alle entrate tributarie.

2. La Direzione legislazione tributaria e federalismo fiscale si articola in uffici dirigenziali non generali e svolge, anche in collaborazione con gli altri uffici del dipartimento, le funzioni di cui all'articolo 12, comma 1, lettere c), d), e), f) e m). A tali fini, salvo le attribuzioni degli uffici di diretta collaborazione del Ministro, la direzione:

  1. a) effettua, anche attraverso la collaborazione degli uffici delle agenzie e degli altri enti della fiscalita', analisi e studi in materia tributaria per la elaborazione della normativa in ambito nazionale, comunitario ed internazionale;

  2. b) predispone schemi di atti normativi, di relazioni illustrative, di relazioni tecnico-normative sui disegni di legge e sugli emendamenti e di analisi di impatto della regolazione, anche quanto all'incidenza sulle convenzioni con le agenzie;

  3. c) predispone provvedimenti e atti per l'attuazione delle norme e per la loro interpretazione;

  4. d) fornisce gli elementi amministrativi e tecnici per la formulazione di risposte ad atti di sindacato ispettivo;

  5. e) collabora all'elaborazione dei testi normativi comunitari e internazionali; assicura consulenza giuridica, inclusa la redazione di atti, convenzioni e contratti e la gestione del relativo contenzioso, a tutti gli uffici del Dipartimento.

3. La Direzione legislazione tributaria e federalismo fiscale, inoltre, cura i rapporti con il sistema delle autonomie regionali e locali per lo sviluppo del federalismo fiscale e di ogni forma di decentramento dell'imposizione e del prelievo tributario e promuove la cooperazione ed il coordinamento interistituzionale in materia tributaria; a tali fini, la Direzione:

  1. a) predispone proposte, studi e analisi per lo sviluppo del federalismo fiscale;

  2. b) promuove il coordinamento e la cooperazione tra gli enti della fiscalita' statale e quelli preposti alla fiscalita' locale, nel rispetto delle relative sfere di autonomia;

  3. c) assicura consulenza ed assistenza alle regioni ed agli enti locali;

  4. d) fornisce gli elementi amministrativi e tecnici per l'elaborazione di rilievi e osservazioni sulle leggi regionali;

  5. e) effettua il monitoraggio previsto dalla legge sui regolamenti comunali e provinciali in materia di tributi locali;

  6. f) cura la gestione e tenuta dell'Albo per l'accertamento e riscossione delle entrate degli enti locali, di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;

  7. g) assolve ai compiti in materia di rispetto dei livelli di qualita' dei servizi, assegnati al Dipartimento dai decreti attuativi delle previsioni di cui all'articolo 1, commi da 194 a 200, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sulla graduale attribuzione ai comuni delle funzioni catastali.

  8. h) formula le domande di mutua assistenza agli altri stati membri in relazione ai tributi regionali, provinciali e comunali, quale ufficio di collegamento del Dipartimento delle Finanze, in attuazione del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 149 di recepimento della direttiva 2010/24/UE, relativa alla assistenza reciproca in materia di recupero crediti risultanti da dazi, imposte e altre misure;

  9. i) fornisce gli elementi per la comunicazione istituzionale relativa alla normativa fiscali.

4. La Direzione agenzie ed enti della fiscalita' si articola in uffici dirigenziali non generali e svolge, anche in collaborazione con gli altri uffici del Dipartimento, le funzioni di cui all'articolo 12, comma 1, lettera h), i) e l):

  1. a) svolge attivita' di preparazione e predisposizione delle convenzioni con le agenzie, anche con riferimento ai rapporti con i contribuenti, nonche' attua e gestisce le stesse nel rispetto dell'autonomia riconosciuta alle agenzie;

  2. b) verifica i risultati di gestione delle agenzie rispetto agli obiettivi negoziati in convenzione, secondo le modalita' ivi stabilite, individuando le cause degli scostamenti, e rende disponibili i dati e le informazioni ai fini della valutazione e controllo strategico;

  3. c) assicura la conoscenza e il monitoraggio degli assetti organizzativi e dei fattori gestionali interni alle agenzie e fornisce tempestivamente al Ministro elementi conoscitivi richiesti per la valutazione e il controllo strategico;

  4. d) assicura il supporto al capo del Dipartimento ai fini del coordinamento delle attivita' e dei rapporti con le agenzie e tra di esse;

  5. e) svolge le attivita' istruttorie e di supporto al Ministro relativamente agli atti delle agenzie indicati nell'articolo 60, comma 2, del decreto n. 300 del 1999;

  6. f) svolge le attivita' di controllo previste dalla legge nei confronti delle societa' partecipate dal Dipartimento;

  7. g) effettua analisi per la quantificazione del fabbisogno economico finanziario delle agenzie e del sistema degli enti della fiscalita' in sede di previsione del bilancio dello Stato; fornisce elementi per l'applicazione delle norme sul finanziamento delle agenzie e del sistema degli enti della fiscalita'; gestisce i capitoli di bilancio necessari al loro fabbisogno;

  8. h) formula proposte al Ministro per l'individuazione dei contenuti dell'atto di indirizzo triennale previsto dall'articolo 59 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

  9. i) assicura lo svolgimento delle funzioni di Vigilanza di cui al comma 1, lettera 1), dell'art. 12 del presente Decreto;

  10. l) predispone la relazione annuale sull'attivita' del Garante del contribuente di cui all'art. 13, comma 13, della legge 27 luglio 2000, n. 212;

  11. m) definisce appositi obiettivi di miglioramento della qualita' dei servizi erogati dalle agenzie ai contribuenti da negoziare in sede di stipula delle convenzioni con le Agenzie fiscali ai sensi dell'art. 59 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

5. La Direzione relazioni internazionali si articola in uffici dirigenziali non generali e assicura, in raccordo con gli uffici di diretta collaborazione del Ministro anche per le necessarie intese con il Ministero degli affari esteri ed il Dipartimento delle politiche comunitarie della Presidenza del Consiglio dei Ministri, la partecipazione dell'Italia allo sviluppo dell'integrazione europea e della cooperazione internazionale in campo tributario e fiscale, curando il rapporto con gli altri Stati e con gli organismi comunitari e internazionali, partecipando alla formazione degli atti e delle normative in sede bilaterale, comunitaria e internazionale e assicurando il raccordo con l'ordinamento nazionale nell'adempimento degli obblighi relativi, nonche' il coordinamento per lo sviluppo della cooperazione amministrativa e dello scambio di informazioni in tali sedi da parte delle agenzie e degli enti della fiscalita' e il collegamento con le analoghe attivita' svolte dalla Guardia di finanza. A tali fini, la Direzione:

  1. a) predispone, coordinandosi con le altre direzioni del dipartimento, proposte, analisi e studi nelle materie di competenza, ivi incluso lo studio dei sistemi tributari degli altri Stati;

  2. b) monitora lo stato dei rapporti bilaterali, della normativa comunitaria, dei trattati, delle convenzioni e degli atti internazionali;

  3. c) partecipa alla elaborazione dei testi relativi, inclusi i provvedimenti di ratifica, di esecuzione e di attuazione della legislazione comunitaria;

  4. d) cura, anche con il supporto delle agenzie e degli altri enti della fiscalita', nonche' della Guardia di finanza, la negoziazione e le relazioni nei settori di competenza, assistendo il Ministro nelle relative attivita' ed assicurando in modo unitario, e, ove opportuno, con la Guardia di finanza, la partecipazione dell'amministrazione finanziaria, per quanto attiene la materia fiscale, nelle sedi comunitarie, nei rapporti con le istituzioni, gli enti e gli organismi internazionali e nelle relazioni con gli altri Stati;

  5. e) assume le iniziative necessarie all'attuazione del diritto fiscale comunitario e degli accordi bilaterali e multilaterali in materia, curando il relativo contenzioso;

  6. f) favorisce lo sviluppo della partecipazione degli enti della fiscalita' e della Guardia di finanza alla cooperazione amministrativa in sede comunitaria ed internazionale, assicurando la diffusione e lo scambio delle informazioni e, ove necessario, il coordinamento tra le agenzie;

  7. g) gestisce le richieste di mutua assistenza presentate dagli altri stati membri, quale ufficio di collegamento del Dipartimento delle Finanze, in materia di dazi o imposte riscosse dalle ripartizioni territoriali degli altri stati membri, in attuazione del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 149 di recepimento della direttiva 2010/24/UE, relativa alla assistenza reciproca in materia di recupero crediti risultanti da dazi, imposte e altre misure;

  8. h) gestisce l'osservatorio delle politiche fiscali degli altri Paesi.

6. La Direzione sistema informativo della fiscalita' si articola in uffici dirigenziali non generali e svolge, anche in collaborazione con le altre Direzioni del dipartimento, operando in stretta collaborazione con le agenzie fiscali e contemperando le esigenze di unitarieta' del sistema con quelle del rispetto dell'autonomia gestionale delle agenzie medesime, le funzioni di cui all'articolo 12, comma 1, lettera i) e n). A tali fini, la Direzione:

  1. a) assicura il monitoraggio dell'evoluzione tecnologica verificando l'adeguamento ad essa dei sistemi informatici operanti nel campo della fiscalita' e svolge attivita' di supporto al Ministro per la definizione degli obiettivi strategici e delle linee guida dello sviluppo dell'informatica e delle tecnologie di comunicazione;

  2. b) coordina ed assicura la compatibilita' delle scelte compiute in materia dal Dipartimento e dalle agenzie, in collegamento con le scelte in materia compiute dalla Guardia di finanza, in coerenza con la strategia assunta;

  3. c) definisce le linee generali dei piani di sviluppo dell'informatica dipartimentale, anche ai fini degli investimenti da effettuare attraverso la stipula di eventuali convenzioni, concordando priorita', tempi, costi e vincoli tecnici, assicurandone il monitoraggio per garantire l'adeguatezza quantitativa e qualitativa dei servizi resi;

  4. d) definisce le norme tecniche ed organizzative necessarie per l'integrazione e l'unitarieta' del sistema informativo della fiscalita', nonche' per l'interoperabilita' con il sistema fiscale allargato e la cooperazione informatica con le altre pubbliche amministrazioni, anche ai fini dell'attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, commi 56 e 57, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

  5. e) gestisce le relazioni con gli enti esterni, necessarie a garantire l'unitarieta' del sistema informativo della fiscalita'; assicura che l'utilizzo delle tecnologie informatiche e di comunicazione avvenga nel rispetto della normativa a tutela della riservatezza dei dati personali;

  6. f) gestisce l'informatica e i siti dipartimentali anche valutando, d'intesa con le Direzioni Generali del Dipartimento, l'applicabilita' delle specifiche di realizzazione delle procedure informatiche e delle banche dati in termini di pianificazione temporale ed economica.

7. La Direzione della giustizia tributaria si articola in uffici dirigenziali non generali e provvede alla gestione ed al funzionamento dei servizi relativi alla giustizia tributaria, svolgendo, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera o), le seguenti funzioni:

  1. a) provvede alla gestione automatizzata dell'attivita' amministrativa degli uffici di segreteria degli organi della giurisdizione tributaria e del processo tributario; definisce i requisiti delle banche dati relative al contenzioso tributario;

  2. b) provvede alla rilevazione statistica sull'andamento dei processi nonche' sul valore economico delle controversie avviate e definite; effettua il monitoraggio sull'andamento delle spese di giustizia riferite al contenzioso tributario e le previsioni del gettito;

  3. c) assicura il coordinamento degli Uffici del massimario degli organi di giurisdizione tributaria; rileva ed esamina le questioni di rilevante interesse o di ricorrente frequenza, nonche' i casi in cui non via sia un univoco orientamento giurisprudenziale nelle controversie tributarie, anche sulla base di segnalazioni periodiche dei presidenti delle Commissione Tributarie;

  4. d) predispone provvedimenti e atti per l'attuazione delle norme in materia contenzioso tributario e delle relative spese di giustizia e per la loro interpretazione;

  5. e) cura la predisposizione dei provvedimenti relativi al personale giudicante;

  6. f) svolge attivita' di vigilanza e di ispezione sugli uffici di segreteria delle Commissioni Tributarie;

  7. g) provvede all'amministrazione delle risorse finanziarie destinate al pagamento dei compensi dei giudici tributari, al funzionamento del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria e del Garante del contribuente;

  8. h) gestisce il contenzioso relativo alle materie di competenza, compreso quello instaurato in materia di equa riparazione in caso di eccessiva durata del processo, ai sensi della legge 24 marzo 2001, n. 89, per quanto riguarda il processo tributario, nonche' del contenzioso tributario instaurato in relazione al contributo unificato nel processo tributario.

Sezione IV. Dipartimento dell'amministrazione generale del personale e dei servizi

Art. 14 Competenze del Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi

1. Il Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi, svolge attivita' di supporto per il Ministero ed ulteriori servizi, tra cui gli approvvigionamenti delle pubbliche amministrazioni e l'elaborazione ed il pagamento degli stipendi dei dipendenti delle amministrazioni dello Stato. Il dipartimento e' competente nelle materie di seguito indicate:

  1. a) amministrazione generale, spese a carattere strumentale dei dipartimenti e comuni del Ministero, servizi logistici e servizi comuni del Ministero, ivi compresa l'attuazione delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, gestione delle attivita' e dei sistemi informativi legati all'amministrazione generale, alla gestione degli approvvigionamenti e della logistica; rapporti con il Servizio statistico nazionale;

  2. b) elaborazione degli indirizzi generali concernenti il personale del Ministero, anche in attuazione di norme, direttive e circolari emanate dalle amministrazioni competenti; programmazione generale del fabbisogno di personale del Ministero, sentiti gli altri dipartimenti; rappresentanza unitaria del Ministero nei rapporti sindacali e indirizzo generale della rappresentanza della parte pubblica nell'ambito della contrattazione integrativa decentrata; elaborazione ed attuazione delle politiche del personale e gestione delle risorse umane; gestione delle attivita' e dei sistemi informativi legati alla gestione del personale; rapporti con soggetti esterni nelle materie di competenza;

  3. c) servizi del tesoro incluso il pagamento delle retribuzioni per il personale delle amministrazioni dello Stato e comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri dei dati aggregati relativi alla spesa per gli stipendi ed il pagamento e la liquidazione di altri assegni erogati dallo Stato a particolari categorie di cittadini;

  4. d) definizione delle specifiche esigenze funzionali e delle conseguenti prestazioni e modalita' operative che devono essere assicurate nell'ambito dei sistemi informativi trasversali del Ministero e gestione e sviluppo dei sistemi informativi specifici per lo svolgimento dei compiti istituzionali del Dipartimento; gestione e sviluppo delle infrastrutture comuni del Ministero, comprese le reti locali e geografiche, i servizi di posta elettronica, eventuali servizi comuni e generalizzati;

  5. e) cura dei rapporti amministrativi con le societa' di cui all'art. 4, commi 3-bis e 3-ter del decreto legge 6 luglio 2012 n. 95 convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012 n. 135, in materia di sistemi informativi e gestione del Programma di razionalizzazione degli acquisti, fermi restando i rapporti operativi con la societa' di cui all'art. 4, comma 3-bis del citato decreto legge da parte degli altri dipartimenti in materia di sviluppo e gestione di sistemi informativi di specifico interesse;

  6. f) comunicazione istituzionale, in relazione alla quale: svolge nei confronti dell'utenza le attivita' di promozione della conoscenza dell'attivita' del Ministero, anche coordinando le funzioni di informazione e assistenza agli utenti; adempimenti connessi alla legge 7 giugno 2000, n. 150; coordinamento di eventi e manifestazioni;

  7. g) contenzioso e affari legali nelle materie di cui alle lettere che precedono.

2. Il capo del Dipartimento assicura il coordinamento, la promozione e lo sviluppo nelle materie delle politiche del personale del Ministero, la programmazione delle risorse, la qualita' dei processi e dell'organizzazione, il coordinamento del sistema informativo del personale del Ministero e degli altri progetti comuni relativi alla gestione delle risorse e l'integrazione dei sistemi informativi.

3. Il Dipartimento si articola nei seguenti uffici di livello dirigenziale generale:

  1. a) Direzione per la razionalizzazione degli immobili, degli acquisti, della logistica e gli affari generali;

  2. b) Direzione dei sistemi informativi e dell'innovazione;

  3. c) Direzione del personale;

  4. d) Direzione della comunicazione istituzionale;

  5. e) Direzione dei servizi del Tesoro.

4. Alle dirette dipendenze del capo del Dipartimento operano uffici di livello dirigenziale non generale nonche' un corpo di ispettori aventi competenza anche in relazione alle verifiche, da effettuarsi previa intesa con il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, sulle attivita' trasferite alle Ragionerie territoriali, ai sensi dei decreti ministeriali emanati in attuazione dell'articolo 2, comma 1-ter, del decreto-legge n. 40 del 2010 e dell'articolo 7, comma 25, del decreto-legge n. 78 del 2010, sullo scarto di atti d'archivio nonche' per le verifiche eventualmente delegate dal Capo Dipartimento e da altre strutture del Ministero. Le competenze degli uffici di livello dirigenziale non generale sono: coordinamento e segreteria del capo Dipartimento, consulenza giuridico-legale, analisi dei processi, comunicazione in raccordo con la Direzione di cui al comma 3 lett. d), controllo di gestione, relazioni sindacali e coordinamento del corpo ispettivo.

5. Gli uffici dirigenziali generali di cui al comma 3 provvedono, ciascuno nell'ambito delle rispettive attribuzioni, per quanto riguarda gli eventuali rapporti con organismi internazionali nelle materie di pertinenza dipartimentale, nonche' per il supporto all'istruttoria nella predisposizione degli atti e nella formulazione delle proposte che il Ministero sottopone al CIPE.

Art. 15 Attribuzioni degli uffici di livello dirigenziale generale del Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi

1. La Direzione per la razionalizzazione degli immobili, degli acquisti, della logistica e gli affari generali svolge le seguenti funzioni con riguardo a tutto il Ministero, ivi comprese le Commissioni tributarie: acquisizione, amministrazione, manutenzione, servizi di igiene ambientale degli immobili del Ministero con i relativi impianti tecnologici non informatici; sicurezza sui luoghi di lavoro; gestione degli spazi e delle superfici interni ed esterni, gestione del patrimonio mobiliare del Ministero, anche di rilievo storico-artistico; gestione degli affari e dei servizi di carattere generale, del protocollo e della corrispondenza; gestione contabile del Dipartimento, in raccordo con le Direzioni del Dipartimento, servizio di economato e provveditorato, anche attraverso il ricorso agli strumenti informatici previsti per l'acquisto di beni e servizi; gestione unificata nelle materie comuni a piu' dipartimenti ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279; cura dei rapporti amministrativi con la societa' dedicata di cui al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 414 e successive modifiche ed integrazioni, in materia di programma di razionalizzazione degli acquisti; coordinamento dell'attivita' relativa all'attuazione del progetto di razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi da parte delle pubbliche amministrazioni e funzioni di indirizzo e controllo strategico nei confronti della societa' dedicata, procedure di gara anche per altri dipartimenti, laddove non sussista obbligo di ricorso al sistema delle convenzioni ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, dell'articolo 58 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modifiche ed integrazioni, del decreto legge 6 luglio 2012 n. 95 convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012 n. 135, ed al mercato elettronico della pubblica amministrazione, ai sensi dell'articolo 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni ed integrazioni, rilevamento, analisi delle esigenze logistiche e degli uffici centrali e locali ed attuazione delle misure atte al loro soddisfacimento; razionalizzazione degli immobili e degli spazi degli uffici centrali e territoriali; contenzioso nelle materie di competenza; rapporti con l'Agenzia del demanio.

2. La Direzione dei sistemi informativi e dell'innovazione svolge le seguenti funzioni: definizione delle specifiche esigenze funzionali e delle conseguenti prestazioni e modalita' operative che devono essere assicurate, nell'ambito dei sistemi informativi trasversali del Ministero e dei sistemi informativi specifici per lo svolgimento dei compiti istituzionali del Dipartimento, in materia di acquisti, logistica, personale, ed altri servizi dipartimentali; pagamento delle retribuzioni per il personale delle amministrazioni dello Stato e gestione del trattamento economico per le altre Amministrazioni pubbliche, comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri dei dati aggregati relativi alla spesa per gli stipendi; definizione di specifiche modalita' operative per le Ragionerie Territoriali dello Stato, da adottare, nelle materie di competenza della Direzione, d'intesa con il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato in materia di stipendi per il personale delle amministrazioni dello Stato; ideazione, sviluppo ed attuazione di progetti di diffusione delle tecnologie informatiche; cura dei rapporti amministrativi con la societa' dedicata di cui all'art. 4, comma 3-bis, del decreto legge 6 luglio 2012 n. 95 convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012 n. 135 in materia di sistemi informativi; rapporti con l'Agenzia per l'Italia Digitale; gestione coordinata dei progetti e dei servizi relativi ai sistemi informativi trasversali del Ministero ed ai sistemi informativi specifici per lo svolgimento dei compiti istituzionali del dipartimento ivi inclusi quelli relativi al, sistema informatico di e-procurement realizzato a supporto del Programma razionalizzazione acquisti; gestione e sviluppo delle infrastrutture informatiche comuni del Ministero, ivi comprese le reti locali e geografiche, gli impianti e le reti di fonia, i servizi di posta elettronica, eventuali servizi comuni e generalizzati.

3. La Direzione del personale svolge le seguenti funzioni con riguardo a tutto il personale del Ministero, incluso il personale amministrativo delle Commissioni Tributarie: elaborazione e definizione delle politiche del personale; selezione, reclutamento, formazione, sviluppo professionale, valutazione del personale nonche' organizzazione delle competenze; mobilita' del personale interna ed esterna; trattamento giuridico, economico, anche accessorio e pensionistico; contratti di lavoro del personale anche dirigenziale; istruttoria per l'assegnazione dei dirigenti e per il conferimento di incarichi di direzione di uffici; comandi e fuori ruolo del personale dirigenziale; gestione dei fondi della dirigenza e del fondo unico di Amministrazione; attuazione di politiche di benessere organizzativo e di conciliazione vita-lavoro; tenuta della banca dati, del ruolo unico e dell'anagrafe degli incarichi; rapporti con la Scuola superiore della pubblica amministrazione, con la Scuola superiore dell'economia e delle finanze, con l'ARAN, il Dipartimento della funzione pubblica e le altre Amministrazioni nelle materie di competenza; programmazione e dimensionamento degli organici del Ministero sentiti gli altri Dipartimenti; procedimenti disciplinari; contenzioso nelle materie di competenza.

4. La Direzione della comunicazione istituzionale svolge le seguenti funzioni: definizione, programmazione, sviluppo e gestione delle attivita' di comunicazione del Ministero in conformita' ai principi generali previsti dalla legge 7 giugno 2000, n. 150, in coordinamento con i Dipartimenti e le altre strutture del Ministero; elaborazione del piano di comunicazione annuale del Ministero, ai sensi dell'art. 11 della legge n. 150/2000; coordinamento dei progetti di comunicazione interdipartimentali, assicurandone l'integrazione funzionale; promozione di campagne informative di pubblico interesse; coordinamento di eventi e manifestazioni; sviluppo di iniziative volte a promuovere l'immagine del Ministero; gestione della biblioteca storica; gestione del Portale web del Ministero; sviluppo e gestione della Intranet interdipartimentale; gestione delle attivita' di relazione con il pubblico; monitoraggio della qualita' dei servizi e della soddisfazione dei cittadini; studi e analisi di dati ed informazioni sulle attivita' di customer satisfaction; coordinamento dell'informazione statistica e dei rapporti con il Servizio statistico nazionale con riferimento all'area ex Tesoro.

5. La Direzione dei servizi del tesoro svolge le seguenti funzioni: segreteria del Comitato per la verifica delle cause di servizio; servizio delle pensioni di guerra ed assegni vari a particolari categorie; attribuzioni previste dalla legge in ordine all'attivita' dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, ad esclusione della vigilanza e controllo sulla produzione dei valori e degli stampati soggetti a rigoroso rendiconto e della monetazione; adempimenti connessi all'art. 3 della legge 24 marzo 2001, n. 89 ed all'art. 1, commi 1224 e 1225, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 per quanto di competenza del Ministero; riparazioni pecuniarie per ingiusta detenzione ed errore giudiziario; risarcimenti per casi di responsabilita' civile dei giudici; spese per liti e arbitraggi; adempimenti connessi al decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, ed all'articolo 1, comma 810, della legge 27 dicembre 2006, n. 296; definizione di specifiche modalita' operative per le Ragionerie Territoriali dello Stato, da adottare, nelle materie di competenza della Direzione, d'intesa con il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, ivi compresa la gestione amministrativa e contabile dei servizi gia' di pertinenza della Cassa depositi e prestiti; contenzioso nelle materie di competenza; ulteriori attivita' su delega di altri dipartimenti.

Capo III. Articolazione territoriale del Ministero dell'economia e delle finanze

Art. 16 Uffici di supporto alla giustizia tributaria

1. Gli Uffici di Segreteria delle Commissioni Tributarie, regionali e provinciali, sono organi locali del Ministero dell'economia e delle finanze e il relativo personale dipende unitamente a quello degli Uffici di supporto al Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, dal Dipartimento delle Finanze.

Art. 17 Ragionerie territoriali dello Stato

1. Le Ragionerie territoriali dello Stato sono organi locali del Ministero dell'economia e delle finanze e dipendono organicamente e funzionalmente dal Dipartimento della ragioneria generale dello Stato.

2. Le ragionerie territoriali dello Stato svolgono, su base provinciale o interprovinciale, le funzioni attribuite al Dipartimento della ragioneria generale dello Stato dal presente regolamento nonche', a livello territoriale, quelle di pertinenza del Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi.

3. Le ragionerie territoriali si articolano in uffici dirigenziali non generali, i cui compiti sono definiti ai sensi dell'articolo 1, comma 2, e provvedono alle attivita' in materia di monitoraggio degli andamenti di finanza pubblica con riferimento alle realta' istituzionali presenti nel territorio; esercitano nei confronti degli organi decentrati e degli uffici periferici delle amministrazioni dello Stato il controllo di regolarita' amministrativo-contabile su tutti gli atti dai quali derivino effetti finanziari per il bilancio dello Stato, la vigilanza su enti, uffici e gestioni a carattere locale e le altre competenze necessarie per il funzionamento dei servizi. Svolgono altresi' le funzioni che, in seguito all'emanazione dei decreti di cui all'articolo 2, comma 1-ter del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, sono espletate a livello territoriale.

Art. 18 Disposizioni in materia di organizzazione degli uffici territoriali

1. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, e' definita l'articolazione delle Ragionerie territoriali dello Stato, anche ai sensi di quanto disposto dall'articolo 23-quinquies, comma 5, lettera a), del decreto legge 6 luglio 2012 n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012 n. 35.

Capo IV. Disposizioni in materia di organizzazione e di personale

Art. 19 Dotazioni organiche

1. Ai sensi del dPCM 25/10/2012 emanato in attuazione dell'art. 23-quinquies comma 1 del decreto legge 95/2012 convertito dalla legge 135/2012, le dotazioni organiche del personale dirigenziale del Ministero sono rideterminate, in riduzione, secondo la Tabella allegata al presente decreto di cui costituisce parte integrante.

2. La riduzione dei posti di cui al comma 1 ha effetto dalla scadenza degli incarichi attualmente in corso, anche per effetto del collocamento a riposo ovvero dalla cessazione del periodo di esonero dal servizio degli attuali titolari.

Capo V. Norme comuni, transitorie, finali e di abrogazione

Art. 20 Disposizioni transitorie

1. Fino all'adozione dei decreti ministeriali di natura non regolamentare di cui all'articolo 1, comma 2, ciascun Dipartimento operera' avvalendosi dei preesistenti uffici dirigenziali con competenze prevalenti nel rispettivo settore di attribuzione.

2. A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto la gestione del Portale web del Ministero e' curata dalla Direzione della comunicazione istituzionale.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 27 febbraio 2013
p. Il Presidente del Consiglio dei ministri
Il Ministro per la pubblica amministrazione
e la semplificazione
Patroni Griffi
Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Grilli
Registrato alla Corte dei conti il 3 maggio 2013
Presidenza del Consiglio dei ministri, registro n. 4, foglio n. 60