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Corte costituzionale

Corte cost., Ordinanza n. 1156 del 1988

Decisione
decisa il 1988-12-15, depositata il 1988-12-29
ECLI
ECLI:IT:COST:1988:1156
Massime
1

Massime (1)

Massima n. 12983

  • Impiego pubblico
  • Retribuzione
  • Assegno perequativo
  • Non computabilità ai fini dei compensi per lavoro straordinario
  • Manifesta infondatezza della questione, già dichiarata non fondata con riferimento agli stessi profili.
  • L. 15 novembre 1973, n. 734, art. 1, comma terzo.
  • Cost., art. 36.
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IMPIEGO PUBBLICO È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale già dichiarata non fondata, qualora non vengano dedotti nella ordinanza di rimessione motivi nuovi sui quali possa fondarsi una nuova decisione (nella specie, era stata censurata la disposizione di cui all'art. 1, comma terzo, della legge 15 novembre 1973, n. 734, nella parte in cui stabilisce che l'assegno perequativo ivi previsto non è computabile ai fini dei compensi per lavoro straordinario, disposizione già ritenuta legittima, per la stessa parte, con la sentenza n. 227 del 1982). - S.n. 227/1982.

Norme impugnate

Parametri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, terzo comma, della legge 15 novembre 1973, n. 734 (Concessione di un assegno perequativo ai dipendenti civili dello Stato e soppressione di indennità particolari), promosso con ordinanza emessa il 30 aprile 1980 dal T.A.R. della Toscana sul ricorso proposto da Capruzzi Ernesto contro il Comitato Regionale di Controllo Enti locali, iscritta al n. 117 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 16, prima serie speciale, dell'anno 1988; Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 12 ottobre 1988 il Giudice relatore Francesco Greco;
punto 1
Ritenuto che il T.A.R. della Toscana, con ordinanza emessa il 30 aprile 1980 (pervenuta alla Corte il 21 marzo 1988 - R.O. n. 117/1988) nel procedimento tra Capruzzi Ernesto e il Comitato Regionale di Controllo Enti Locali, diretto ad ottenere il computo del compenso del lavoro straordinario anche sull'assegno perequativo, di cui alla legge 15 novembre 1973, n. 734, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art.1, comma terzo, della legge 15 novembre 1973, n. 734 (Concessione di un assegno perequativo ai dipendenti civili dello Stato e soppressione di indennità particolari), con riferimento all'art. 36 Cost., per la conseguente diminuzione della retribuzione, risultante, peraltro, non proporzionata alla quantità di lavoro prestato; che l'Avvocatura Generale dello Stato è intervenuta tardivamente per il Presidente del Consiglio dei ministri;
punto 2
Considerato che questa Corte, con sentenza n. 227 del 1982, ha già dichiarato non fondata la questione ora sollevata; che non risultano prospettate ragioni nuove e diverse che possano fondare una diversa decisione; che, pertanto, la questione in esame va dichiarata manifestamente infondata;
punto 3
Visti gli artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, terzo comma, della legge 15 novembre 1973, n. 734 (Concessione di un assegno perequativo ai dipendenti civili dello Stato e soppressione di indennità particolari), sollevata, con riferimento all'art. 36 Cost., dal Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana con l'ordinanza in epigrafe. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 dicembre 1988. Il Presidente: SAJA Il redattore: GRECO Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 29 dicembre 1988. Il direttore della cancelleria: MINELLI

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