diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 2767 del 10/10/1974 (Rv. 371219 - 01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - ESTINZIONE DELL'OBBLIGAZIONE (MODI DI) - RINUNZIA - IN GENERE - CONFIGURABILITA - CONDIZIONI - RINUNCIA TACITA - AMMISSIBILITA - RINUNCIA PRESUNTA - INAMMISSIBILITA.*
Stato
decisa il 1974-10-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/371219-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - ESTINZIONE DELL'OBBLIGAZIONE (MODI DI) - RINUNZIA - IN GENERE - CONFIGURABILITA - CONDIZIONI - RINUNCIA TACITA - AMMISSIBILITA - RINUNCIA PRESUNTA - INAMMISSIBILITA.*

La rinuncia, quale espressione tipica dell'autonomia negoziale privata, deve essere tale da non lasciare dubbio sulla volonta di rinunciare; e se puo essere anche tacita (desumibile, cioe da un comportamento con il quale l'interessato abbia dato luogo a manifestazioni non equivoche, ma concludenti e incompatibili con la intenzione di avvalersi di un determinato diritto), in nessun caso, invece, puo essere presunta. *

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1236, Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)