Sez. L, Sentenza n. 2767 del 10/10/1974 (Rv. 371219 - 01)
OBBLIGAZIONI IN GENERE - ESTINZIONE DELL'OBBLIGAZIONE (MODI DI) - RINUNZIA - IN GENERE - CONFIGURABILITA - CONDIZIONI - RINUNCIA TACITA - AMMISSIBILITA - RINUNCIA PRESUNTA - INAMMISSIBILITA.*
OBBLIGAZIONI IN GENERE - ESTINZIONE DELL'OBBLIGAZIONE (MODI DI) - RINUNZIA - IN GENERE - CONFIGURABILITA - CONDIZIONI - RINUNCIA TACITA - AMMISSIBILITA - RINUNCIA PRESUNTA - INAMMISSIBILITA.*
La rinuncia, quale espressione tipica dell'autonomia negoziale privata, deve essere tale da non lasciare dubbio sulla volonta di rinunciare; e se puo essere anche tacita (desumibile, cioe da un comportamento con il quale l'interessato abbia dato luogo a manifestazioni non equivoche, ma concludenti e incompatibili con la intenzione di avvalersi di un determinato diritto), in nessun caso, invece, puo essere presunta. *
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1236, Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)