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Sez. 2, Sentenza n. 20878 del 19/06/2026 (Rv. 679322-02)

CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - RAPPORTO TRA DOMANDA DI ADEMPIMENTO E DOMANDA DI RISOLUZIONE - IMPUTABILITA' DELL'INADEMPIMENTO, COLPA O DOLO - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA | Clausola risolutiva espressa - Presupposti di applicazione - Inadempimento della controparte di chi se ne avvale - Sussistenza - Conseguenze - Riconducibilità della clausola all'art. 1353 c.c. - Condizioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2026-06-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/679322-02

CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - RAPPORTO TRA DOMANDA DI ADEMPIMENTO E DOMANDA DI RISOLUZIONE - IMPUTABILITA' DELL'INADEMPIMENTO, COLPA O DOLO - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Presupposto per l'applicazione della clausola risolutiva espressa è l'inadempimento della controparte di chi se ne avvale; ove tale inadempimento non sussista, la clausola può rilevare alla stregua di condizione risolutiva ex art. 1353 c.c., purché l'evento cui si riferisce sia sufficientemente determinato, e non rimesso alla mera volontà di una parte. (Nella specie, la

S.C. ha confermato che la futura stipula della convenzione di lottizzazione, fatta oggetto di clausola risolutiva espressa nel preliminare di vendita, può venire in rilievo quale condizione risolutiva, il cui avveramento prescinde dall'inadempimento).

Cod. Civ. art. 1353, Cod. Civ. art. 1456

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)