diritto.io

Sez. 3, Ordinanza n. 14788 del 27/05/2024 (Rv. 671189-01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - NASCENTI DALLA LEGGE - RIPETIZIONE DI INDEBITO - IN GENERE | Azione relativa - Onere della prova - Ripartizione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2024-05-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/671189-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - NASCENTI DALLA LEGGE - RIPETIZIONE DI INDEBITO - IN GENERE

Qualora il titolo giustificativo del pagamento sia prospettato come ignoto dal solvens (o dal suo erede) che agisce in ripetizione, egli può limitarsi ad invocare ed a provare l'inidoneità del titolo ipotizzato, fermo il suo onere di dimostrare l'inidoneità della diversa causa dell'attribuzione eventualmente indicata dal convenuto. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza della corte territoriale che aveva accolto le domande spiegate dall'attore in ripetizione, erede del solvens, il quale, a fronte di trasferimenti di denaro compiuti dal proprio dante causa in favore dei convenuti, aveva allegato l'esistenza di una donazione nulla per difetto di forma solenne e non ascrivibile, data la rilevanza dell'importo, a quella di "modico valore", esentata dalla necessità dell'osservanza di tale requisito formale).

Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Civ. art. 782

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)