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Sez. 5 - , Sentenza n. 11753 del 11/02/2020 Ud. (dep. 09/04/2020) Rv. 278982 - 01

REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN ATTI - IN ATTI PUBBLICI | Verbale di ispezione e costatazione di violazione amministrativa - Falsa attestazione di presenza dell’intestatario dell’esercizio commerciale - Falso ideologico cd. irrilevante - Esclusione - Ragioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2020-02-11
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/278982-01

REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN ATTI - IN ATTI PUBBLICI

Integra il delitto di falsità ideologica in atto pubblico di cui all'art. 479 cod. pen. la condotta del pubblico ufficiale che attesti falsamente, nei verbali di ispezione dei luoghi e di costatazione di violazione amministrativa, eseguiti presso un esercizio commerciale, la presenza del titolare formale dell'attività, in realtà assente durante tutte le operazioni, esulando in tal caso la fattispecie di falso ideologico cd. "irrilevante", ossia concernente un profilo estraneo ovvero ininfluente alla funzione dell'atto, in quanto la presenza del titolare è presupposto per la notifica immediata delle contestazioni di infrazioni amministrative, esentando l'organo accertatore dall'obbligo di notifica. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto esente da censure la sentenza di condanna per falso ideologico di due vigili urbani che, recandosi in un esercizio commerciale per effettuare la contestazione di apertura senza il preventivo deposito della SCIA, avevano dato atto nel verbale della presenza della titolare, invece assente).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 479, Legge 07/08/1990 num. 241 art. 19 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 13, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 14

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)