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Sez. 2, Ordinanza n. 1516 del 06/06/1973 Cc. (dep. 13/10/1973) Rv. 125194 - 01

ATTI E PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE PENALE - CORREZIONE DI ERRORI MATERIALI - IN GENERE - PROCEDURA EX ART 149 COD PROC PEN - AMBITO DI APPLICABILITA.*
Stato
decisa il 1973-06-06
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/125194-01

ATTI E PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE PENALE - CORREZIONE DI ERRORI MATERIALI - IN GENERE - PROCEDURA EX ART 149 COD PROC PEN - AMBITO DI APPLICABILITA.*

La procedura di correzione di errori materiali (art 149 cod proc pen) e del tutto legittima quando occorre porre rimedio a errori o omissioni rilevabili dal contesto del provvedimento e di natura tale da non modificare il contenuto essenziale dello stesso. In particolare l'anzidetta procedura puo adottarsi quando si tratti di una difformita puramente esteriore fra il pensiero del decidente e la sua effettiva estrinsecazione.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 149 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)