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Sez. 5, Sentenza n. 1178 del 09/04/1984 Ud. (dep. 26/04/1984) Rv. 163811 - 01

PENA - ESTINZIONE (CAUSE DI) - RIABILITAZIONE - PENDENZE DI PROCEDIMENTI PENALI PER FATTI SUCCESSIVI - VALUTAZIONE AI FINI DELL'ACCERTAMENTO DELLE PROVE DI BUONA CONDOTTA - NECESSITÀ - MERO RIFERIMENTO AL CARATTERE "LIEVE" DEL DELITTO COMMESSO DOPO LA CONDANNA - INSUFFICIENZA.*
Stato
decisa il 1984-04-09
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/163811-01

PENA - ESTINZIONE (CAUSE DI) - RIABILITAZIONE - PENDENZE DI PROCEDIMENTI PENALI PER FATTI SUCCESSIVI - VALUTAZIONE AI FINI DELL'ACCERTAMENTO DELLE PROVE DI BUONA CONDOTTA - NECESSITÀ - MERO RIFERIMENTO AL CARATTERE "LIEVE" DEL DELITTO COMMESSO DOPO LA CONDANNA - INSUFFICIENZA.*

Non soddisfa all'Obbligo della motivazione la sentenza che, nell'accogliere un'istanza di riabilitazione, fa semplicemente riferimento al carattere "lieve" del delitto commesso dopo la condanna, senza ulteriori precisazioni circa la condotta del richiedente. Se, infatti, le denunce, le pendenze di procedimenti penali e le condanne per fatti posteriori alla sentenza cui la domanda di riabilitazione si riferisce non sono di per sè un impedimento legale alla concessione del beneficio, tuttavia il giudice non può prescindere da tali elementi, ma deve valutarli al fine della qualificazione del comportamento del richiedente e dell'accertamento delle prove di buona condotta.*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 179 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)