Sez. 3, Sentenza n. 1202 del 16/05/1964 (Rv. 301720 - 01)
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - COMPROPRIETA INDIVISA - AZIONI GIUDIZIARIE - LITE TRA UN COMPROPRIETARIO E UN TERZO - LEGITTIMAZIONE DEL SINGOLO COMPROPRIETARIO - ATTIVA - CONDIZIONI - LITISCONSORZIO NECESSARIO E INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO - NEI CONFRONTI DEGLI ALTRI COMPROPRIETARI - ESCLUSIONE - LIMITI.*
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - COMPROPRIETA INDIVISA - AZIONI GIUDIZIARIE - LITE TRA UN COMPROPRIETARIO E UN TERZO - LEGITTIMAZIONE DEL SINGOLO COMPROPRIETARIO - ATTIVA - CONDIZIONI - LITISCONSORZIO NECESSARIO E INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO - NEI CONFRONTI DEGLI ALTRI COMPROPRIETARI - ESCLUSIONE - LIMITI.*
Tra i partecipanti alla comunione esiste un reciproco rapporto di rappresentanza, in virtu del quale ciascuno di essi e legittimato a compiere, nell'interesse generale della comunione, Atti di ordinaria amministrazione, ivi comprese le relative azioni giudiziali (come quella diretta ad ottenere il pagamento di canoni di locazione dello immobile in comunione ereditaria locato a terzi) esperibili senza necessita di integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri partecipantì la necessita della presenza in causa di questi ultimi sorge unicamente allorquando il singolo partecipante alla comunione agisca, anziche a tutela dell'interesse collettivo, per il soddisfacimento di un proprio esclusivo interesse che si profili in conflitto con quello degli altri partecipanti, giacche, in tal caso vien meno la presunzione del consenso di costoro alla proposizione dell'Azione giudiziale. (V. 2140/63; 1104/63; 24/63; 2423/60).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1105 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)