Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato
Testo in vigore al
Art. 19
1. Gli atti di aggiudicazione definitiva ed i contratti, anche se stipulati per corrispondenza ai sensi del precedente articolo 17, non sono obbligatori per l'amministrazione, finche' non sono approvati dal ministro o dall'ufficiale all'uopo delegato e non sono eseguibili che dopo l'approvazione.
2. L'approvazione dei contratti pei quali sia richiesto parere del consiglio di Stato deve essere data con decreto ministeriale. Il decreto sara' motivato quando non sia seguito in tutto o in parte tale parere.
3. I decreti di approvazione dei contratti di importo eccedente le lire 20,000 sono sottoposti alla registrazione preventiva della Corte dei conti.15
4. Per il medesimo oggetto non possono essere formati piu' contratti, salve speciali necessita' da farsi constare nel decreto di approvazione del contratto.
5. Quando si tratti di oggetti che, per la loro natura o per il luogo in cui si effettua la vendita, debbono essere immediatamente consegnati all'acquirente, il ministro puo' conferire all'autorita' che presiede l'asta la facolta' di approvare e rendere eseguibile il contratto.
Art. 20
1. Alla fine di ogni anno la Corte dei conti comunichera' al Parlamento l'elenco dei contratti da essa registrati e per i quali l'amministrazione non abbia seguito il parere del consiglio di Stato, indicando le ragioni all'uopo addotte dall'amministrazione.10
Art. 21
1. L'alienazione degli immobili dello Stato, quando non sia regolata, per determinate categorie di beni, da leggi speciali, deve essere autorizzata, caso per caso, con particolari provvedimenti legislativi.
2. Restano ferme le disposizioni delle leggi vigenti per quanto concerne l'alienazione delle navi dello Stato.
Titolo II. Della contabilità generale dello Stato. Capitolo I. Disposizioni generali.
Art. 22
1. Alla immediata dipendenza del ministro delle finanze sono la ragioneria generale dello Stato e la direzione generale del tesoro.
2. Dipendono dalla ragioneria generale dello Stato le ragionerie delle amministrazioni centrali.
Art. 23
1. Il direttore generale del tesoro sovrintende al servizio di tesoreria dello Stato, provvede al movimento di fondi ed eseguisce le operazioni finanziarie di tesoreria che gli sono ordinate dal ministro delle finanze.
Art. 24
1. La ragioneria generale dello Stato riassume i risultati dei conti delle entrate accertate, riscosse e versate e delle spese impegnate e pagate; riassume altresi' le modificazioni che si verificano nella consistenza del patrimonio mobile ed immobile dello Stato.
2. Le ragionerie delle amministrazioni centrali devono tenere le loro scritture nelle forme prescritte dalla ragioneria generale e trasmettere alla medesima i conti periodici e tutti gli altri elementi e notizie che le possono occorrere.
Art. 25
1. La ragioneria generale, sulle proposte e sugli elementi che i singoli ministeri devono trasmettere a quello delle finanze, predispone il progetto del bilancio di previsione, i provvedimenti di variazioni al bilancio ed il rendiconto generale consuntivo da presentare al Parlamento.
2. Prepara inoltre le situazioni finanziarie, per le quali tiene conto anche dei vari provvedimenti che in esse comunque influiscono e che debbono essere comunicati dai rispettivi ministeri, pel tramite dei direttori capi delle ragionerie centrali, al ministro delle finanze per il preventivo esame e consenso.
Art. 26
1. I direttori capi di ragioneria delle amministrazioni centrali sono nominati dal ministro delle finanze, di concerto con i singoli ministri, sulla proposta del ragioniere generale.
Art. 27
1. Le ragionerie centrali osservano e vigilano perche' siano osservate le leggi e tutte le disposizioni impartite dal ministero delle finanze:
a) per la conservazione del patrimonio dello Stato;
b) per l'esatto accertamento delle entrate;
c) per la regolare gestione dei fondi di bilancio.
2. I direttori capi delle ragionerie riferiscono al ministro delle finanze, pel tramite della ragioneria generale, sulle questioni di maggiore importanza e su tutto quanto abbiano occasione di rilevare nell'adempimento delle proprie funzioni e che interessi il bilancio, specie per quanto concerne l'andamento degli impegni di spesa.
Art. 28
1. Le ragionerie delle amministrazioni centrali compilano gli schemi degli stati di previsione della entrata e della spesa ed il rendiconto consuntivo, da trasmettersi al ministro delle finanze, e adempiono ogni altro incarico loro affidato dai singoli ministri.
Art. 29
1. I disegni di legge, che importino o riflettano spese a carico dello Stato, sono proposti dal ministro da cui dipendono i servizi ai quali le spese si riferiscono, di concerto col ministro delle finanze.
2. Sono del pari emanati di concerto col ministro delle finanze, gli altri provvedimenti che regolino comunque l'assunzione di nuovi oneri, oppure modificazioni o deroghe a precedenti disposizioni adottate su proposta o di concerto col detto ministro.
3. Il ministro delle finanze esercita il riscontro finanziario e contabile su tutte le amministrazioni dello Stato e sulle aziende autonome che ne dipendono.
4. A tale fine esso ha facolta' di disporre verifiche ed ispezioni presso qualsiasi ufficio o servizio che abbia gestione finanziaria o attribuzioni contabili.
Dell'anno finanziario e del bilancio di previsione.
Art. 30
ARTICOLO SOPPRESSO DALLA L. 5 AGOSTO 1978, N. 46834
Art. 31
ARTICOLO SOPPRESSO DALLA L. 5 AGOSTO 1978, N. 46834
Art. 32
ARTICOLO SOPPRESSO DALLA L. 5 AGOSTO 1978, N. 46834
Art. 33
ARTICOLO SOPPRESSO DALLA L. 5 AGOSTO 1978, N. 46834
Art. 34
ARTICOLO SOPPRESSO DALLA L. 5 AGOSTO 1978, N. 46834
Art. 35
ARTICOLO SOPPRESSO DALLA L. 5 AGOSTO 1978, N. 46834
Art. 35-bis
ARTICOLO SOPPRESSO DALLA L. 5 AGOSTO 1978, N. 46834
Art. 36
1. I residui delle spese correnti e delle spese in conto capitale, non pagati entro il secondo esercizio successivo a quello in cui e' stato iscritto il relativo stanziamento, si intendono perenti agli effetti amministrativi. Le somme eliminate possono riprodursi in bilancio con riassegnazione ai pertinenti capitoli degli esercizi successivi.
2. Le somme stanziate per spese in conto capitale non impegnate alla chiusura dell'esercizio possono essere mantenute in bilancio, quali residui, non oltre l'esercizio successivo a quello cui si riferiscono, salvo che si tratti di stanziamenti iscritti in forza di disposizioni legislative entrate in vigore nell'ultimo quadrimestre dell'esercizio precedente. In tale caso il periodo di conservazione e' protratto di un anno.
3. COMMA ABROGATO DAL D.L. 13 AGOSTO 2011, N. 138, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 14 SETTEMBRE 2011, N. 148.
4. Le somme stanziate per spese in conto capitale negli esercizi 1979 e precedenti, che al 31 dicembre 1982 non risultino ancora formalmente impegnate, costituiscono economie di bilancio da accertare in sede di rendiconto dell'esercizio 1982.38404244
5. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 20 LUGLIO 1977, N. 407.
6. I conti dei residui, distinti per Ministeri, al 31 dicembre dell'esercizio precedente a quello in corso, con distinta indicazione dei residui di cui al secondo comma del presente articolo, sono allegati oltre che al rendiconto generale anche al bilancio di previsione.
7. Il conto dei residui e' tenuto distinto da quello della competenza, in modo che nessuna spesa afferente ai residui possa essere imputata sui fondi della competenza e viceversa.26
Art. 37
ARTICOLO SOPPRESSO DALLA L. 5 AGOSTO 1978, N. 46834
Art. 37-bis
ARTICOLO SOPPRESSO DALLA L. 5 AGOSTO 1978, N. 46834