Corte costituzionale
Corte cost., Ordinanza n. 913 del 1988
Massime (2)
Massima n. 13232
- - Tributi in genere
- Imposta complementare progressiva sul reddito complessivo
- Applicazione all'indennità di fine rapporto E.N.P.A.S.
- Manifesta inammissibilità della questione
- - D.P.R. 29 settembre 1973 n. 597 art. 12 lett. e)
- Cost. art. 3
Leggi la massima
È manifestamente inammissibile - concernendo il giudizio "a quo" fattispecie diversa da quella disciplinata dalla norma impugnata - la questione di legittimità costituzionale dell'art. 12, lett. e) del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 597, denunziato per contrasto con l'art. 3 Cost., nella parte in cui assoggetta a diverso regime impositivo le indennità di fine rapporto erogate dall'E.N.P.A.S. rispetto ai capitali derivanti da contratti di assicurazione sulla vita. Sent. n. 400/1987
Norme impugnate
- art. 12, lett. e) d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597
Parametri
- art. 3 Cost.
Massima n. 13233
- - Tributi in genere
- Imposta complementare progressiva sul reddito complessivo
- Applicazione all'indennità di fine rapporto E.N.P.A.S.
- Manifesta infondatezza della questione.
- D.P.R 29 gennaio 1958 n. 645 art. 140 ultimo comma.
- Cost. art. 3.
Leggi la massima
È manifestamente infondata - in quanto già dichiarata, sotto il profilo dedotto, non fondata - la questione di legittimità costituzionale dell'art. 140 ultimo comma del D.P.R. 29 gennaio 1958 n. 645, denunziato, in riferimento all'art. 3 Cost., nella parte in cui assoggetta a diverso regime impositivo le indennità di fine rapporto erogate dall'E.N.P.A.S. e i capitali derivanti da contratti di assicurazione sulla vita. Sent. n. 400/1987
Norme impugnate
- art. 140 d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645
Parametri
- art. 3 Cost.
Epigrafe
ha pronunciato la seguente
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 140, ultimo comma, del d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645 ("Approvazione del testo unico delle leggi sulle imposte dirette") e dell'art. 12, lett. e, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche), promosso con ordinanza emessa il 2 giugno 1983 dalla Commissione Tributaria di primo grado di Genova sul ricorso proposto da Gemme Giovanni contro il Primo ufficio II.DD. di Genova, iscritta al n. 210 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Repubblica n. 18/I° dell'anno 1988;
Udito nella camera di consiglio del 6 luglio 1988 il Giudice Gabriele Pescatore;
punto 1
Ritenuto che con ordinanza 2 giugno 1983 (R.O. n. 210 del 1988) la Commissione tributaria di primo grado di Genova - nel corso di un giudizio avente ad oggetto la restituzione di quanto versato dall'E.N.P.A.S. a titolo d'imposta complementare, sull'indennità di buonuscita corrisposta ad un dipendente statale - ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 140, ultimo comma, del d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645 e dell'art. 12, lett. e), del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597;
che la questione è stata sollevata in riferimento all'art. 3 Cost., sotto il profilo che tali norme assoggetterebbero ingiustificatamente le indennità di fine rapporto erogate dall'E.N.P.A.S. ad una tassazione meno favorevole di quella prevista per i capitali percepiti in relazione a contratti di assicurazione sulla vita (ai sensi dell'art. 15 della l. 15 aprile 1977, n. 114);
punto 2
Considerato, per quanto riguarda l'art. 12, lett. e) del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, che tale norma regola la tassazione delle indennità di fine rapporto ai fini dell'I.R.P.E.F., mentre il giudizio a quo aveva ad oggetto la restituzione di somme versate a titolo d'imposta complementare, cosicché la questione, sotto tale aspetto, si palesa irrilevante;
che, per quanto attiene all'art. 140, del d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645 la questione, sotto il profilo sollevato, è stata già dichiarata non fondata con sentenza 19 novembre 1987, n. 400 con la quale detto articolo, sotto altro aspetto, è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo nella parte in cui non prevedeva che dall'imponibile da assoggettare ad imposta andasse detratta anche una somma pari alla percentuale dell'indennità di buonuscita corrispondente al rapporto esistente alla data del collocamento a riposo tra il contributo del 2,50% posto a carico del pubblico dipendente e l'aliquota complessiva del contributo previdenziale obbligatorio versato al Fondo di previdenza dell'E.N.P.A.S.;
punto 3
Visti gli artt. 23, secondo comma, della l. 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 12, lett. e) del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 ("Istituzione e disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche"), sollevata con ordinanza 2 giugno 1983 (R.O. n. 210 del 1988) della Commissione tributaria di I grado di Genova in riferimento all'art. 3 Cost.;
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 140, ultimo comma, del d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645 ("Approvazione del testo unico delle leggi sulle imposte dirette"), sollevata con l'ordinanza anzi detta, in riferimento all'art. 3 Cost.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 luglio 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: PESCATORE
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 26 luglio 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Fonte: Corte costituzionale, dati aperti, CC BY-SA 3.0. Le massime provengono dagli stessi dati aperti, con la stessa licenza. Fonti e licenze