Corte costituzionale
Corte cost., Ordinanza n. 297 del 1983
Massime (1)
Massima n. 15763
- Ordinamento giudiziario
- Gratuità e temporaneità dell'ufficio di conciliatore (con possibilità di riconferma)
- Assunta lesione del principio di indipendenza del giudice
- Questione già decisa
- Manifesta infondatezza. -
Epigrafe
ha pronunciato la seguente
nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 21 e 24, comma secondo, del r.d. 30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario), promossi con quattro ordinanze emesse il 17 marzo 1980 dal Giudice conciliatore di Genova, iscritte ai nn. 312, 313, 314 e 341 del registro ordinanze 1980 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 173 e 187 del 1980;
visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 22 giugno 1983 il Giudice relatore Francesco Saja.
punto 1
Ritenuto che con quattro ordinanze in data 17 marzo 1980 (in G.U. n. 173 del 25 giugno 1980 e n. 187 del 9 luglio 1980, reg. ord. nn. 312, 313, 314 e 341 del 1980), emesse nel corso di procedimenti civili aventi ad oggetto rapporti di locazione, il Giudice conciliatore di Genova ha sollevato questioni di legittimità costituzionale degli artt. 21 e 24 r.d. 30 gennaio 1941 n. 12 (ordinamento giudiziario), i quali stabiliscono, rispettivamente, la gratuità dell'ufficio di conciliatore e la temporaneità dell'ufficio con possibilità di riconferma; dette norme violerebbero il fondamentale principio dell'indipendenza del giudice e risulterebbero perciò in contrasto con le disposizioni costituzionali che tutelano tale principio (disposizioni che le ordinanze di rimessione hanno ritenuto di poter individuare negli artt. 3, 35, 101, 107 e 108 della Costituzione).
Che le parti private non si sono costituite;
che la Presidenza del Consiglio dei ministri, intervenuta, ha chiesto dichiararsi la manifesta infondatezza delle questioni.
punto 2
Considerato che le ordinanze di rimessione, per l'identità del loro contenuto, vanno riunite e decise con unico provvedimento;
che le questioni stesse sono palesemente infondate non venendo chiaramente in discussione il principio dell'indipendenza del giudice;
che infatti questa Corte ha già ritenuto la legittimità costituzionale del cit. art. 21 ord. giudiziario relativo alla gratuità dell'ufficio del conciliatore con la sent. n. 70 del 1971, che non è stata tenuta presente dalle ordinanze di rimessione e dalla quale non sussiste ragione alcuna per discostarsi;
che il dedotto principio non può evidentemente neppure ritenersi leso dal carattere temporaneo dell'ufficio e dalla possibilità di riconferma, dato che questa rientra nei compiti del Consiglio superiore della Magistratura, previsto dalla Costituzione proprio per garantire l'indipendenza del giudice.
punto 3
Visti gli artt. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 21 e 24 r.d. 30 gennaio 1941, n. 12, sollevate dal Conciliatore di Genova in riferimento agli artt. 3,35,101,107,108 della Costituzione con le ordinanze in epigrafe. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 settembre 1983. F.to: LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI - FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO. GIOVANNI VITALE - Cancelliere
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