Sez. U, Sentenza n. 2697 del 21/08/1972 (Rv. 360335 - 01)
COSA GIUDICATA CIVILE - GIUDICATO SULLA GIURISDIZIONE - AFFERMAZIONE DELLA GIURISDIZIONE DAL GIUDICE ADITO E PRONUNCIA SUL MERITO - IMPUGNAZIONE LIMITATA AL MERITO - RIESAME ANCHE D'UFFICIO DELLA QUESTIONE DI GIURISDIZIONE - AMMISSIBILITA.*
COSA GIUDICATA CIVILE - GIUDICATO SULLA GIURISDIZIONE - AFFERMAZIONE DELLA GIURISDIZIONE DAL GIUDICE ADITO E PRONUNCIA SUL MERITO - IMPUGNAZIONE LIMITATA AL MERITO - RIESAME ANCHE D'UFFICIO DELLA QUESTIONE DI GIURISDIZIONE - AMMISSIBILITA.*
Nel caso, in cui la sentenza, dopo aver affermato la giurisdizione del giudice ordinario, abbia conosciuto del merito della causa ed essa sia stata impugnata sia pure soltanto per motivi attinenti a quest'ultimo profilo, la questione della giurisdizione non resta preclusa per effetto del giudicato ed e consentito il riesame di essa anche d'ufficio. In questa ipotesi, infatti, e inoperante il principio dell'acquiescenza alle parti non impugnate della sentenza, trattandosi di questione di giurisdizione, che, al pari di quella attinente alla Competenza per materia o per territorio improrogabile, deve essere rilevata anche d'ufficio in qualsiasi stato e grado del giudizio.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 329, Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 37 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)