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Sez. U, Sentenza n. 1705 del 22/06/1963 (Rv. 262596 - 01)

AGRICOLTURA - RIFORMA FONDIARIA - DECRETI DI ESPROPRIO- DICHIARAZIONE DI COSTITUZIONALITA DEI DECRETI PRESIDENZIALI DI SCORPORO - PRECEDENTI PROVVEDIMENTI - ATTO DI ASSEGNAZIONE AI CONTADINI - MANCANZA DI AZIONE PER LA RESTITUZIONE DEL BENE - DIRITTO DELL'ESPROPRIATO AL DANNO - DANNO CONSISTENTE NEL VALORE ATTUALE DI TERRENI NON RESTITUITI - DANNO DERIVATO ALLA CONSISTENZA DEI BENI CONTIGUI NON ESPROPRIATI - DANNO PER PERDITA DI REDDITO LIMITATO DAL GIORNO DELLA DOMANDA GIUDIZIALE.*
Stato
decisa il 1963-06-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/262596-01

AGRICOLTURA - RIFORMA FONDIARIA - DECRETI DI ESPROPRIO- DICHIARAZIONE DI COSTITUZIONALITA DEI DECRETI PRESIDENZIALI DI SCORPORO - PRECEDENTI PROVVEDIMENTI - ATTO DI ASSEGNAZIONE AI CONTADINI - MANCANZA DI AZIONE PER LA RESTITUZIONE DEL BENE - DIRITTO DELL'ESPROPRIATO AL DANNO - DANNO CONSISTENTE NEL VALORE ATTUALE DI TERRENI NON RESTITUITI - DANNO DERIVATO ALLA CONSISTENZA DEI BENI CONTIGUI NON ESPROPRIATI - DANNO PER PERDITA DI REDDITO LIMITATO DAL GIORNO DELLA DOMANDA GIUDIZIALE.*

In conseguenza della dichiarazione di illegittimita costituzionale del decreto presidenziale di espropriazione, l'espropriato, se non ha Azione per ottenere la restituzione del bene a causa del limite posto al potere del giudice ordinario di annullare l'atto amministrativo illegittimo e quindi di eliminare il titolo che assegno i terreni ai contadini, ha pero diritto, ai sensi del primo comma dell'art 4 della legge sul contenzioso amministrativo 20 marzo 1865 n 2248 all. E, ad ottenere il danno che sia effetto dell'atto in relazione all'oggetto dedotto in giudizio. L'ente di riforma fondiaria deve risarcire il danno consistente nel valore attuale dei terreni non restituiti, nonche il danno che, per la mancata restituzione, sia derivato alla consistenza dei beni contigui non espropriati. Il danno per perdita di reddito deve essere limitato dal giorno della domanda giudiziale, perche essendo esclusa la responsabilita per dolo o per colpa ed essendo applicabile l'art 1148 cod civ, l'ente di riforma deve ritenersi responsabile dei frutti percetti dopo la domanda giudiziale e di quelli che avrebbe potuto percepire dopo tale data usando la diligenza del buon padre di famiglia (gli Atti di assegnazione dei terreni ai contadini erano stati emessi prima della dichiarazione di illegittimita costituzionale del decreto presidenziale di espropriazione.*

Riferimenti normativi: Legge 12/05/1950 num. 230 art. 5 CORTE COST., Legge 21/10/1950 num. 841 art. 6, Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 4 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1148

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)