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Corte di giustizia dell'Unione europea

Trib. UE, Sentenza (Seconda Sezione) del 10 settembre 2025, causa T-288/24

Decisione
decisa il 2025-09-10
ECLI
ECLI:EU:T:2025:847

Epigrafe

Sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) 10 settembre 2025 Marchio dell’Unione europea – Domanda di marchio dell’Unione europea consistente in un suono di una melodia – Impedimento alla registrazione assoluto – Carattere distintivo – Articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 Nella causa T-288/24, Berliner Verkehrsbetriebe (BVG), con sede in Berlino (Germania), rappresentata da S. Jaworski, avvocato, ricorrente, contro Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO), rappresentato da D. Stoyanova-Valchanova, in qualità di agente, convenuto, IL TRIBUNALE (Seconda Sezione), composto da A. Marcoulli, presidente, V. Tomljenović e L. Spangsberg Grønfeldt (relatrice), giudici, cancelliere: R. Ūkelytė, amministratrice vista la fase scritta del procedimento, in particolare i quesiti scritti rivolti dal Tribunale alle parti e le loro risposte a tali quesiti, depositate presso la cancelleria del Tribunale il 30 gennaio 2025, in seguito all’udienza del 28 marzo 2025, ha pronunciato la seguente

Sentenza

punto 1
Con il suo ricorso fondato sull’articolo 263 TFUE, la Berliner Verkehrsbetriebe (BVG), ricorrente, chiede l’annullamento della decisione della quinta commissione di ricorso dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 2 aprile 2024 (procedimento R 2220/2023-5) (in prosieguo: la «decisione impugnata»).

Fatti

punto 2
Il 15 marzo 2023 la ricorrente ha presentato all’EUIPO una domanda di registrazione di marchio dell’Unione europea per il segno sonoro consistente in un suono di una melodia che può essere ascoltato mediante il seguente collegamento ipertestuale: <file audio del marchio richiesto>
punto 3
Il marchio richiesto designava i servizi rientranti nella classe 39 ai sensi dell’Accordo di Nizza relativo alla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, del 15 giugno 1957, come riveduto e modificato, e corrispondenti alla seguente descrizione: «Trasporti; trasporto di passeggeri; imballaggio e servizi di impacchettatura; magazzinaggio; organizzazione dei trasporti nell’ambito di circuiti turistici».
punto 4
Con decisione del 3 ottobre 2023, l’esaminatrice ha respinto la domanda di registrazione di detto marchio sulla base dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, sul marchio dell’Unione europea (GU 2017, L 154, pag. 1).
punto 5
Il 6 novembre 2023 la ricorrente ha proposto ricorso dinanzi all’EUIPO avverso la decisione dell’esaminatrice.
punto 6
Con la decisione impugnata, la commissione di ricorso ha respinto integralmente il ricorso sulla base dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001. In sostanza, la commissione di ricorso ha ritenuto che il marchio richiesto fosse talmente breve e banale da non avere alcuna pregnanza né capacità di essere riconosciuto dai consumatori come un’indicazione dell’origine commerciale dei servizi che esso designava.

Conclusioni delle parti

punto 7
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia: annullare la decisione impugnata; condannare l’EUIPO alle spese.
punto 8
L’EUIPO chiede che il Tribunale voglia: respingere il ricorso; condannare la ricorrente alle spese da essa sostenute in caso di svolgimento di un’udienza.

In diritto

punto 9
La ricorrente deduce un motivo unico, vertente sulla violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001. In sostanza, essa fa valere che la commissione di ricorso non ha correttamente valutato le caratteristiche del marchio richiesto, sebbene tipiche e conformi alle indicazioni fornite dalla prassi decisionale e dalle direttive relative all’esame dinanzi all’EUIPO in materia di marchi sonori.
punto 10
L’EUIPO contesta l’argomento della ricorrente sostenendo che la commissione di ricorso ha correttamente constatato nella decisione impugnata che il marchio richiesto era privo di carattere distintivo ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001.
punto 11
Ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001, sono esclusi dalla registrazione i marchi privi di carattere distintivo.
punto 12
Il carattere distintivo di un marchio ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001 significa che tale marchio consente di identificare il prodotto o il servizio per i quali è chiesta la registrazione come provenienti da un’impresa determinata e, dunque, di distinguere tale prodotto o servizio da quelli di altre imprese [sentenze del 13 settembre 2016, Globo Comunicação e Participações/EUIPO (Marchio sonoro), T-408/15, EU:T:2016:468, punto 37, e del 7 luglio 2021, Ardagh Metal Beverage Holdings/EUIPO (Combinazione di suoni all’apertura di una lattina di bevanda gassata), T-668/19, EU:T:2021:420, punto 17].
punto 13
I marchi privi di carattere distintivo di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001 sono quelli ritenuti inidonei a svolgere la funzione essenziale del marchio, ossia quella consistente nell’identificare l’origine commerciale del prodotto o del servizio di cui trattasi al fine di consentire al consumatore che acquista il prodotto o il servizio designato dal marchio di fare, al momento di un successivo acquisto, la stessa scelta se l’esperienza si rivela positiva o un’altra scelta, qualora essa si riveli negativa (sentenze del 13 settembre 2016, Marchio sonoro, T-408/15, EU:T:2016:468, punto 38, e del 7 luglio 2021, Combinazione di suoni all’apertura di una lattina di bevanda gassata, T-668/19, EU:T:2021:420, punto 18).
punto 14
Il carattere distintivo di un marchio deve essere valutato in funzione, da un lato, dei prodotti o dei servizi per i quali è chiesta la registrazione e, dall’altro, della percezione che ne ha il pubblico di riferimento (sentenze del 13 settembre 2016, Marchio sonoro, T-408/15, EU:T:2016:468, punto 39, e del 7 luglio 2021, Combinazione di suoni all’apertura di una lattina di bevanda gassata, T-668/19, EU:T:2021:420, punto 19).
punto 15
Tuttavia, è sufficiente un carattere distintivo minimo affinché non trovi applicazione l’impedimento assoluto alla registrazione di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001 (sentenza del 13 settembre 2016, Marchio sonoro, T-408/15, EU:T:2016:468, punto 40).
punto 16
Peraltro, occorre ricordare che i criteri di valutazione del carattere distintivo sono gli stessi per tutte le categorie di marchi, posto che l’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento 2017/1001 non distingue tra tali diverse categorie. I criteri di valutazione del carattere distintivo dei marchi sonori non sono quindi diversi da quelli applicabili alle altre categorie di marchi (v. sentenza del 7 luglio 2021, Combinazione di suoni all’apertura di una lattina di bevanda gassata, T-668/19, EU:T:2021:420, punto 23 e giurisprudenza citata).
punto 17
Dalla giurisprudenza si evince altresì che è necessario che il segno sonoro di cui si chiede la registrazione possegga una certa pregnanza che consenta al consumatore interessato di percepirlo e di considerarlo come marchio e non già come elemento di natura funzionale o come indicatore senza caratteristica intrinseca propria. Detto consumatore deve quindi considerare il segno sonoro come dotato di una facoltà di identificazione, nel senso che sarà riconoscibile come marchio (v. sentenza del 7 luglio 2021, Combinazione di suoni all’apertura di una lattina di bevanda gassata, T-668/19, EU:T:2021:420, punto 24 e giurisprudenza citata).
punto 18
Sebbene il pubblico sia abituato a percepire marchi denominativi o figurativi come segni che identificano l’origine commerciale dei prodotti o dei servizi, ciò non si verifica necessariamente qualora il segno sia costituito soltanto da un elemento sonoro. Tuttavia, si deve considerare che, per quanto riguarda taluni prodotti e servizi, non è inusuale che il consumatore li identifichi con un elemento sonoro. In proposito, si deve altresì considerare che gli usi in un settore economico non sono rigidi, ma possono cambiare con il tempo, in talune circostanze, anche in modo molto dinamico (v., in tal senso, sentenze del 13 settembre 2016, Marchio sonoro, T-408/15, EU:T:2016:468, punti da 42 a 44, e del 7 luglio 2021, Combinazione di suoni all’apertura di una lattina di bevanda gassata, T-668/19, EU:T:2021:420, punti 25 e 26).
punto 19
È alla luce di tali considerazioni che occorre esaminare l’argomento della ricorrente.
punto 20
Nel caso di specie, la ricorrente non contesta la valutazione della commissione di ricorso secondo cui i servizi oggetto del marchio richiesto si rivolgono al grande pubblico dell’Unione europea. Non occorre mettere in discussione tale valutazione.
punto 21
Per quanto riguarda la valutazione del carattere distintivo del marchio richiesto, la commissione di ricorso ha rilevato che il marchio richiesto «[era] un segno sonoro di due secondi, consistente in una semplice successione di quattro suoni percettibili diversi». Pertanto, la commissione di ricorso ha considerato che il marchio richiesto «[era] così breve e banale che [esso] non [aveva] alcuna pregnanza, né una certa capacità di essere riconosciuto, che consentirebbe ai consumatori interessati di considerarlo come un’indicazione dell’origine e non semplicemente come un elemento funzionale o un’indicazione non portatrice di un messaggio». In proposito, la commissione di ricorso ha indicato che, sebbene il marchio richiesto «[fosse] diverso dagli altri jingle utilizzati nel settore dei trasporti», tale differenza «non [era] sufficiente, [di per sé sola], a conferirgli carattere distintivo», in quanto «[i]l carattere distintivo di un marchio sonoro d[oveva] essere determinato unicamente dalla capacità del marchio di identificare il prodotto o il servizio per il quale [era] richiesta la registrazione come proveniente da un’impresa determinata e quindi di distinguere tale prodotto o servizio da quelli di altre imprese».
punto 22
Pertanto, per concludere per l’assenza di carattere distintivo, la commissione di ricorso ha essenzialmente considerato che il marchio richiesto «[era] estremamente breve [(...) due secondi] e semplice [(...) quattro suoni percettibili]» e che, di conseguenza, detto marchio «non [era] in grado di trasmettere in quanto tale un messaggio di cui i consumatori [avrebbero potuto] ricordarsi» dal momento che esso «[sarebbe stato] semplicemente percepito come un elemento sonoro funzionale destinato ad attirare l’attenzione dell’ascoltatore sull’annuncio che segue o su altri aspetti dei servizi interessati».
punto 23
Occorre rilevare, al riguardo, che è già stato considerato che un segno sonoro caratterizzato da un’eccessiva semplicità e che si limitava alla mera ripetizione di due note identiche – nella fattispecie un suono che sarebbe assimilabile a una suoneria telefonica – non era idoneo, in quanto tale, a trasmettere un messaggio di cui i consumatori potrebbero ricordarsi, di modo che questi ultimi non lo consideravano un marchio, a meno che non avesse acquisito carattere distintivo in seguito all’uso (v., in tal senso, sentenza del 13 settembre 2016, Marchio sonoro, T-408/15, EU:T:2016:468, punto 51 e giurisprudenza citata).
punto 24
Tuttavia, come giustamente sostenuto dalla ricorrente, vari elementi consentono di ritenere che le caratteristiche del marchio richiesto in termini di durata e di pregnanza consentano di dimostrare l’esistenza piuttosto che l’assenza di un carattere distintivo ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001 e della giurisprudenza citata ai precedenti punti da 12 a 18.
punto 25
Infatti, in primo luogo, per quanto riguarda gli usi del settore economico di cui trattasi nel caso di specie, è notorio che gli operatori presenti nel settore dei trasporti ricorrono sempre più a «jingle», vale a dire a brevi motivi sonori, al fine di modellare un’identità sonora riconoscibile dal pubblico, equivalente audio dell’identità visiva di un marchio, per i prodotti e i servizi ad esso associati. Siffatti marchi sonori consentono altresì di introdurre o accompagnare messaggi destinati al pubblico di riferimento, sia nelle sale degli aeroporti sia nelle banchine delle stazioni ferroviarie e stradali, a fini pubblicitari o in relazione a servizi correlati. Tali jingle, di cui la ricorrente ha fornito vari esempi (v. punto 5, settimo trattino, della decisione impugnata), consentono di attirare l’attenzione dei revisori in un ambiente che può talvolta essere rumoroso.
punto 26
In secondo luogo, occorre rilevare che il marchio richiesto consiste in un suono di una melodia in cui si succedono quattro suoni percettibili diversi (v. punto 2 supra).
punto 27
Il suono della melodia che compone il marchio richiesto non presenta un nesso diretto con i servizi designati da tale marchio e non risulta essere dettato da considerazioni tecniche o funzionali. Infatti, tale suono non consiste in un rumore che si produce abitualmente durante l’utilizzo di servizi di trasporto, come, ad esempio, un rumore di passaggio di metropolitana o di treno, o un rumore di decollo di aereo. Del pari, non è dimostrato che il suono della melodia che compone il marchio richiesto sia già noto al pubblico, il che consente di presumere che si tratti di un’opera originale.
punto 28
In tale contesto, si può ritenere che il suono della melodia che compone il marchio richiesto abbia piuttosto lo scopo di fungere da jingle, vale a dire, come sottolinea giustamente la ricorrente, da sequenza sonora breve, incisiva e idonea come tale ad essere memorizzata. Del pari, si deve considerare che, nonostante la sua brevità, che è una caratteristica propria dei jingle e mira appunto a facilitarne la memorizzazione, il suono della melodia che compone il marchio richiesto intende attirare l’attenzione del pubblico sull’origine commerciale dei servizi oggetto di tale marchio, conformemente agli usi del settore dei trasporti.
punto 29
Una siffatta valutazione è d’altronde confermata, come osserva la ricorrente, dalla prassi decisionale e dalle direttive relative all’esame dinanzi all’EUIPO in materia di marchi sonori.
punto 30
Pertanto, il suono della melodia che compone il marchio richiesto ha una durata simile a quello che compone il marchio dell’Unione europea sonoro dell’impresa ferroviaria tedesca Deutsche Bahn AG, registrato con il numero 18800487 e che può essere ascoltato attraverso il seguente collegamento ipertestuale (<EUIPO - eSearch>), e tale melodia, come quella che compone il marchio dell’Unione europea sonoro della Deutsche Bahn, non ha nulla a che vedere con i servizi di trasporto considerati. Le stesse osservazioni possono essere fatte al momento del confronto del marchio richiesto con quello dell’impresa che gestisce l’aeroporto di Monaco di Baviera, Flughafen München GmbH, registrato con il numero 17396102 e che può essere ascoltato attraverso il seguente collegamento ipertestuale (<EUIPO - eSearch>).
punto 31
Parimenti, due «[e]sempi di marchi accettati», esposti nella parte B, sezione 4, capo 3, punto 15, delle direttive relative all’esame dinanzi all’EUIPO, che, pur non avendo valore vincolante, possono tuttavia costituire una fonte di riferimento quanto alla prassi dell’EUIPO in materia di marchi [v. sentenza dell’8 giugno 2022, Muschaweck/EUIPO – Conze (UM), T-293/21, EU:T:2022:345, punto 38 e giurisprudenza citata] sono pertinenti per valutare le caratteristiche del marchio richiesto. Infatti, tali esempi indicano che sono stati accettati due marchi sonori composti, rispettivamente, da una «[s]equenza di quattro tonalità diverse che cadono inizialmente sulla quarta tonalità prima di risalire e terminare sulla mediana» e da «due prime note più brevi “la”[,] meno potenti della nota successiva più lunga e più alta “do” (...)». Siffatte sequenze sonore possono essere avvicinate a quella che compone il marchio richiesto, che, secondo la commissione di ricorso, contiene quattro suoni percettibili.
punto 32
Pertanto, tenuto conto delle caratteristiche del marchio richiesto in termini di durata, di melodia utilizzata e di suoni percettibili nonché delle diverse indicazioni fornite in passato dall’EUIPO quanto al ruolo svolto da tali caratteristiche nella valutazione del carattere distintivo di un marchio sonoro di cui si chiede la registrazione, la commissione di ricorso è incorsa in un errore di valutazione nel concludere per l’assenza di carattere distintivo del marchio richiesto in quanto esso era «estremamente breve [(...) due secondi] e semplice [(...) quattro suoni percettibili]».
punto 33
Una siffatta valutazione risulta erronea alla luce sia degli usi del settore interessato, per il quale è importante poter utilizzare il suono per consentire al pubblico destinatario di identificare i prodotti e i servizi di un’impresa e per definire in tal modo un’identità sonora riconoscibile, sia degli elementi che caratterizzano il marchio richiesto, il quale intende appunto agire presso detto pubblico come jingle breve e incisivo, idoneo ad essere memorizzato e ad indicare così l’origine commerciale dei servizi di cui trattasi, che saranno esclusivamente associati alla ricorrente. Sotto questo profilo, né la durata del marchio richiesto né la sua asserita «semplicità» o «banalità», la quale di per sé non impedisce che la melodia corrispondente possa essere riconosciuta, sono ostacoli sufficienti, in quanto tali, a giustificare l’assenza di qualsiasi carattere distintivo.
punto 34
In terzo luogo, la commissione di ricorso incorre in un altro errore quando, per suffragare la sua valutazione secondo cui il marchio richiesto non aveva carattere distintivo, ha ritenuto che quest’ultimo avesse «semplicemente un ruolo funzionale».
punto 35
Infatti, per quanto riguarda i servizi di trasporto o i servizi di trasporto passeggeri, la commissione di ricorso ha rilevato che «[era] usuale diffondere una breve sequenza di suoni prima degli annunci tramite altoparlante [di] informazioni sui mezzi di trasporto, al fine di attirare l’attenzione dei viaggiatori sull’annuncio che seg[uiva] il jingle» e che, poiché tali annunci erano generalmente diffusi in ambienti contenenti rumori diversi, «non [era] facile per l’ascoltatore distinguere l’annuncio dagli altri rumori di fondo» e associarlo con un’impresa specifica prima di esservi abituato.
punto 36
Nel caso di specie, tuttavia, risulta, come osserva la ricorrente, che, anche supponendo che si debba considerare uno degli usi potenziali del marchio richiesto come fa la commissione di ricorso, vale a dire evocare il suo utilizzo in una stazione per annunciare il servizio di trasporto associato, tale uso, anche se ha un ruolo funzionale, non impedirebbe affatto al marchio richiesto di esercitare la sua funzione di indicazione dell’origine commerciale di detto servizio. Questo sarebbe persino il ruolo del marchio richiesto in tale contesto, dal momento che il suono della melodia che caratterizza tale marchio ha proprio lo scopo di consentire al pubblico interessato di distinguere tale servizio e l’impresa interessata dagli altri servizi che possono essergli proposti da altri operatori che intervengono nel settore dei trasporti.
punto 37
In quarto luogo, per quanto riguarda gli altri servizi oggetto del marchio richiesto, che non riguardavano direttamente il trasporto, ma aspetti ad esso associabili, la commissione di ricorso ha ritenuto che neppure tale marchio fosse in grado di svolgere la sua funzione essenziale di indicazione della loro origine commerciale, in quanto «il pubblico di riferimento esposto a tale successione di suoni molto breve e semplice nell’ambito di tali servizi suppo[rrebbe] tutt’al più che il suono [fosse] connesso a taluni aspetti del servizio (ad esempio, l’inizio di un annuncio) o [che fosse] utilizzato per pubblicizzare tali servizi». Orbene, le considerazioni esposte ai precedenti punti da 27 a 36 sono valide, mutatis mutandis, per quanto riguarda la valutazione effettuata dalla commissione di ricorso riguardo a tali altri servizi. In particolare, come sostiene giustamente la ricorrente, è difficile comprendere, da un lato, quali aspetti dei servizi oggetto del marchio richiesto possano essere collegati al suono della melodia che compone quest’ultimo e, dall’altro, in che modo il fatto che il segno sonoro richiesto possa essere utilizzato nell’ambito di una pubblicità per tali servizi deporrebbe a sfavore della sua registrazione come marchio.
punto 38
Di conseguenza, da quanto precede risulta che la commissione di ricorso non ha correttamente valutato il carattere distintivo del marchio richiesto alla luce dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001.
punto 39
Pertanto, si deve accogliere il motivo unico e annullare la decisione impugnata, senza che sia necessario statuire sulla ricevibilità dei documenti prodotti dalla ricorrente per la prima volta dinanzi al Tribunale al fine di dimostrare gli usi pubblicitari di diversi marchi dell’Unione europea sonori relativi al settore dei trasporti precedentemente registrati.

Sulle spese

punto 40
Ai sensi dell’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda.
punto 41
Poiché l’EUIPO è rimasto soccombente, occorre condannarlo alle spese, conformemente alla domanda della ricorrente.

Dispositivo

Per questi motivi, IL TRIBUNALE (Seconda Sezione) dichiara e statuisce: 1) La decisione della quinta commissione di ricorso dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 2 aprile 2024 (procedimento R 2220/2023-5) è annullata. 2) L’EUIPO è condannato alle spese.

Firme

Marcoulli Tomljenović Spangsberg Grønfeldt Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 10 settembre 2025. Firme

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