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Sez. 5, Sentenza n. 52622 del 05/10/2016 Ud. (dep. 13/12/2016) Rv. 268745 - 01

REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - IN GENERE | Atti di distrazione compiuti successivamente alla sentenza di omologa del concordato fallimentare - Integrazione del delitto di bancarotta fraudolenta - Sussistenza - Ragioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2016-10-05
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/268745-01

REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - IN GENERE

Il delitto di bancarotta fraudolenta si configura anche nel caso in cui gli atti di distrazione siano successivi alla sentenza di omologa, ancorché provvisoriamente esecutiva, del concordato fallimentare - che non incide, di per sé sul procedimento pendente nei confronti del fallimento né determina la decadenza degli organi fallimentari, i quali rimangono in carica in relazione al perdurante interesse dei creditori alla conservazione del patrimonio del fallito - in quanto, fino alla chiusura del fallimento, gli atti di disposizione patrimoniale sono preordinati alla conservazione del patrimonio fallimentare, a garanzia di tutti i creditori; né il sopravvenuto passaggio in giudicato della sentenza di omologazione del concordato fallimentare, che chiude il fallimento, esclude la configurazione dei fatti verificatisi in costanza di fallimento come reato. (Fattispecie relativa ad atti di distrazione patrimoniale interamente consumati sotto il vigore della disciplina contenuta all'art. 131 l. fall., nella formulazione antecedente la riforma introdotta dal D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, che prevedeva la chiusura della procedura fallimentare solo al momento del passaggio in giudicato della sentenza di omologa del concordato).

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 131 CORTE COST., Legge Falliment. art. 216 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)