Sez. 3, Sentenza n. 3475 del 14/04/1994 (Rv. 486159 - 01)
Procedimento civile - Domanda giudiziale - Riconvenzionale | Irrituale proposizione - Mero silenzio della controparte - Accettazione del contraddittorio - Configurabilità - Esclusione - Conseguenze - Fattispecie.
Procedimento civile - Domanda giudiziale - Riconvenzionale
Il mero silenzio serbato dalla parte in ordine alla domanda riconvenzionale irritualmente proposta non implica accettazione del contraddittorio, con la conseguenza che esso non preclude la successiva deduzione dell'inammissibilità della domanda stessa (nella specie la Corte Suprema ha confermato la decisione del merito che aveva ritenuto che nell'intervallo intercorso tra la domanda riconvenzionale - da ritenersi intempestiva perché non formulata con la comparsa di risposta - e la eccezione di tardività della stessa, non era stata svolta alcuna attività che potesse far ritenere implicitamente accettato il contraddittorio sulla detta domanda).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 36 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)