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Sez. 3, Sentenza n. 14665 del 14/07/2015 (Rv. 636093 - 01)

TRASPORTI - CONTRATTO DI TRASPORTO (DIRITTO CIVILE) - INTERNAZIONALE | Trasporto internazionale di merci su strada - Affidamento ad un sub vettore - Subtrasporto - Contratto a favore di terzo - Configurabilità - Qualità di terzo - Spettanza al destinatario - Legittimazione ad agire del destinatario nei confronti del subvettore - Condizioni.
Stato
decisa il 2015-07-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/636093-01

TRASPORTI - CONTRATTO DI TRASPORTO (DIRITTO CIVILE) - INTERNAZIONALE

In tema di trasporto internazionale di merci su strada, regolato dalla Convenzione di Ginevra del 19 maggio 1956 (resa esecutiva in Italia con legge 6 dicembre 1960, n. 1621), qualora il vettore abbia affidato di sua iniziativa l'esecuzione totale o parziale del trasporto ad altro vettore, che viene così ad assumere la qualifica di subvettore, anche il rapporto di subtrasporto è configurabile quale contratto a favore di terzi, sicché il destinatario, quale beneficiario del contratto, è legittimato ad esercitare nei confronti del subvettore i diritti derivanti dalla sua sostituzione al mittente, compreso quello di esigere il risarcimento del danno per la perdita o l'avaria delle cose.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1411, Cod. Civ. art. 1689, Tratt. Internaz. 19/05/1956, Legge 06/12/1960 num. 1621

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)