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Sez. 6, Sentenza n. 8060 del 25/05/1995 Ud. (dep. 19/07/1995) Rv. 202151 - 01

Reati contro la famiglia - Delitti contro lo stato di famiglia - Alterazione di stato - In genere | Necessità di sospensione del procedimento penale per pregiudizialità della soluzione della questione di stato da parte del giudice civile - Esclusione.
Stato
decisa il 1995-05-25
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/202151-01

Reati contro la famiglia - Delitti contro lo stato di famiglia - Alterazione di stato - In genere

Poiché possa disporsi la sospensione del procedimento penale in relazione a controversia civile sulla questione di stato, è necessario che l'illiceità penale dell'azione od omissione contestata all'imputato dipenda dal precedente stato di una persona e che, essendo tale stato controverso, la decisione della questione relativa sia destinata a costituire l'antecedente logico-giuridico della pronuncia sull'esistenza del reato. Non può disporsi la sospensione quando il fatto ascritto all'imputato coincida e si identifichi con quello da cui ha tratto origine lo stato che si assume falsamente attribuito a una persona. Ne consegue che, di fronte alla contestazione del delitto di cui all'art. 567 cod. pen., controvertendosi sullo stato che secondo l'accusa ha tratto origine proprio dalla falsità ascritta al prevenuto, non ricorrono i presupposti per l'operatività della sospensione del procedimento penale.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 567 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 19 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 3 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)