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Sez. U, Ordinanza n. 8095 del 02/04/2007 (Rv. 596807 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - IN GENERE | Questione di giurisdizione - Poteri delle Sezioni Unite - Estensione anche al giudizio di fatto - Fattispecie.
Stato
decisa il 2007-04-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/596807-01

GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - IN GENERE

In ordine alle questioni di giurisdizione, le Sezioni Unite della Corte di cassazione sono anche giudice del fatto e pertanto hanno il potere di procedere direttamente all'apprezzamento delle risultanze istruttorie, traendone conseguenze in piena autonomia e indipendenza sia dalle deduzioni delle parti che dalle valutazioni del giudice del merito. (Sulla base di tale principio, la S.C. ha affermato che le questioni relative al domicilio o alla sede di una società parte del giudizio possono formare oggetto di regolamento, in quanto finalizzate alla decisione della questione di giurisdizione).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 37 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)