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Modificazioni alla disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche

Testo in vigore al

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato:
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 4

1. Dopo l'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e' inserito il seguente:
"Art. 4 - Coniugi e figli minori. - Ai fini della determinazione del reddito complessivo o della tassazione separata prevista dagli articoli 12 e seguenti:
a) i redditi dei beni che formano oggetto della comunione legale di cui agli articoli 177 e seguenti del codice civile sono imputati per meta' del loro ammontare netto a ciascuno dei coniugi;
b) i redditi dei beni che formano oggetto del fondo patrimoniale di cui agli articoli 167 e seguenti del codice civile sono imputati per meta' del loro ammontare netto a ciascuno dei coniugi. Nelle ipotesi previste dall'articolo 171 del detto codice i redditi dei beni che rimangano destinati al fondo sono imputati per l'intero ammontare al coniuge superstite o al coniuge cui sia stata esclusivamente attribuita l'amministrazione del fondo;
c) i redditi dei beni dei figli minori soggetti all'usufrutto legale dei genitori sono imputati per meta' del loro ammontare netto a ciascun genitore. Se vi e' un solo genitore o se l'usufrutto legale spetta a un solo genitore i redditi gli sono imputati per l'intero ammontare".

Art. 5

1. L'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e' sostituito dal seguente:
"Art. 10 - Oneri deducibili. - Dal reddito complessivo si deducono, se non sono deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formarlo e purche' risultino da idonea documentazione, i seguenti oneri sostenuti dal contribuente:
a) l'imposta locale sui redditi che concorrono a formare il reddito complessivo, iscritta nei ruoli la cui riscossione ha inizio nel periodo d'imposta. Nell'ipotesi prevista dall'articolo 5, primo comma, l'imposta si deduce per ciascun socio o associato nella proporzione stabilita dallo stesso articolo;
b) i canoni, livelli, censi ed altri oneri gravanti sui redditi degli immobili che concorrono a formare il reddito complessivo, compresi i contributi ai consorzi obbligatori;
c) gli interessi passivi pagati a soggetti residenti nel territorio dello Stato o a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti in dipendenza di prestiti o mutui agrari di ogni specie, nonche' quelli pagati ai medesimi soggetti in dipendenza di mutui garantiti da ipoteca su immobili per i quali la deduzione e' ammessa per un importo non superiore a tre milioni di lire, salvo quanto stabilito dal quarto comma dell'articolo 58;
d) le spese mediche e chirurgiche, nonche' quelle di assistenza specifica necessarie nei casi di grave e permanente invalidita' o menomazione, per la parte del loro ammontare complessivo che eccede il dieci o il cinque per cento del reddito complessivo dichiarato secondo che questo sia o non sia superiore a quindici milioni di lire. La deduzione e' ammessa a condizione che il contribuente, nella dichiarazione annuale, indichi il domicilio o la residenza del percipiente nel territorio dello Stato e dichiari che le spese sono rimaste effettivamente a proprio carico;
e) le spese funebri sostenute in dipendenza della morte di persone indicate nell'articolo 433 del codice civile, nonche' degli affiliati, per un importo complessivamente non superiore a lire un milione;
f) le spese per frequenza di corsi di istruzione secondaria e universitaria, in misura non superiore a quella stabilita per le tasse e i contributi degli istituti statali;
g) gli assegni periodici corrisposti al coniuge, ad esclusione di quelli destinati al mantenimento dei figli in conseguenza di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio o di cessazione dei suoi effetti civili, nella misura in cui risultane da provvedimenti dell'autorita' giudiziaria;
h) gli assegni periodici corrisposti in forza di testamento o di donazione modale e, nella misura in cui risultano da provvedimenti dell'autorita' giudiziaria, gli assegni alimentari corrisposti a persone indicate nell'arti colo 433 del codice civile;
i) i contributi previdenziali e assistenziali versati in ottemperanza a disposizioni di legge;
l) i premi per assicurazioni sulla vita del contribuente, i premi per le assicurazioni contro gli infortuni ed i contributi previdenziali non obbligatori per legge per un importo complessivamente non superiore a due milioni di lire. La deduzione dei premi per l'assicurazione sulla vita e' ammessa a condizione che dai documenti allegati alla dichiarazione risulti che il contratto di assicurazione abbia durata non inferiore a cinque anni a decorrere dalla data della sua stipulazione e che per il periodo di durata minima esso non consenta la concessione dei prestiti. In caso di riscatto dell'assicurazione nel corso del quinquennio l'impresa assicurazione deve operare, sulla somma corrisposta al contribuente, una ritenuta d'acconto del dieci per cento commisurata all'ammontare complessivo dei premi riscossi e l'ammontare dei premi che sono stati dedotti dal reddito complessivo del contribuente e' soggetto a tassazione a norma dell'articolo 13.
Sono inoltre deducibili, nel limite del settantacinque per cento del loro ammontare, le spese relative ad immobili di interesse artistico, storico o archeologico sostenute ai sensi dell'articolo 16 della legge 1° giugno 1939, n. 1089.
Gli oneri indicati alle lettere d), f) ed l) sono deducibili, fermo restando il limite complessivo rispettivamente stabilito, anche se sono stati sostenuti nell'interesse dei soggetti indicati nell'articolo 15 che si trovino nelle condizioni ivi previste".
Il Governo della Repubblica e' delegato a regolare con nuove norme, entro dieci mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le condizioni e i limiti di deducibilita' delle spese mediche e chirurgiche da reddito complessivo delle persone fisiche, in base al criterio di coordinarne la disciplina con le disposizioni legislative in materia di assistenza sanitaria pubblica e mutualistica e di evitare distorsioni tra le forme diretta e indiretta dell'assistenza stessa.
Le norme di cui al comma precedente saranno emanate con decreto del Presidente della Repubblica avente valore di legge ordinaria, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con i Ministri per le finanze e per la sanita', sentito il parere della Commissione parlamentare prevista dall'articolo 17 della legge 9 ottobre 1971, n. 825, e avranno effetto dall'anno successivo a quello della loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Art. 6

1. L'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e' sostituito dal seguente:
"Art. 15 - Detrazioni soggettive dall'imposta. - Dall'imposta determinata a norma dei precedenti articoli si detraggono lire trentaseimila per quota esente.
Si detraggono inoltre, per carichi di famiglia:
1) lire settantaduemila per il coniuge non legalmente ed effettivamente separato che non possieda redditi propri, esclusi i redditi esenti e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta, per ammontare superiore a lire novecentosessantamila al lordo degli oneri deducibili;
2) le seguenti somme per i figli o affiliati minori di eta':
lire 7.000 per un figlio;
lire 15.000 per due figli;
lire 23.000 per tre figli;
lire 32.000 per quattro figli;
lire 50.000 per cinque figli;
lire 70.000 per sei figli;
lire 100.000 per sette figli;
lire 150.000 per otto figli;
lire 72.000 per ogni altro figlio.
La detrazione spetta anche per i figli permanentemente inabili al lavoro e per quelli di eta' non superiore a ventisei anni dediti agli studi o a tirocinio gratuito a condizione che non abbiano redditi propri per ammontare superiore a lire novecentosessantamila. Se uno dei coniugi non possiede redditi per ammontare superiore a lire novecentosessantamila la detrazione per figli spetta all'altro coniuge in misura doppia. La detrazione per gli adottati e gli affiliati di un solo coniuge spetta a quest'ultimo in misura doppia.
In caso di mancanza del coniuge la detrazione di cui al n. 1) si applica per il primo figlio e la quota detraibile in relazione al numero dei figli e' raddoppiata e l'ammontare di essi e' ridotta di lire quattordicimila;
3) lire dodicimila per ciascuna delle persone indicate nell'articolo 433 del codice civile, diverse da quelle previste nel precedente n. 2), che non possieda redditi propri superiori a lire novecentosessantamila e conviva con il contribuente o percepisca assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'autorita' giudiziaria.
Le detrazioni per carichi di famiglia spettano a condizione che le persone cui si riferiscono, eccettuati i figli o affiliati minori di eta' per i quali e' sufficiente la dichiarazione del contribuente, attestino di non possedere redditi per ammontare superiore ai limiti stabiliti ai sensi del comma precedente.
Le detrazioni per carichi di famiglia sono rapportate a mese e competono dal mese in cui si sono verificate a quello in cui sono cessate le condizioni richieste".
Sono abrogate le disposizioni dell'articolo 10, lettere b) e c), della legge 2 dicembre 1975, n. 576.

Art. 7

1. Nell'articolo 1, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, le lettere c) e d) sono sostituite dalle seguenti:
"c) le persone fisiche che possiedono soltanto redditi di lavoro dipendente per ammontare complessivamente non superiore ad annue lire un milione e trecentottantamila, a condizione che non possiedano altri redditi diversi da quelli esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta;
d) i lavoratori dipendenti e i pensionati che, non possedendo altri redditi diversi da quelli esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta, presentino o spediscano all'ufficio delle imposte del loro domicilio fiscale, entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione, il certificato di cui al primo comma dell'articolo 3, redatto in conformita' ad apposito modello approvato e pubblicato ai sensi dell'articolo 8. Il certificato deve contenere l'attestazione del lavoratore o pensionato di non possedere altri redditi e le attestazioni delle persone cui si riferiscono le detrazioni effettuate in sede di applicazione della ritenuta d'acconto di non possedere redditi per ammontare superiore ai limiti fissati nell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597".

Art. 8

1. L'ultimo comma dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e' sostituito dal seguente:
"Alla dichiarazione delle persone fisiche devono essere allegati, a pena di inammissibilita' delle relative deduzioni e detrazioni, i documenti probatori degli oneri deducibili di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, in originale o in copia fotostatica, e le attestazioni di cui al terzo comma dell'articolo 15. Se i documenti probatori sono allegati in copia fotostatica, l'ufficio delle imposte puo' richiedere l'esibizione dell'originale o di copia autentica".

Art. 11

1. Il primo e il secondo comma dell'articolo 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono sostituti dai seguenti:
"Le amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, che corrispondono i compensi e le altre somme di cui all'articolo 23 devono effettuare all'atto del pagamento una ritenuta diretta in acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta dai percipienti. La ritenuta e' operata:
1) sugli stipendi, pensioni, vitalizi e retribuzioni aventi carattere fisso e continuativo, con i criteri e le modalita' di cui al secondo comma, lettera a), dell'articolo 23;
2) sulle mensilita' aggiuntive e sui compensi della stessa natura, nonche' su ogni altro compenso o retribuzione diversi da quelli di cui al n. 1) e sulla parte imponibile delle indennita' di cui all'articolo 48, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, con l'aliquota applicabile allo scaglione di reddito piu' elevato della categoria o classe di stipendio del percipiente all'atto del pagamento o, in mancanza, con l'aliquota del 10 per cento;
3) sugli arretrati degli emolumenti di cui ai numeri 1) e 2) e sulla parte imponibile delle indennita' di fine rapporto di cui all'articolo 12, lettera e) e all'articolo 14 del decreto indicato al numero precedente, con i criteri indicati negli articoli 13 e 14 dello stesso decreto, intendendo per reddito complessivo netto l'ammontare globale dei redditi di lavoro dipendente percepiti dal prestatore di lavoro nel biennio precedente.
Gli uffici che dispongono il pagamento degli emolumenti di cui al n. 1) devono effettuare entro due mesi dalla fine dell'anno o dalla data di cessazione del rapporto di lavoro, se questa e' anteriore alla fine dell'anno, il conguaglio tra le ritenute operate su tutti gli emolumenti di cui ai numeri 1) e 2) corrisposti al dipendente e l'imposta dovuta sull'ammontare complessivo degli emolumenti stessi, tenendo conto delle sole detrazioni considerate nella lettera a) dell'articolo 23. A tal fine i soggetti e gli altri organi che corrispondono i compensi e le retribuzioni di cui al n. 2) devono comunicare ai predetti uffici, entro trenta giorni dall'emissione dei titoli di pagamento, l'ammontare delle somme corrisposte al lordo e al netto delle ritenute operate; entro lo stesso termine deve essere effettuata anche la comunicazione per gli arretrati di cui al n. 3).
Qualora, alla data di cessazione del rapporto di lavoro, l'ammontare degli emolumenti dovuti non consenta l'integrale applicazione della ritenuta di conguaglio, la differenza e' recuperata mediante ritenuta sulle competenze di altra natura che siano liquidate anche da altro soggetto in dipendenza del cessato rapporto di lavoro".

2. Nel quinto comma del predetto articolo 29 le parole "agli articoli 24 primo comma, 25, 26 quarto comma" sono sostituite dalle parole "agli articoli 24 primo comma, 25, 26 quinto comma".

Art. 12

1. Nell'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, al primo comma dopo la parola "ancorche'" sono aggiunte le parole: "non esercitate abitualmente ovvero siano".

2. Al medesimo articolo 25 e' aggiunto il seguente comma:
"Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai compensi di importo inferiore a L. 20.000 corrisposti dai soggetti indicati nella lettera c) dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598, per prestazioni di lavoro autonomo non esercitato abitualmente e sempreche' non costituiscano acconto di maggiori compensi".

Art. 13

1. I primi tre commi dell'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono sostituiti dai seguenti:
"I comuni partecipano all'accertamento dei redditi delle persone fisiche secondo le disposizioni del presente articolo e di quello successivo.
Gli uffici delle imposte devono trasmettere ai comuni di domicilio fiscale dei soggetti passivi:
1) entro il 31 dicembre dell'anno in cui sono pervenute, le copie delle dichiarazioni presentate dalle persone fisiche ai sensi dell'articolo 2;
2) entro il 1 luglio dell'anno in cui scade il termine per l'accertamento, le proprie proposte di accertamento in rettifica o di ufficio relative a persone fisiche, nonche' quelle relative agli accertamenti integrativi o modificativi di cui al terzo comma dell'articolo 43.
Il comune di domicilio fiscale del contribuente, avvalendosi della collaborazione del consiglio tributario se istituito, puo' segnalare all'ufficio delle imposte dirette qualsiasi integrazione degli elementi contenuti nelle dichiarazioni presentate dalle persone fisiche ai sensi dell'articolo 2, indicando a tal fine dati, fatti ed elementi rilevanti e fornendo ogni idonea documentazione atta a comprovarla. Dati, fatti ed elementi rilevanti, provati da idonea documentazione, possono essere segnalati dal comune anche nel caso di omissione della dichiarazione.
Il comune di domicilio fiscale del contribuente per il quale l'ufficio delle imposte ha comunicato proposta di accertamento ai sensi del secondo comma puo' inoltre proporre l'aumento degli imponibili, indicando, per ciascuna categoria di redditi, dati, fatti ed elementi rilevanti per la determinazione del maggiore imponibile o fornendo ogni idonea documentazione atta a comprovarla. La proposta di aumento adottata con deliberazione della giunta comunale, sentito il consiglio tributario se istituito, deve pervenire all'ufficio delle imposte, a pena di decadenza, nel termine di quarantacinque giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al secondo comma.
La deliberazione della giunta comunale e' immediatamente esecutiva".

Art. 14

1. Nell'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e' aggiunto il seguente comma:
"La stessa pena pecuniaria si applica a carico di coloro che nelle ipotesi previste nel terzo comma dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e nel quarto comma, lettera d), dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 attestino fatti non rispondenti al vero, senza pregiudizio delle sanzioni penali eventualmente applicabili per la formazione, il rilascio e l'uso di tali attestazioni".

Art. 16

1. Il primo comma dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e' sostituito dal seguente: "Le persone fisiche e le societa' o associazioni di cui all'articolo 6 devono presentare la dichiarazione tra il 1° e il 31 maggio di ciascun anno per i redditi dell'anno solare precedente". Il quarto comma dello stesso articolo 9 e' sostituito dal seguente:

  1. - "I sostituti d'imposta, anche se soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, devono presentare la dichiarazione prescritta dall'articolo 7 tra il 1 e il 31 maggio di ciascun anno per i pagamenti fatti nell'anno solare precedente ovvero, nell'ipotesi indicata nel sesto comma dello stesso articolo, per gli utili di cui e' stata deliberata la distribuzione nell'anno solare precedente".

I certificati di cui all'articolo 3, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, redatti in conformita' ad apposito modello approvato con decreto del Ministro per le finanze, e le certificazioni dei compensi assoggettati a ritenuta di acconto a qualsiasi titolo corrisposti, devono essere consegnati agli interessati entro il 20 aprile di ciascun anno.

Art. 17

1. E' in facolta' dei coniugi non legalmente ed effettivamente separati, presentare su unico modello la dichiarazione unica dei redditi di ciascuno di essi, compresi quelli di cui alla lettera c) dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, nel testo aggiunto con la presente legge. In tale ipotesi la dichiarazione va presentata all'ufficio delle imposte o all'ufficio del comune nella cui circoscrizione si trova il domicilio fiscale del marito. Se soltanto la moglie e' residente nel territorio dello Stato, la dichiarazione dei redditi dei coniugi deve essere presentata all'ufficio del domicilio fiscale della moglie.

2. Ai fini della liquidazione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche risultante dalla dichiarazione presentata a norma del precedente comma, le imposte commisurate separatamente sul reddito complessivo di ciascun coniuge si sommano e le detrazioni di cui agli articoli 15 e 16 del decreto indicato nel primo comma, nel testo modificato con la presente legge, nonche' le ritenute e i crediti di imposta si applicano sul loro ammontare complessivo.

3. Nell'ipotesi prevista nel primo comma, la notifica della cartella dei pagamenti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche iscritta nei ruoli e' eseguita nei Confronti del marito.

4. Gli accertamenti in rettifica sono effettuati a nome di entrambi i coniugi e notificati a norma del comma precedente.

5. I coniugi sono responsabili in solido per il pagamento dell'imposta, soprattasse, pene pecuniarie e interessi iscritti a ruolo a nome del marito.

Art. 18

1. Le persone fisiche che fruiscono dell'esonero dall'obbligo della dichiarazione ai sensi dell'articolo 1, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, devono dichiarare entro il 30 aprile 1977, al proprio datore di lavoro ed agli altri soggetti indicati nell'articolo 23 dello stesso decreto, se e in quale misura hanno diritto alle detrazioni per carichi di famiglia ai sensi dell'articolo 15, commi secondo e terzo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, modificato con l'articolo 6 della presente legge. Ai rimborsi ed ai recuperi, i cui importi devono risultare dai certificati previsti dall'articolo 3, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, relativi all'anno 1977, derivanti dalle detrazioni spettanti, provvedono i datori di lavoro e i soggetti indicati nell'articolo 23 dello stesso decreto, nel corso dell'anno anzidetto, secondo le modalita' che saranno stabilite con apposito decreto del Ministro per le finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro il 30 aprile 1977.

2. I sostituti di imposta sui redditi corrisposti al personale dipendente a partire dal 1° gennaio 1977 dovranno procedere all'applicazione delle detrazioni per carichi di famiglia nella misura prevista dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, modificato con il precedente articolo 6, non oltre quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e provvederanno ad eseguire eventuali conguagli a partire dal periodo di paga immediatamente successivo, computando in tale occasione anche eventuali detrazioni spettanti a norma del comma precedente.

Art. 19

1. L'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta dai coniugi relativamente ai redditi posseduti nell'anno 1975 si applica separatamente sul reddito complessivo netto di ciascuno di essi a norma dei successivi articoli 20 e 21.

2. Sono valide a tutti gli effetti, anche se fatte separatamente da ciascuno di essi, le dichiarazioni presentate dai coniugi nell'anno 1976.

Art. 20

1. I redditi dei figli minori, ancorche' conviventi con uno solo dei coniugi, sono imputati a ciascuno di questi per meta' del loro ammontare.

2. Sull'imposta corrispondente al reddito complessivo netto di ciascun coniuge si applicano per intero la detrazione di cui al n. 1 e per meta' quelle di cui al n. 3 dell'articolo 15 del suddetto decreto; le detrazioni di cui agli articoli 16 e 18 del decreto medesimo si applicano nella misura spettante a ciascuno dei coniugi.

3. Gli oneri previsti dall'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, risultanti dai documenti allegati alla dichiarazione presentata nell'anno 1976, nonche' quelli previsti dall'articolo 85 dello stesso decreto, sono deducibili dal reddito complessivo del coniuge che li ha sotenuti; quelli sostenuti dai figli minori sono deducibili da ciascun coniuge per meta' del loro ammontare.

4. All'imposta determinata ai sensi dei commi precedenti nei confronti di ciascuno dei coniugi non si applicano le detrazioni di cui all'articolo 3 e all'articolo 26, primo comma, della legge 2 dicembre 1975, n. 576.

5. Se l'ammontare delle detrazioni di cui ai numeri 1 e 3 dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, spettanti a uno dei coniugi a norma del terzo comma, e' superiore a quello dell'imposta corrispondente al suo reddito complessivo netto, l'eccedenza si detrae dall'imposta dovuta dall'altro coniuge.

6. Ai fini delle deduzioni e delle detrazioni di cui ai commi precedenti non si tiene conto delle modificazioni arrecate con la presente legge agli articoli 10 a 15 del decreto del presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597.