Sez. 1, Sentenza n. 3605 del 22/10/1983 Ud. (dep. 20/04/1984) Rv. 163782 - 01
REO - CONCORSO DI PERSONE NEL REATO - REATO DIVERSO DA QUELLO VOLUTO DA TALUNO DEI CONCORRENTI - CONDIZIONI - NESSO PSICHICO TRA CONDOTTA ED EVENTO - FATTISPECIE.*
REO - CONCORSO DI PERSONE NEL REATO - REATO DIVERSO DA QUELLO VOLUTO DA TALUNO DEI CONCORRENTI - CONDIZIONI - NESSO PSICHICO TRA CONDOTTA ED EVENTO - FATTISPECIE.*
Ai fini dell'applicabilità dell'art. 116 cod. pen., è richiesto che il comportamento anomalo del compartecipe, dal quale sia derivato l'evento diverso e più grave, rientri nell'ambito di una normale prevedibilità come ordinario evolversi del reato concordato: di qui il necessario nesso psichico che rappresenta il fondamento della colpevolezza. (nella specie, sulla base dell'enunciato principio, si è chiarito che l'ordinario svolgersi dei fatti umani si realizza quando il reato diverso e più grave non costituisce un evento eccezionale o atipico rispetto al crimine voluto e concordato, affermandosi che l'omicidio della vittima in occasione d'una rapina si raccorda alla disciplina dell'art. 116 cod. pen.: la rapina - si è detto - "determina sempre un gravissimo pericolo per la vita del rapinato, il quale - per impulso naturale - è portato a resistere alla minaccia che gli proviene dal rapinatore ed a sperimentare qualsiasi mezzo per sottrarsi ad essa").*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 27 com. 1, Cod. Pen. art. 42 CORTE COST., Cod. Pen. art. 43 CORTE COST., Cod. Pen. art. 116 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)