Sez. 3, Sentenza n. 1485 del 18/05/1971 (Rv. 351807 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - GIUDICE - POTERI E OBBLIGHI - IN GENERE - CONCLUSIONI DELLE PARTI - CAUSA MATURA PER LA DECISIONE - FISSAZIONE DI UNA NUOVA UDIENZA PER LA FORMULAZIONE DELLE CONCLUSIONI - NECESSITA - ESCLUSIONE - APPLICABILITA DEL PRINCIPIO AL GIUDIZIO D'APPELLO.*
PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - GIUDICE - POTERI E OBBLIGHI - IN GENERE - CONCLUSIONI DELLE PARTI - CAUSA MATURA PER LA DECISIONE - FISSAZIONE DI UNA NUOVA UDIENZA PER LA FORMULAZIONE DELLE CONCLUSIONI - NECESSITA - ESCLUSIONE - APPLICABILITA DEL PRINCIPIO AL GIUDIZIO D'APPELLO.*
Ai sensi degli artt 187 e 189 cod proc civ, applicabili anche ai giudizi di appello in virtu del rinvio contenuto nel successivo art 359, l'istruttore, qualora ritenga la causa matura per la decisione senza assunzione di mezzi di prova, come si verifica nella fase iniziale del giudizio di appello, nel quale l'ammissione di nuovi mezzi di prova e riservata al collegio, invita le parti a precisare le proprie conclusioni e rimette quindi la causa al collegio, senza che sia necessario per la formulazione delle stesse la fissazione di una nuova udienza, prevista soltanto dopo l'espletamento di un mezzo istruttorio dall'art 110 disp att al cod proc civ ai fini della ulteriore trattazione della causa. (V 2728'56' 2540'59).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 359 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 187 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 189 CORTE COST., Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 110, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 110
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)