Sez. L, Sentenza n. 2893 del 10/05/1982 (Rv. 420784 - 01)
CREDITO - ISTITUTI O ENTI DI CREDITO - ISTITUTI DI CREDITO DI DIRITTO PUBBLICO - BANCO DI NAPOLI - DIPENDENTI - BENEFICI COMBATTENTISTICI - CONFERIMENTO DELLA QUALIFICA O DELLA CLASSE DI STIPENDIO SUPERIORE - RIFERIMENTO AL GRADO CONSEGUIBILE IN CIASCUNO DEI GRUPPI DI DIRIGENTE, FUNZIONARIO, IMPIEGATO E SUBALTERNO - PASSAGGIO DA UN GRUPPO ALL'ALTRO - ESCLUSIONE.*
CREDITO - ISTITUTI O ENTI DI CREDITO - ISTITUTI DI CREDITO DI DIRITTO PUBBLICO - BANCO DI NAPOLI - DIPENDENTI - BENEFICI COMBATTENTISTICI - CONFERIMENTO DELLA QUALIFICA O DELLA CLASSE DI STIPENDIO SUPERIORE - RIFERIMENTO AL GRADO CONSEGUIBILE IN CIASCUNO DEI GRUPPI DI DIRIGENTE, FUNZIONARIO, IMPIEGATO E SUBALTERNO - PASSAGGIO DA UN GRUPPO ALL'ALTRO - ESCLUSIONE.*
Il beneficio della qualifica o classe di stipendio immediatamente superiore a quella posseduta, concesso, in favore degli ex combattenti, dall'art. 2, secondo comma, della legge 24 maggio 1970 n. 336, opera, ai sensi dell'art. 3, primo comma, della legge 9 ottobre 1971 n. 824, nel limitato ambito della "carriera di appartenenza", la quale, negli ordinamenti in cui sia prevista la distinzione del personale in dirigenti, funzionari, impiegati e subalterni (nella specie, regolamento del Banco di Napoli), va intesa nel senso della "carriera che si articola nei gradi conseguibili in ciascuno degli indicati gruppi", ai sensi del secondo comma del citato art. 3, con conseguente esclusione di ogni possibilità di passaggio da un gruppo all'altro. (Conf 1607/80, mass n 405187).*
Riferimenti normativi: Legge 24/05/1970 num. 336 art. 2 CORTE COST., Legge 09/10/1971 num. 824 art. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)