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Sez. T, Ordinanza n. 33741 del 21/12/2024 (Rv. 673248-01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - TIPI E SISTEMI DI ACCERTAMENTO - ACCERTAMENTO CATASTALE (CATASTO) - IN GENERE | Aree portuali - Imponibilità ICI - Criterio della funzione - Sussistenza - Criterio di ubicazione - Esclusione - Conseguenze - Interesse pubblico delle attività portuali - Irrilevanza - Fondamento.
Stato
decisa il 2024-12-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/673248-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - TIPI E SISTEMI DI ACCERTAMENTO - ACCERTAMENTO CATASTALE (CATASTO) - IN GENERE

L'imposizione fiscale delle aree portuali ai fini ICI presuppone una classificazione catastale fondata sul criterio della funzione - secondo il quale occorre accertare l'eventuale svolgimento negli immobili di un'attività realizzata secondo parametri imprenditoriali - e non sui criteri dell'interesse generale e della localizzazione, in ragione del valore preponderante che assume lo sfruttamento dell'area; ne consegue che l'utilizzo delle aree da parte di un operatore commerciale in forma privatistica ed esclusiva attribuisce alle stesse la caratteristica di autonome unità immobiliari, potenzialmente produttive di reddito, inidonee ad essere ricondotte catastalmente nella categoria E, propria degli immobili con una marcata caratterizzazione tipologico-funzionale, costruttiva e dimensionale, che li rende sostanzialmente incommerciabili ed estranei ad ogni logica di commercio e di produzione industriale.

Decreto Legge 03/10/2006 num. 262 art. 2 com. 40 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)