Sez. U, Sentenza n. 6834 del 21/11/1986 (Rv. 448939 - 01)
URBANISTICA - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - NORME DI EDILIZIA - DISTANZE TRA LE COSTRUZIONI - VIOLAZIONE - CONTROVERSIA TRA PROPRIETARI DI FONDI LIMITROFI SULLA NATURA DI NORME INTEGRATIVE O NON INTEGRATIVE DEL CODICE CIVILE DELLE DISPOSIZIONI IN ESAME - GIURISDIZIONE DELL'A.G.O..*
URBANISTICA - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - NORME DI EDILIZIA - DISTANZE TRA LE COSTRUZIONI - VIOLAZIONE - CONTROVERSIA TRA PROPRIETARI DI FONDI LIMITROFI SULLA NATURA DI NORME INTEGRATIVE O NON INTEGRATIVE DEL CODICE CIVILE DELLE DISPOSIZIONI IN ESAME - GIURISDIZIONE DELL'A.G.O..*
Nella controversia tra proprietari di fondi limitrofi, la quale verta sulla violazione di norme edilizie, la questione se si tratti o meno di norme integrative del codice civile in tema di distanze fra costruzioni nei rapporti di vicinato (da risolversi alla stregua del loro contenuto sostanziale ed indipendentemente dalla "sedes materiae"), e se, pertanto, la loro inosservanza possa importare o meno anche la sanzione della riduzione in pristino, oltre a quella del risarcimento del danno, non spiega Rilevanza ai fini della Determinazione della giurisdizione, che spetta comunque al giudice ordinario, avendo in entrambe le ipotesi le posizioni dedotte in causa la natura e consistenza di diritti soggettivi. (V 4893/78, mass n 394601).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 872 CORTE COST., Cod. Civ. art. 873
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)