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Sez. 1, Sentenza n. 1100 del 11/04/1972 (Rv. 357509 - 01)

ELEZIONI - IMPUGNAZIONI E RICORSI - COMPETENZA - DELIBERE DEL CONSIGLIO COMUNALE IN MATERIA DI ELEGGIBILITA - IMPUGNAZIONE DINANZI AL TRIBUNALE - FORME - TERMINI.*
Stato
decisa il 1972-04-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/357509-01

ELEZIONI - IMPUGNAZIONI E RICORSI - COMPETENZA - DELIBERE DEL CONSIGLIO COMUNALE IN MATERIA DI ELEGGIBILITA - IMPUGNAZIONE DINANZI AL TRIBUNALE - FORME - TERMINI.*

Le delibere adottate in materia di eleggibilita dal consiglio comunale sono impugnabili dinanzi il tribunale competente, con ricorso da depositarsi in cancelleria entro il termine di trenta giorni dalla data finale della pubblicazione delle delibere, eseguita, ai sensi dell'art 97 tu comunale e provinciale approvato con RD 3 marzo 1934 n 383, modificato dall'art 3 l 9 giugno 1947 n 530, nell'albo pretorio del comune per la durata di quindici giorni e non dal giorno in cui la delibera e divenuta eseguibile.*

Riferimenti normativi: Legge 03/03/1934 num. 383 art. 97, Legge 09/06/1947 num. 530 art. 9

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)