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Corte costituzionale

Corte cost., Sentenza n. 191 del 1988

Decisione
decisa il 1988-02-10, depositata il 1988-02-18
ECLI
ECLI:IT:COST:1988:191
Massime
1

Massime (1)

Massima n. 10422

  • Regione sardegna
  • Criminalità -ripresa
  • Commissione speciale di indagine
  • Istituzione
  • Sostituzione della legge denunziata
  • Cessazione della materia del contendere.
  • Legge regione sardegna approv. il 3 febbraio 1987, riapprov. il 12 marzo 1987.
  • Statuto speciale per la regione sardegna, artt. 3, 4, 5.
Leggi la massima
Va dichiarata cessata la materia del contendere in ordine alla questione di legittimità costituzionale della legge della regione Sardegna approvata il 3 febbraio 1987 e riapprovata il 12 marzo 1987 - sollevata in riferimento agli artt. 3, 4 e 5 del relativo Statuto speciale - in quanto la normativa è stata sostituita dall'art. 5 della legge regionale 27 luglio 1987, n. 33, concernente l'istituzione di una commissione speciale di indagine sulla criminalità della Regione stessa.

Norme impugnate

  • delibera legislativa Regione Sardegna 12 marzo 1987

Parametri

  • art. 4 l.cost. 26 febbraio 1948, n. 3 (statuto regione Sardegna)
  • art. 5 l.cost. 26 febbraio 1948, n. 3 (statuto regione Sardegna)
  • art. 3 l.cost. 26 febbraio 1948, n. 3 (statuto regione Sardegna)

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale della delibera regionale, riapprovata il 12 marzo 1987 dal Consiglio regionale con la maggioranza assoluta dei componenti e comunicata al Rappresentante del Governo il 14 marzo 1987, recante "Istituzione della Commissione speciale di indagine sulla ripresa della criminalità in Sardegna", promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, notificato il 30 marzo 1987, depositato in cancelleria il 3 aprile successivo ed iscritto al n. 7 del registro ricorsi 1987; Visto l'atto di costituzione della Regione Sardegna; Udito nell'udienza pubblica del 12 gennaio 1988 il Giudice relatore Mauro Ferri; Uditi l'Avvocato dello Stato Franco Favara, per il ricorrente, e l'avvocato Sergio Panunzio per la Regione;
punto 1
Con ricorso notificato il 30 marzo 1987, il Presidente del Consiglio dei ministri ha sollevato questione di legittimità costituzionale della legge della Regione Sardegna approvata il 3 febbraio 1987, riapprovata il 12 marzo 1987 e comunicata il 14 marzo successivo, concernente "Istituzione della Commissione speciale di indagine sulla ripresa della criminalità in Sardegna". Premette il ricorrente che la legge attribuisce (art. 2) alla Commissione speciale il compito di verificare l'attuazione delle conclusioni espresse dalla Commissione parlamentare d'inchiesta istituita con legge 27 ottobre 1969, n. 755, nonché lo stato di attuazione degli interventi proposti da detta Commissione parlamentare, e di formulare proposte di intervento per prevenire e reprimere manifestazioni di criminalità. L'art. 3 attribuisce poi alla Commissione consiliare talune facoltà nei confronti della giunta regionale e il potere di predisporre audizioni di amministratori di enti locali, di operatori pubblici e privati e di altre persone che riterrà opportune sentire. Il ricorrente deduce che il potere di inchiesta non si configura come funzione autonoma, bensì strumentale rispetto all'esercizio delle funzioni istituzionalmente spettanti al Consiglio regionale: pertanto, l'inchiesta può essere disposta soltanto in quelle materie per le quali l'organo che la dispone è attributario di specifiche competenze e potestà decisionali. Nella fattispecie, l'inchiesta riguarda argomenti - ordine pubblico, criminalità, operato degli organi chiamati eventualmente a dar seguito alle conclusioni dell'inchiesta parlamentare chiaramente esulanti dalle competenze regionali, ai sensi degli artt. 3, 4 e 5 dello Statuto speciale.
punto 2
La Regione Sardegna, costituitasi oltre il termine indicato nell'art. 23 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, conclude per l'infondatezza della questione.
punto 3
Nel Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna n. 32 del 4 agosto 1987 è stata pubblicata la legge regionale 27 luglio 1987, n. 33 (concernente "Istituzione di una commissione speciale per una indagine conoscitiva sulla condizione economica e sociale delle zone della Sardegna interessate da particolari fenomeni di criminalità e di violenza"), la quale, ai sensi dell'art. 5, sostituisce quella impugnata. Come detto in narrativa, la legge della Regione Sardegna 27 luglio 1987, n. 33, recante "Istituzione di una commissione speciale per una indagine conoscitiva sulla condizione economica e sociale delle zone della Sardegna interessate da particolari fenomeni di criminalità e di violenza", pubblicata nel Bollettino Ufficiale della regione n. 32 del 4 agosto 1987, ha sostituito la legge impugnata (art. 5). Ne deriva che deve essere dichiarata cessata la materia del contendere del presente giudizio (da ult., sent. n. 434 del 1987).

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara cessata la materia del contendere in ordine al ricorso indicato in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte Costituzionale, palazzo della Consulta il 10 febbraio 1988. Il Presidente: SAJA Il redattore: FERRI Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 18 febbraio 1988. Il direttore della cancelleria: MINELLI

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