Interventi per la salvaguardia di Venezia
Testo in vigore al
Titolo I
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. La salvaguardia di Venezia e della sua laguna e' dichiarata problema di preminente interesse nazionale.
2. La Repubblica garantisce la salvaguardia dell'ambiente paesistico, storico, archeologico ed artistico della citta' di Venezia e della sua laguna, ne tutela l'equilibrio idraulico, ne preserva l'ambiente dall'inquinamento atmosferico e delle acque e ne assicura la vitalita' socioeconomica nel quadro dello sviluppo generale e dello assetto territoriale della Regione.
3. Al perseguimento delle predette finalita' concorrono, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, lo Stato, la Regione e gli Enti locali.
Art. 2
1. La Regione, ai fini di cui al precedente articolo, approva con propria legge, entro 15 mesi dalla deliberazione del Governo di cui al terzo comma del presente articolo, un piano comprensoriale, relativo al territorio di Venezia ed al suo entroterra, che dovra' essere redatto tenendo conto degli indirizzi fissati nella predetta deliberazione.
2. La Regione con propria legge delimita l'ambito territoriale del comprensorio e stabilisce la partecipazione dei comuni interessati alla formazione ed alla adozione del piano comprensoriale.
3. Il Governo, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, fissa gli indirizzi di cui al primo comma attinenti a:
a) indicazioni concernenti lo sviluppo e l'assetto territoriale di Venezia e del suo entroterra;
b) individuazione ed impostazione generale delle misure per la protezione e la valorizzazione dell'ambiente naturale e storico-artistico di Venezia e di Chioggia, con particolare riguardo all'equilibrio idrogeologico ed all'unita' fisica ed ecologica della laguna.
4. Per la preparazione degli indirizzi di cui al precedente comma, e' costituito un comitato cosi' composto: Ministro per i lavori pubblici, che lo presiede, Ministro per il bilancio e la programmazione economica, Ministro per la pubblica istruzione, Ministro per la marina mercantile, Ministro per la sanita', Ministro per l'agricoltura e le foreste, Presidente della Giunta regionale del Veneto, Presidente dell'amministrazione provinciale di Venezia, sindaco di Venezia, sindaco di Chioggia e due rappresentanti degli altri comuni di cui all'ultimo comma del presente articolo eletti dai sindaci con voto limitato.
5. Ciascuno dei suddetti componenti puo' essere sostituito da un proprio rappresentante all'uopo delegato.
6. I finanziamenti disposti dalla presente legge debbono essere utilizzati nell'interesse dei comuni di Venezia, Chioggia, Codevigo, Campagna Lupia, Mira, Quarto D'Altino, Iesolo, Musile di Piave.
Art. 3
1. Il piano comprensoriale stabilisce le direttive da osservare nel territorio del comprensorio per la formazione e l'adeguamento degli strumenti urbanistici.
2. Tali direttive riguardano:
a) lo sviluppo, l'impianto e la trasformazione degli insediamenti abitativi, produttivi e terziari;
b) le zone da riservare a speciali destinazioni e quelle da assoggettare a speciali vincoli o limitazioni, con particolare riferimento alle localita' di interesse paesistico, storico, archeologico, artistico, monumentale ed ambientale;
c) le limitazioni specificamente preordinate alla tutela dell'ambiente naturale, alla preservazione della unita' ecologica e fisica della laguna, alla preservazione delle barene ed all'esclusione di ulteriori opere di imbonimento, alla prevenzione dell'inquinamento atmosferico ed idrico e, in particolare, al divieto di insediamenti industriali inquinanti, ed ai prelievi e smaltimenti delle acque sopra e sotto suolo;
d) l'apertura delle valli da pesca ai fini della libera espansione della marea;
e) il sistema delle infrastrutture e delle principali attrezzature pubbliche o di uso pubblico, comprese le opere portuali.
3. E' consentito sino al 31 dicembre 1999 il prelievo delle acque di falda ad esclusivo uso irriguo nel litorale delle frazioni di Cavallino Treporti, di Punta Sabbioni e di Sant'Erasmo .
Art. 4
1. Il piano comprensoriale esplica i suoi effetti fino alla approvazione del piano territoriale della regione Veneto, dal quale sara' recepito con le eventuali varianti che si rendessero necessarie ai fini della sua connessione con le previsioni del piano territoriale relative alle altre aree della Regione.
2. I comuni il cui territorio sia compreso nel perimetro del piano comprensoriale sono tenuti, entro un anno dall'approvazione dello stesso, ad adottare le varianti necessarie per uniformarvi i rispettivi strumenti urbanistici. Analogo obbligo sussiste per il Consorzio obbligatorio per l'ampliamento del porto e della zona industriale di Venezia-Marghera, per quanto riguarda il piano regolatore generale di cui all'articolo 2 della legge 2 marzo 1963, n. 397.
3. Il piano comprensoriale, una volta adottato, viene trasmesso dalla Regione a tutti i comuni interessati e ad esso si applicano le misure di salvaguardia, obbligatorie nei riguardi di qualsiasi opera, pubblica o privata, dal momento della adozione sino all'approvazione del piano medesimo.
4. Ove decorra inutilmente il termine di cui al secondo comma del presente articolo, la Regione puo' provvedere in via sostitutiva.
Titolo II
Art. 5
1. E' istituita la Commissione per la salvaguardia di Venezia composta da:
1) il Presidente della Regione che la presiede;
2) il presidente del Magistrato alle acque;
3) un rappresentante dell'UNESCO;
4) il soprintendente ai monumenti di Venezia;
5) il soprintendente alle gallerie e alle opere d'arte di Venezia;
6) l'ingegnere capo del genio civile per le opere marittime di Venezia;
7) il medico provinciale di Venezia;
8) un rappresentante del Ministero dei lavori pubblici;
9) un rappresentante del Ministero della marina mercantile;
10) un rappresentante del Ministero dell'agricoltura e delle foreste; un rappresentante del Consiglio nazionale delle ricerche
designato dal Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica;11) tre rappresentanti della regione Veneto eletti dal Consiglio regionale con voto limitato a due;
12) un rappresentante della provincia di Venezia, eletto dal Consiglio provinciale;
13) tre rappresentanti del comune di Venezia, eletti dal consiglio comunale con voto limitato a due;
14) due rappresentanti degli altri comuni di cui all'ultimo comma dell'articolo 2 eletti dai sindaci con voto limitato.
2. I componenti della commissione possono essere sostituiti da loro delegati, nel caso in cui rappresentino uffici, o da loro supplenti, negli altri casi, designati con le stesse modalita' dei componenti.
3. Le adunanze della commissione sono valide con la presenza di almeno tre quinti dei componenti; le determinazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parita' e' determinante il voto del Presidente.
4. Qualora il parere della commissione sia preso con il voto contrario del Presidente del Magistrato alle acque, per motivi attinenti all'equilibrio idraulico-lagunare, o del medico provinciale, per motivi attinenti all'inquinamento atmosferico o delle acque, o del soprintendente ai monumenti, per motivi attinenti alla salvaguardia dell'ambiente paesistico, storico, archeologico ed artistico, le determinazioni della commissione sono sospese ed il Presidente della Regione, entro venti giorni dal voto della commissione; rimette gli atti al parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, del Consiglio superiore di sanita' e del Consiglio superiore alle antichita' e belle arti, secondo la rispettiva competenza.
5. Il relativo parere dovra' essere espresso entro trenta giorni, salvo proroga motivata per un massimo di altri trenta giorni. Le determinazioni conseguenti saranno assunte con provvedimento motivato dal Ministro competente, da emanarsi entro trenta giorni.
6. Entro venti giorni dall'entrata in vigore della presente legge le designazioni dei rappresentanti delle pubbliche amministrazioni sono comunicate al Presidente della Regione che, nei successivi dieci giorni, provvede alla costituzione della commissione.
7. La commissione di cui al presente articolo esplica le sue funzioni per il territorio di ciascun comune fino all'entrata in vigore dello strumento urbanistico generale redatto o modificato secondo le direttive del piano comprensoriale.
8. La commissione si avvale per la sua attivita' del personale e degli uffici da essa richiesti alla regione Veneto.7
Art. 6
1. La Commissione per la salvaguardia di Venezia esprime parere vincolante su tutti gli interventi di trasformazione e di modifica del territorio per la realizzazione di opere sia private sia pubbliche, da eseguirsi nella vigente conterminazione lagunare, nel territorio dei centri storici di Chioggia e di Sottomarina e nelle isole di Pellestrina, Lido e Sant'Erasmo. Sono esclusi dalla competenza della Commissione gli interventi edilizi di cui all'articolo 31, primo comma, lettere b) e c), della legge 5 agosto 1978, n. 457, che non comportino modifiche esterne dell'immobile, e le opere interne alle costruzioni che non comportino modifiche della sagoma e dei prospetti e non rechino pregiudizio alla statica dell'immobile, nonche' le opere di arredo urbano e le concessioni di plateatico, ferme restando le competenze della Commissione sui relativi piani, programmi e progetti complessivi. Il parere della Commissione sostituisce ogni altro parere, visto, autorizzazione, nulla osta, intesa o assenso, comunque denominati, che siano obbligatori ai sensi delle vigenti disposizioni normative statali e regionali, ivi compresi il parere delle commissioni edilizie dei comuni di volta in volta interessati ed il parere della commissione provinciale per i beni ambientali.
2. Solo per le finalita' di cui al comma 1, le richieste di concessione edilizia sono trasmesse dal sindaco alla Commissione per la salvaguardia di Venezia corredate dalle istruttorie degli uffici comunali, entro trenta giorni dal ricevimento.
3. La Commissione per la salvaguardia di Venezia esprime il proprio parere sugli interventi di cui al comma 1 entro novanta giorni dal ricevimento della documentazione. Il termine puo' essere prorogato, per chiarimenti ed integrazioni, una sola volta e per un periodo non superiore a trenta giorni. Qualora il parere non venga espresso entro tale termine, si intende reso in senso favorevole.
4. Qualora il parere della Commissione per la salvaguardia di Venezia sia espresso con il voto contrario del presidente del Magistrato alle acque, per motivi attinenti all'equilibrio idraulico lagunare, del sovrintendente per i beni ambientali ed architettonici di Venezia, per motivi attinenti alla salvaguardia dell'ambiente paesistico, storico, archeologico ed artistico, o del comandante provinciale dei vigili del fuoco di Venezia, per motivi attinenti alla sicurezza delle costruzioni e degli impianti, le determinazioni della Commissione sono sospese ed il presidente della giunta regionale, entro venti giorni dal voto della Commissione, rimette gli atti al parere del Ministro dei lavori pubblici, del Ministro per i beni culturali e ambientali e del Ministro dell'interno, i quali sono tenuti ad assumere le relative determinazioni, con provvedimento motivato, entro novanta giorni dal ricevimento degli atti, avendo preventivamente acquisito i pareri del Consiglio superiore dei lavori pubblici e del Consiglio nazionale per i beni culturali ed ambientali.
5. Per il funzionamento degli uffici della Commissione per la salvaguardia di Venezia la regione Veneto si avvale di proprio personale.
5-bis. La Commissione per la salvaguardia di Venezia esprime parere sui progetti delle opere dello Stato nell'ambito territoriale di propria competenza.
Titolo III
Art. 7
1. Sono di competenza dello Stato le seguenti opere:
a) regolazione dei livelli marini in laguna, finalizzata a porre gli insediamenti urbani al riparo dalle acque alte;
b) marginamenti lagunari;
c) opere portuali marittime e di difesa del litorale;
d) restauro degli edifici demaniali e di quelli di carattere storico e artistico destinati all'uso pubblico;
e) esecuzione di opere di consolidamento e di sistemazione di ponti, canali e di fondamenta sui canali;
f) sistemazione di corsi d'acqua naturali e artificiali interessanti la salvaguardia di Venezia e della sua laguna;
g) restauro e conservazione del patrimonio artistico mobiliare pubblico.
Art. 8
1. Al fine di perseguire le finalita' di cui all'articolo 1, le amministrazioni dello Stato e la regione Veneto, anche su richiesta degli enti locali interessati, si avvarranno, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, della consulenza del comitato di cui al comma seguente e del laboratorio per lo studio della dinamica delle grandi masse del Consiglio nazionale delle ricerche, nell'ambito delle sue competenze, autorizzato a valersi della consulenza di istituti ed esperti anche stranieri.
2. Entro il termine di trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sara' nominato, con decreto del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con quello per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, sentita la regione Veneto, un comitato tecnico-scientifico per lo studio dei problemi concernenti la difesa di Venezia.6
3. Questo comitato viene a sostituirsi al "Comitato per lo studio dei provvedimenti a difesa della citta' di Venezia ed a salvaguardia dei suoi caratteri ambientali e monumentali" recependone gli studi e le sperimentazioni.
Art. 9
1. La regione Veneto e il Magistrato alle acque di Venezia, nell'ambito delle rispettive competenze, adottano i provvedimenti necessari ad assicurare la tutela del territorio dagli inquinamenti delle acque.
2. E' fatto obbligo ai privati, imprese ed enti pubblici che scarichino rifiuti nelle fognature o nelle acque della laguna o nei corsi d'acqua che comunque si immettano nella laguna, di costruire, entro tre anni dall'entrata in vigore della presente legge, mantenere e gestire impianti di depurazione.24
3. Il Governo della Repubblica e' delegato ad emanare entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentita una Commissione parlamentare composta di dieci senatori e dieci deputati nominati dai Presidenti delle rispettive Assemblee, norme aventi valore di legge secondo i seguenti criteri direttivi:
a) determinazione delle caratteristiche degli impianti di depurazione e dei requisiti delle acque scaricate;
b) adeguamento dell'organico del Magistrato alle acque di Venezia ed istituzione di una sezione composta di personale specializzato in materia di inquinamento e di vigilanti lagunari;
c) concessione di contributi ad enti pubblici, imprese o privati per la realizzazione di opere di difesa dagli inquinamenti delle acque da graduare in relazione alla natura dell'opera e alla situazione economica degli enti pubblici, delle imprese o dei privati interessati, nel limite massimo, per le imprese e i privati, del 40 per cento della spesa ritenuta ammissibile;
d) statuizione del potere da parte della regione Veneto di surrogarsi ai privati che non abbiano adempiuto all'obbligo di cui al secondo comma.
4. La regione Veneto costituira', con la partecipazione degli altri enti locali, consorzi di imprese, singole imprese interessate, enti e proprietari di abitazioni private, consorzi per la costruzione, manutenzione e gestione di impianti ad uso consortile per la depurazione delle acque.
5. I consorzi usufruiranno dei contributi previsti dalla presente legge.
6. In deroga a quanto previsto dall'articolo 26 della legge 5 marzo 1963, n. 366, chiunque apra, mantenga o comunque effettui nella laguna uno scarico senza aver richiesto la prescritta autorizzazione ovvero continui ad effettuare o mantenere lo scarico dopo che l'autorizzazione sia stata negata o revocata, e' punito con l'arresto da due mesi a due anni o con l'ammenda da lire 500 mila a lire 10 milioni. In caso di recidiva specifica, e' consentita l'emissione del mandato di cattura. Se lo scarico supera i limiti di accettabilita' di cui alla tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1973, n. 962, si applica sempre la pena dell'arresto.
7. Chiunque effettua o mantiene uno scarico senza osservare le prescrizioni indicate nel provvedimento di autorizzazione e' punito con l'arresto fino a due anni o con l'ammenda fino a lire 10 milioni.4
Art. 10
1. In deroga alle disposizioni di cui alla legge 13 luglio 1966, n. 615, contenente provvedimenti contro lo inquinamento atmosferico, ed ai relativi regolamenti di esecuzione approvati con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1970, n. 1391, e con decreto del Presidente della Repubblica 15 aprile 1971, n. 322, per l'esercizio degli impianti termici ed industriali situati nella Venezia insulare, nelle altre isole della laguna, fatta eccezione per le case sparse non servite da metanodotto, e nel centro storico di Chioggia e' consentito soltanto l'uso di combustibili gassosi (metano e simili) nonche' di energia elettrica, e cio' anche per impianti di potenzialita' inferiore a 30.000 Kcal/h o superiore a 500.000 Kcal/h.
2. La trasformazione degli impianti deve essere effettuata entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
3. Gli utenti di impianti termici situati nelle zone di cui al precedente comma che abbiano gia' provveduto, prima dell'entrata in vigore della presente legge, alla trasformazione degli impianti a norma della legge 13 luglio 1966, n. 615, sono ammessi a contributo nella misura della totalita' della spesa riconosciuta ammissibile, sostenuta per la nuova trasformazione degli impianti a norma del comma precedente. In tal caso il termine di cui al comma precedente e' prorogato a due anni. La regione Veneto provvede su delega dello Stato alla concessione dei contributi di cui al presente comma, nonche' di contributi fino al 40 per cento della spesa riconosciuta ammissibile sostenuta per la trasformazione degli impianti di potenzialita' inferiore a 30.000 Kcal/h.
4. Per l'osservanza delle disposizioni di cui al primo comma del presente articolo si applicano le norme di cui agli articoli 10 e 20 della legge 13 luglio 1966, n. 615.
5. Le sanzioni previste dagli articoli 14, 18 e 20 della legge 13 luglio 1966, n. 615, sono, in rapporto all'obbligo di cui al primo comma del presente articolo, nonche' in rapporto agli obblighi di cui alla predetta legge 13 luglio 1966, n. 615, per l'esercizio degli impianti termici ed industriali siti nel territorio delimitato ai sensi del secondo comma dell'articolo 2, decuplicate. In caso di recidiva la sanzione non potra' essere inferiore alla meta' del massimo.
6. A tutti i natanti a propulsione meccanica, di uso privato o che effettuino servizi di trasporto pubblico di linea e non di linea nella laguna di Venezia, si applicano, decorsi due anni dall'entrata in vigore della presente legge, in quanto compatibili, le norme del Capo VI della legge 13 luglio 1966, n. 615, e relativo regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 febbraio 1971, n. 323, nonche' della legge 3 giugno 1971, n. 437.
7. Il Governo della Repubblica e' delegato ad emanare - sentita una Commissione parlamentare composta di 10 senatori e 10 deputati, nominati dai Presidenti delle rispettive Assemblee - entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge, norme concernenti la determinazione delle caratteristiche negli organi di propulsione meccanica dei natanti di cui al comma precedente e dei requisiti necessari per limitare le emanazioni inquinanti. Qualora in dipendenza delle norme di cui al presente comma si rendessero necessarie trasformazioni di natanti per la limitazione delle emanazioni dei prodotti che risultino comunque nocivi saranno previsti contributi a valere sullo stanziamento di cui allo articolo 19 lettera f) della presente legge.5
8. Le facolta' di cui al secondo comma dell'articolo 7 della legge 13 luglio 1966, n. 615, potranno essere esercitate entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
Art. 11
1. Per le opere di propria competenza, la regione Veneto puo' avvalersi dell'attivita' consultiva ed operativa del Magistrato alle acque di Venezia e degli organi tecnici dello Stato esistenti nella Regione.
Art. 12
1. Salvo quanto disposto dagli articoli 9, 10 e 13, la progettazione e l'esecuzione delle opere previste dalla presente legge e' subordinata all'approvazione del piano comprensoriale di cui al precedente articolo 2.
2. Possono essere progettate ed eseguite prima della approvazione del suindicato piano comprensoriale, previo parere, da esprimersi entro trenta giorni, dalla commissione per la salvaguardia di Venezia, le opere che il Governo, sentite le amministrazioni locali, ferme restando le singole competenze, dichiara eseguibili indipendentemente dal piano medesimo, con la deliberazione di cui al terzo comma del precedente articolo 2, comprese tra le seguenti:
a) riduzione dei livelli marini in laguna, mediante opere che rispettino i valori idrogeologici, ecologici ed ambientali ed in nessun caso possano rendere impossibile o compromettere il mantenimento dell'unita' e continuita' fisica della laguna;
b) acquedotti ad uso potabile, agricolo ed industriale;
c) fognature ed allacciamenti fognari;
d) difesa dall'inquinamento dell'aria e dell'acqua;
e) marginamenti lagunari, opere portuali, marittime e di difesa del litorale, escavazione e sistemazione di canali e rii ed opere di consolidamento di ponti, canali e fondamenta sui canali;
f) restauro e conservazione del patrimonio artistico mobiliare pubblico;
g) sistemazione di corsi d'acqua naturali e artificiali interessanti la salvaguardia di Venezia e della sua laguna.