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Sez. 6, Sentenza n. 30059 del 05/06/2014 Ud. (dep. 09/07/2014) Rv. 262398 - 01

REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - DELITTI - ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE - IN GENERE | Associazione di tipo mafioso - Operante in aree geografiche diverse da quella dell'organizzazione di derivazione - Metodo mafioso - Necessità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2014-06-05
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/262398-01

REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - DELITTI - ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE - IN GENERE

È configurabile il reato di cui all'art. 416 bis cod. pen. laddove l'associazione per delinquere si sia radicata "in loco" mutuando dai clan operanti in altre aree geografiche i ruoli, i rituali di affiliazione e il livello organizzativo, e risulti agire in concreto, nell'ambiente in cui opera, con metodo mafioso, esteriorizzando cioè un'effettiva forza intimidatrice rivolta verso i propri sodali e verso i terzi vittime dei reati-fine, che si traduce in omertà e assoggettamento. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da vizi la sentenza impugnata che aveva ravvisato la sussistenza di una organizzazione qualificabile a norma dell'art. 416 bis cod. pen. con riferimento ai cosiddetti "locali" lombardi della 'ndrangheta non soltanto per la sicura connessione di esso con l'associazione attiva in Calabria, ma anche per la realizzazione in Lombardia di reati-fine attuativi del programma criminoso, compiuti mediante utilizzo del metodo mafioso).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 416 bis CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)