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Sez. 6, Sentenza n. 8787 del 19/06/1981 Ud. (dep. 13/10/1981) Rv. 150458 - 01

REATO CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - TRUFFA - ELEMENTO OGGETTIVO (MATERIALE) - IN GENERE - - ARTIFICI O RAGGIRI - MENZOGNA - SUFFICIENZA - CONDIZIONI - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1981-06-19
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/150458-01

REATO CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - TRUFFA - ELEMENTO OGGETTIVO (MATERIALE) - IN GENERE - - ARTIFICI O RAGGIRI - MENZOGNA - SUFFICIENZA - CONDIZIONI - FATTISPECIE.*

Anche la menzogna, con il concorso degli altri presupposti, può dar luogo al delitto di truffa quando abbia per effetto di trarre in errore il soggetto passivo in quanto per l'esistenza di tale reato è sufficiente accertare che l'errore in cui è caduta la persona offesa, con proprio danno, sia stato determinato dalla attività delittuosa dell'agente. (nella specie gli imputati, qualificatisi facoltosi commercianti, avevano pagato l'acquisto di capi di bestiame consegnando al venditore assegni a firma di una terza persona, pur sapendo che trattavasi di titoli sprovvisti di copertura).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 640 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)