Sez. 3, Sentenza n. 528 del 02/03/1971 (Rv. 350213 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - INTERPRETAZIONE - COMPORTAMENTO COMPLESSIVO DEI CONTRAENTI - IN GENERE - COMPORTAMENTO DI UNO SOLO DEI CONTRAENTI O D'UN TERZO ESTRANEO - IRRILEVANZA.*
CONTRATTI IN GENERE - INTERPRETAZIONE - COMPORTAMENTO COMPLESSIVO DEI CONTRAENTI - IN GENERE - COMPORTAMENTO DI UNO SOLO DEI CONTRAENTI O D'UN TERZO ESTRANEO - IRRILEVANZA.*
Il comportamento, anche precontrattuale, alla cui valutazione l'art 1362 cpv cod civ attribuisce il ruolo di criterio utilizzabile per la Determinazione della volonta contrattuale e soltanto quello comune alle parti del contratto. Non puo essere pertanto utilizzato, a tale fine, ne il comportamento di uno solo dei contraenti, ne quello tenuto da terzi estranei al negozio. (V 3843'69, mass n 344170).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)