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Sez. 2, Sentenza n. 47691 del 16/09/2014 Ud. (dep. 19/11/2014) Rv. 260679 - 01

NOTIFICAZIONI - ALL'IMPUTATO - NON DETENUTO - IN GENERE | Consegnatario della copia - Mancata indicazione nella relazione di notificazione della capacità e della convivenza - Irrilevanza.
Stato
decisa il 2014-09-16
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/260679-01

NOTIFICAZIONI - ALL'IMPUTATO - NON DETENUTO - IN GENERE

In tema di notificazione all'imputato, eseguita nella casa di abitazione con consegna di copia a persona convivente, l'omessa indicazione nella relazione di notificazione della capacità e della convivenza del consegnatario, di cui siano però indicati la data di nascita ed il rapporto di stretta parentela con il destinatario dell'atto, non rende invalida la notificazione, perché l'attestazione del rapporto di stretta parentela fa desumere il rapporto di convivenza, e perché la capacità di intendere e di volere deve essere ritenuta "in re ipsa" dal momento che la legge non impone all'ufficiale giudiziario il compimento di particolari indagini. (Nelle specie la Corte ha ritenuto che non fosse stata fornita la prova della incapacità di intendere e di volere del fratello degli imputati, il quale aveva materialmente ricevuto la notifica, nonostante la diagnosi di "psicosi schizoaffettiva cronica e abuso di sostanze stupefacenti" descritta dalla documentazione prodotta dalla difesa).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 157 com. 1, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 157 com. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)