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Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni

Testo in vigore al

Art. 18 Criteri e modalita' di pagamento delle tasse postali e telegrafiche delle corrispondenze ufficiali delle amministrazioni dello Stato

1. Con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con il Ministro per il tesoro, possono essere stabiliti nei confronti delle amministrazioni dello Stato particolari criteri e modalita' per il pagamento all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni delle tasse relative alle corrispondenze.

Art. 19 Divieto di prestazioni gratuite

1. Sono abrogate tutte le norme per le quali l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e' tenuta ad effettuare a titolo in tutto o in parte gratuito prestazioni per conto di amministrazioni dello Stato o di enti ed istituti.

2. La specificazione dei servizi nei cui confronti trova applicazione il disposto del precedente comma nonche' la disciplina dei relativi rapporti ai fini anche della determinazione dei corrispettivi dovuti dalle amministrazioni statali interessate, saranno effettuate con decreto del Presidente della Repubblica da emanarsi su proposta del Ministro per le poste e per le telecomunicazioni, di concerto con il Ministro per il tesoro.

3. Per i servizi resi dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni ad enti ed istituti, il rimborso all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni dei costi da essa sostenuti per le prestazioni stesse, sara' regolato in base a speciali convenzioni annuali con gli enti ed istituti medesimi, rese esecutive mediante decreti del Ministro per le poste e per le telecomunicazioni.

4. Sui problemi relativi alla determinazione dei costi da rimborsare ai sensi dei precedenti commi, e sentito il parere di una commissione nominata con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni di concerto con quelli per il bilancio e per il tesoro, presieduta da un magistrato del Consiglio di Stato, designato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, e composta di un funzionario del Ministero del bilancio, un funzionario del Ministero del tesoro e due funzionari del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

5. Per le prestazioni rese alle amministrazioni statali, enti diversi e privati, quando per esse non siano stabiliti appositi canoni, sono a carico dell'amministrazione, ente o privato, oltre alle spese richieste dalle prestazioni stesse, anche le quote di surrogazione del personale e la quota di spese generali stabilite con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, sentito il consiglio di amministrazione, di concerto con il Ministro per il tesoro.

Sezione 3ª. Delle azioni

Art. 20 Reclamo - Termini di decadenza - Azione giudiziaria

1. Il reclamo per oggetti o somme affidati all'Amministrazione o per ottenere le indennita' o i rimborsi previsti dal presente decreto deve essere presentato, sotto pena di decadenza, nel termine perentorio stabilito per i singoli servizi.

2. Salvo quanto previsto dal successivo art. 21 l'azione giudiziaria contro l'Amministrazione per i servizi postali, di bancoposta e delle telecomunicazioni regolati con il presente decreto non puo' essere proposta se prima non sia stato presentato reclamo in via amministrativa a norma del comma precedente e non siano trascorsi sei mesi ove entro tale termine l'Amministrazione non abbia provveduto.

3. L'azione stessa si prescrive in tre anni.18

Art. 21 Azione civile contro l'Amministrazione

1. Nel caso di procedimento penale concernente una operazione che abbia comunque attinenza coi servizi postali, di bancoposta e delle telecomunicazioni, se dopo la pronunzia della sentenza penale venga esercitata l'azione civile contro l'Amministrazione, l'azione non puo' essere proposta prima che siano trascorsi sessanta giorni dal passaggio in giudicato della sentenza pronunziata dal magistrato penale, salvo quanto disposto dagli articoli 31 e 103.

Art. 22 Accertamento delle contravvenzioni

1. L'accertamento delle contravvenzioni spetta, oltre che agli organi di polizia giudiziaria, anche agli impiegati ed agenti incaricati di vigilare sull'osservanza delle norme e modalita' relative ai servizi postali e delle telecomunicazioni, gestiti dalle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

Sezione 4ª. Turbative - tutela

Art. 23 Danneggiamento

1. Chiunque esplichi attivita' che rechi, in qualsiasi modo, danno ai servizi postali e di telecomunicazioni od alle opere ed agli oggetti ad essi inerenti e' punito ai sensi dell'art. 635, n. 3, del codice penale.

Art. 24 Sequestro, pignoramento ed opposizione

1. Gli oggetti e le somme affidate all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, ad eccezione delle corrispondenze non epistolari e dei pacchi, non sono soggetti a sequestro, ne' a pignoramento salvo i provvedimenti dell'autorita' giudiziaria.

2. Nei casi di sequestro e di opposizione, ammessi dal presente decreto, la consegna e il pagamento non possono essere effettuati che alle persone indicate dall'autorita' giudiziaria.

3. Per i falliti si applicano le disposizioni sulla disciplina del fallimento, approvate con regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

4. I precedenti commi, in quanto compatibili, si applicano anche ai telegrammi, messaggi e simili.

Art. 25 Tutela degli ambienti di lavoro e di produzione del pubblico servizio

1. Chiunque distrugga, disperda, deteriori o renda, in tutto o in parte, inservibili oggetti e congegni destinati al servizio postale e delle telecomunicazioni e' punito ai sensi dell'art. 635, n. 3 del codice penale.

2. Chiunque, fuori del caso previsto dal comma precedente, deturpi o imbratti oggetti e congegni destinati al servizio postale e delle telecomunicazioni, e' punito ai sensi dell'art. 639 del codice penale, ma si procede d'ufficio.

Art. 26 Impignorabilita' ed insequestrabilita' dei beni destinati ai servizi postali e delle telecomunicazioni

1. Non possono essere pignorati, ne' sequestrati i mobili, i veicoli, gli strumenti, il denaro, le carte-valori ed in genere gli oggetti comunque destinati od adibiti ai servizi postali e delle telecomunicazioni, gestiti direttamente dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e dall'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

2. La norma si applica anche nei confronti degli assuntori dei servizi postali eseguiti per conto dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

Libro secondo. Dei servizi postali

Titolo I. Parte generale

Art. 27 Servizi espletati dall'Amministrazione postale

1. L'Amministrazione esercita i seguenti servizi:

  1. a) raccolta, trasporto e distribuzione delle corrispondenze;

  2. b) trasporto e distribuzione dei picchi.

2. L'Amministrazione esercita anche i servizi accessori e gli altri indicati nel regolamento o che le siano affidati mediante decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con quello per il tesoro, sentito il Consiglio dei Ministri.

Art. 28 Determinazione dell'indennita' per le corrispondenze ed i pacchi affidati alla posta

1. L'ammontare dell'indennita' per la corrispondenza e gli oggetti affidati alla posta, nei casi in cui essa e' dovuta a norma del presente decreto, e' determinato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con il Ministro per il tesoro, sentito il Consiglio dei Ministri.1321

Art. 29 Concessione di servizi postali

1. Il direttore provinciale delle poste ha facolta' di dare in concessione, nelle forme stabilite dal regolamento, i seguenti servizi:

  1. 1) accettazione e recapito (per espresso) di corrispondenze epistolari entro i confini del comune di loro provenienza;29

  2. 2) recapito con mezzi propri, da parte di banche, ditte, istituti ed enti in genere e loro agenzie o succursali, delle proprie corrispondenze epistolari entro i confini dei rispettivi comuni nei quali risiedono;

  3. 3) recapito delle corrispondenze ordinarie e raccomandate per espresso;

  4. 4) esercizio dei casellari, aperti o chiusi, per la distribuzione delle corrispondenze;

  5. 5) impianti di comunicazioni dirette pneumatiche con gli uffici postali e telegrafici collegati alla rete di posta pneumatica dello Stato;

  6. 6) trasporto di pacchi e colli, soggetti alla disposizione dell'art. 1 del presente decreto, di peso fino a 20 chilogrammi.

2. La concessione per i servizi di cui ai numeri 1), 2), 3), 4) e 5) e' accordata con ordinanza del direttore provinciale delle poste in base ad appositi capitolati preventivamente approvati con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, sentito il consiglio di amministrazione.

3. La concessione, di cui al n. 6), risulta da apposito attestato rilasciato dal direttore provinciale delle poste.

4. Le concessioni non possono essere cedute a terzi senza il consenso dell'Amministrazione.

Art. 30 Concessioni postali - Inadempienza

1. Il direttore provinciale delle poste, nell'ambito della sua competenza territoriale, oltre che per inadempienza alle clausole della concessione, ha in ogni tempo facolta' di sospenderne l'esercizio o revocarla per ragioni di pubblico interesse o per mancanza di fiducia.

2. Il direttore provinciale determina se e in quale misura sia dovuto un indennizzo.

3. La concessione e' revocata quando nei confronti del concessionario sia stata pronunciata dichiarazione di fallimento o sentenza di condanna che importi l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici o sia stata disposta la cancellazione dal registro tenuto dalla camera di commercio, industria, agricoltura ed artigianato.

Art. 31 Oblazione amministrativa delle contravvenzioni

1. Per i reati preveduti dal presente decreto in materia postale e puniti con la sola pena dell'ammenda, i contravventori possono chiedere di essere ammessi all'oblazione in sede amministrativa, entro il termine di dieci giorni da quello in cui il reato e' stato contestato ovvero dalla notificazione dell'accertamento del reato stesso.

2. La domanda di oblazione deve essere diretta al direttore provinciale delle poste e delle telecomunicazioni nella cui circoscrizione e' stata commessa la contravvenzione.

3. Il direttore provinciale ammette il contravventore all'oblazione, intimando a quest'ultimo il pagamento, entro dieci giorni dalla notificazione della decisione, di una somma non inferiore alla misura minima dell'ammenda preveduta per reato, oltre alle spese di notificazione ed altre eventualmente occorse.

Art. 32 Esclusivita' dello Stato per la fabbricazione delle carte valori

1. E' riservata allo Stato la fabbricazione della carta per le carte-valori postali, delle carte-valori medesime e dei punzoni per le macchine affrancatrici.

2. Il valore e le caratteristiche delle carte-valori postali sono determinati con decreto emesso dal Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con quello per il tesoro, sentito il consiglio di amministrazione, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Art. 33 Contraffazione di bolli, punzoni e relative impronte ed uso di tali sigilli e strumenti contraffatti. Tutela penale di francobolli di altri Stati

1. Le disposizioni degli articoli 468, 469, 470 e 471 del codice penale si applicano anche ove si tratti di bolli o di punzoni delle macchine affrancatrici e delle impronte relative.

2. Agli effetti degli articoli 459 e seguenti del codice penale i francobolli di Stato esteri sono equiparati a quelli italiani.

Art. 34 Limitazioni legali

1. Per l'appoggio o l'impianto su proprieta' private di cassette d'impostazione, distributori automatici, apparecchiature, antenne, sostegni, cavi ed altri oggetti e congegni inerenti al servizio, o per l'attraversamento o l'occupazione, anche temporanei, del suolo o del sottosuolo occorre il consenso del proprietario.

2. L'indennizzo e' dovuto solo quando risulti impedito o limitato l'uso normale del fondo o diminuito il reddito.

3. Quando l'appoggio, l'occupazione o l'attraversamento interessino monumenti od opere pubbliche, piazze, vie pubbliche o il sottosuolo di esse, si procede d'accordo con le autorita' competenti, ma nessun compenso e' dovuto.

Art. 35 Mancato consenso del proprietario - Decreto del prefetto

1. Se il proprietario nega il consenso, il prefetto, sentite le parti e l'amministrazione comunale, autorizza il passaggio, lo appoggio o l'occupazione, prescrivendone le modalita' e, quando ne sia il caso, determina la misura dell'indennizzo.

2. Contro il decreto del prefetto e' ammesso il ricorso al competente tribunale amministrativo regionale, salva l'azione giudiziaria per quanto riguarda la misura della indennita'.

3. Il proprietario ha sempre facolta' di fare sul suo fondo qualunque innovazione, ancorche' questa importi la rimozione o il diverso collocamento degli oggetti o congegni postali, ne' per questo e' tenuto ad alcuna indennita', salvo diversa clausola risultante dall'atto di costituzione della servitu'.

Art. 36 Verifica doganale e di polizia

1. Agli impiegati delle dogane ed agli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza e' consentito di intesa con gli impiegati postali, nelle visite delle vetture e degli oggetti trasportati dagli agenti postali, aprire pacchi postali, pacchetti postali ed ogni altro plico che possa contenere merci.

Art. 37 Avviso di ricevimento

1. I mittenti di oggetti raccomandati od assicurati, di pacchi e di vaglia, i traenti di assegni postali, i mittenti di telegrammi, radiotelegrammi e simili possono ottenere un avviso di ricevimento mediante il pagamento della relativa tassa.

Art. 38 Tessere postali di riconoscimento

1. Le tessere di riconoscimento in uso nel servizio internazionale, secondo le vigenti norme della Convenzione postale universale, sono valide nel servizio interno.

2. Il regolamento determina le modalita' del rilascio e dell'uso delle tessere di riconoscimento.